CONDOMINIO: La chiusura di un balcone necessita una autorizzazione di costruzione.
REGIONE: SICILIA
La corte di cassazione è intervenuta recentemente, con una nuova sentenza n. 18507 dell'11 maggio 2011, con cui non solo ribadisce ma consolida ulteriormente un orientamento che, negli ultimi anni, sia la stessa Corte sia i giudici amministrativi avevano già confermato. In buona sostanza, i giudici della Suprema Corte ribadiscono che: La trasformazione di un balcone o di un terrazzino circondato da muri perimetrali in veranda, o di un terrapieno et similia mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica o altri elementi costruttivi, non costituisce intervento di manutenzione straordinaria, di restauro o pertinenziale, ma è opera già soggetta a concessione attualmente a permesso di costruire.
Con l'approvazione del D.L. Sviluppo, il cui testo è ormai definito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 23 Maggio 2011, vengono apportate sostanziali modifiche al Testo Unico dell'edilizia, definendo la procedura per il rilascio del titolo abilitativo. Il condomino che realizzi una veranda senza il permesso di costruire renderebbe l'autore di abusi edilizi, con conseguente addebito di responsabilità amministrative e penali, la cui repressione comporta l'ingiunzione alla spontanea rimozione dell'abuso.
Il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi, ad ogni costruzione degli altri condomini che direttamente o indirettamente, pregiudichi l'esercizio di tale diritto, senza che possa rilevare la lieve entità del pregiudizio arrecato Cass. Civ. Sez. 11/02/97 nr. 1261.
A.E.C.I. Palermo 1
Agostino Curiale
25 novembre 2012
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