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Conto corrente cointestato e delega: quando e a quali condizioni è possibile procedere con il sequestro del conto corrente di cui si è delegati?

REGIONE: EMILIA ROMAGNA

Il sequestro che colpisca un c/c che non è del titolare bensì di una persona che abbia su di esso una delega è una fattispecie che interessa, potenzialmente, un enorme numero di persone e che riguarda un altrettanto notevole numero di circostanze.


In questo articolo, prendendo spunto da un altro recente caso in proposito, si cercherà di fare un pò di chiarezza in particolar modo riflettendo su alcune circostanze con l'auspicio di evitare alcuni allarmismi e nel contempo offrire un punto di vista il più possibile comprensibile anche a coloro che non sono soliti approfondire la scienza del diritto. Come tale si è cercato di utilizzare un linguaggio il più comprensibile possibile. Come sempre l'articolo non è un vademecum e non deve essere utilizzato al posto di una consulenza offerta da un Professionista di fiducia perchè ogni caso è bene sia studiato e approfondito.


Circolano diverse argomentazioni in ragione del presupposto che sussistono sul punto in diritto due diversi orientamenti della suprema corte di Cassazione; tuttavia il quesito interpretativo potrebbe essere meno difficoltoso da risolvere e gli orientamenti in questione potrebbero già offrire alcune risposte su di una casistica che non dovrebbe essere coinvolta dall'ipotesi in questione.


La norma principalmente interessata è l'art. 12 bis del dlgs 74/2000: "nel caso di condanna o di patteggiamento per uno dei delitti tributari previsti dal presente decreto è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo salvo che appartengono a persona estranea al reato ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto".


Orbene ai fini di una miglior comprensione dei citati due orientamenti dominanti in punto in diritto è opportuno brevemente indicarli per grandi linee, e infatti abbiamo un primo orientamento, secondo la Cass. 23046/2020 (conforme 13130/2019) secondo cui la delega ad operare incondizionatamente rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato / imputato configurerebbe l'ipotesi di disponibilità richiesta dall'art. 12 bis D.lgs 74/2000 e sarebbe sufficiente ai fini dell'ammissibilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente.


Poi abbiamo un secondo orientamento, più recente da molti indicato come più cautelare o garantista che invece secondo la Cass. Pen. 19081/2023 (conforme 29692/2019) dispone come la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato / imputato anche ove non fosse caratterizzata da limitazioni non è di per sè sufficiente a dimostrare la piena disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate, occorrendo quindi ulteriori elementi di fatto sui quali fondare il giudizio di ragionevole probabilità in ordine alla libera utilizzabilità delle somme da parte del delegato.


La differenza è rilevante. Laddove non sfuggirà al lettore che nel primo orientamento da un fatto si trae una conseguenza mentre nel secondo da un fatto si deve trarre un elaborazione conseguenza di un indagine e solo in esito alla stessa, qualora sussistano indici o inequivocabili indizi, se ne potrà trarre una conseguenza.


Recentemente si è aggiunto un caso che ha alimentato il dibattito intorno a quale dei due orientamenti possa considerarsi prevalente.


Il caso in questione, per grandi linee, è quello di un imprenditore destinatario di un decreto di sequestro preventivo (reati fiscali) a mezzo del quale veniva disposta la ritenzione delle somme depositate sul conto corrente intestato alla moglie dell'indagato perchè ritenute nella piena disponibilità di quest'ultimo.


Giova osservare che nel caso in esame la moglie verteva in un regime di separazione patrimoniale con l'indagato ed era estranea ai reati contestati a quest'ultimo cui al tempo era stata rilasciata una incondizionata delega ad operare. E' altresì doveroso rilevare che su tale conto insistevano somme, per un lungo periodo di tempo, di inequivocabile appartenenza a lei. Pur tuttavia sul medesimo conto erano anche versate delle somme di provenienza del marito nella sua veste di amministratore della società.


A ben guardare quindi proprio il caso in esame è potenzialmente dirimente per capire che il vero problema non annida nella storica e ben nota differenza tra il concetto civilistico di proprietà e quello di possesso bensì nella reale volontà di produrre una schermatura dei capitali oggetto di una indebita disponibilità perchè potenzialmente sottraibili ai creditori o non aggredibili per reati fiscali.


La questione pertanto riguarda da un lato la reale ricostruzione fattuale del rapporto, la genesi del quale, tanto quanto l'operatività potrebbero essere rivelatrici della ricercata schermatura tale per cui si riconosce, con la complicità del titolare del conto anche sotto forma di tolleranza, la possibilità ad un terzo, tramite delega illimitata di operare indiscriminatamente sul medesimo, facendo transitare somme che a tutti gli effetti non smettono mai di essere nella sua reale disponibilità ma che finirebbero per non essere aggredibili secondo il disposto del citato Decreto Legislativo.


Ci è premura evidenziare che il concetto di delega senza limiti non va confuso con alcune prassi assai note in uso, perchè da un lato abbiamo la contitolarità del conto corrente e dall'altro la delega c.d. a video.


Evitando falsi allarmismi, la prima consente una operatività sancita dal diritto bancario tale per cui entrambi gli interessati sono disgiuntamente nella disponibilità piena del conto e delle somme che su esso vengono a trovarsi la seconda invece no. Basti pensare, prima ancora di un indagine sulla reale portata della delega stessa, che il semplice delegato c.d. a video (in ambiente bancario) non può nemmeno cambiare il rapporto di c/c tra il titolare e la Banca. Per capirci se il delegato in questione volesse passare da un conto dove insistono dei costi di gestione a uno innovativo e a costo zero non lo può fare. Dovendo quindi essere chiamato il titolare del rapporto (o depistare la delega specifica redatta avanti al Notaio).


