CONDOMINIO: Opposizione al decreto ingiuntivo per morosità
REGIONE: SICILIA
Per la morosità dei condomini l'unica strada da imboccare è quella aperta dall'art. 63 DD.AA 1 comma del C.c. Dispone infatti l'articolo che, per la riscossione delle spese in base alla ripartizione decisa dall'assemblea, l'amministratore può ottenere decreto d'ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. Il che significa che il giudice, basandosi sulle prove portate dall'amministratore, può ingiungere di pagare da subito le spese al moroso. Anche se quest'ultimo si oppone al decreto è costretto a pagare lo stesso.
L'eventuale opposizione al D.I. da parte del moroso deve vertere solo sulle irregolarità del decreto stesso (per esempio: l'assemblea non ha approvato la ripartizione delle spese o i calcoli sono errati) ma non può riguardare altre materie (per esempio: la delibera assembleare di approvazione era nulla o era annullabile ed è stata impugnata, le spese di lavori dovevano essere ripartite in modo differente) che saranno al massimo oggetto di una causa a parte promossa dal moroso o presunto tale.
A.E.C.I. Palermo 1
Agostino Curiale
20 novembre 2012
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