In pratica il delegato è colui il quale può compiere operazioni ma entro un perimetro prestabilito già dal diritto bancario. Questo distinguo dovrebbe già di per sè escludere tutta la categoria dall'applicazione del principio più rigoroso stabilito dalla Cassazione.


Capiamoci bene o meglio cerchiamo di spiegare meglio alcune ragioni pratiche per cui dovrebbe essere così.


Ad oggi esistono un sempre maggior numero di deleghe per via del fatto che tante persone complice l'avvento dell'home banking e la digitalizzazione dei servizi bancari non hanno dimestichezza con le nuove tecnologie. E in parte ne hanno anche paura. In tutti questi casi (si rammenti che in non pochi il passaggio alla Banca digitale è pure obbligatorio) ci saranno da una parte i nonni o i genitori che preferiscono dare una delega al figlio o al nipote per operare. Ma tale conto dei primi non sarà sequestrabile per reati fiscali addebitabili ai secondi. Perchè si tratta di una mera delega a video.


La contitolarità invece è un altra cosa ed è strutturata in diversa maniera. Ma pure in questo caso sussistono alcuni limiti dovuti alla praticità che incontrano già delle salvaguardie non a caso dovute proprio alle tutele di terzi. Basti pensare al caso dell'estratto conto dei contitolari che può essere fornito solo a seguito di precise e ben tipicizzate richieste da parte di terzi. Si ipotizzi per esempio la questione ereditaria. Dove il figlio che si è preso cura del genitore abbia gestito le somme della pensione sul conto corrente cointestato fra lui, la moglie e il genitore stesso. In questi casi non si tratta di una delega a video essendo che la necessità è quella di provvedere a qualunque incombenza sostitutiva pertanto l'assenza di limiti è ragionevolmente prevista per questo genere di operatività che tuttavia dovrà essere resa nella disponibilità per esempio di un fratello/sorella che voglia ricostruire la gestione del c/c. anche ad opera di chi si è materialmente preso cura del genitore dopo l'apertura dell'eredità. Sarebbe problematico immaginare che un erede si veda privato di una parte della sua legittima per via del fatto che, complice la contitolarità del c/c sul medesimo sono state confisca somme per un reato fiscale compiuto da uno dei due coniugi di cui il genitore nulla avrebbe potuto sapere.


Qui si dovrebbe aprire una considerazione a mò di parentesi tale per cui in diritto bancario i servizi bancari che poi sono usualmente i contenuti dell'offerta che le Banche rivolgono ai Clienti sono fortemente individuati sulla base della motivazione e delle necessità che spingono ad usufruirne. Da una genericità seriale si è passati sempre di più e meglio a una personalizzazione. Fondamentalmente il c/c è un servizio, forse ancora oggi il principale, che viene fornito dalla Banca e che deve rispondere a delle esigenze ben individuate. Esigenze di mercato che tengono in debita considerazione la prassi.


Un altro interessante caso potrebbe essere quello del Trust, uno strumento che peraltro di recente ha subito non poche innovazioni dovute alle formulazioni "dopo di noi" e che più in generale vede, semplicisticamente, come un disponente vincola il gestore del trust alla gestione dei beni in esso confluiti per un periodo predefinito di tempo tramite una lettera d'incarico che contiene disposizione vincolanti la cui formulazione potrebbe recare anche la menzione: "tutto ciò che non è vietato dalla presente" come pure richiedere per certune operazioni una specifica indicazione ad hoc. Di fatto sempre più di frequente i Trust hanno bisogno di un conto corrente d'appoggio che tuttavia spesso non è gradito dalle Banche per il rischio dovuto alle difficoltà antiriciclaggio motivo per cui nella pratica si perviene all'intestazione fiduciaria tra il Trust e una società fiduciaria iscritta all'Albo laddove il mandato fiduciario abbia ad oggetto l'apertura di un conto corrente sul quale poi la fiduciaria agirebbe a nome proprio, ma per conto del Trust. Difficile immaginare che la lettera di conferimento incarico del cliente al Trust possa essere giustificativa per aggredire le somme del secondo rapporto, cioè quello con la fiduciaria, pure a voler seguire l'orientamento più rigoroso in tutti questi casi la mera riproduzione della lettera in questione potrebbe non essere sufficiente.


Ovviamente si tratta di una casistica che peraltro viene in questa sede sinteticamente e senza ambizioni esaustive, presa in considerazione solo agli effetti pratici del ragionamento fondante questo articolo e cioè il fatto che il vero problema per una corretta (e doverosa) applicazione del sequestro in questione è andare oltre il velo dell'apparenza cioè indagare quelle che sono le reali intenzioni delle parti affinchè il Giudice possa apprendere come la delega sia stata in verità organizzata e finanche predisposta proprio allo scopo di arginare le leggi che consentono di arrivare alle somme interessate giungendo alla deduzione tale per cui le medesime così facendo venivano sottratte alla confisca, vanificando la funzione garantista del D.Lgs.


Ciò che dovrebbe prevalere è il concetto di indagine sulle reali volontà del legislatore tese non solo ad identificare ma anche ad escludere le circostanze che non rientrano nella casistica e valutando per effetto quale orientamento seguire laddove in alcuni casi, forse proprio il più recente dell'imprenditore di cui si è detto in apertura consentono l'applicazione di quello più intransigente ma certamente altri non possono che richiedere le cautele di quello meno perentorio e più valutativo.

18 ottobre 2023

Articolo a firma del responsabile Marco Solferini che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: bologna@euroconsumatori.eu

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