Buoni Fruttiferi Serie Q/P: Nuova Pronuncia Del Tribunale a Favore Dei Risparmiatori
REGIONE: TOSCANA
Una nuova ordinanza è arrivata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
riguardo alla questione dei buoni fruttiferi della Serie Q, suscitando
grande interesse tra i risparmiatori. L’ordinanza accoglie le istanze
dei risparmiatori e condanna Poste Italiane a rimborsare la differenza
di interessi non corrisposti durante la fase di liquidazione.
La questione riguarda i noti buoni fruttiferi della serie P/Q e il
dibattito sul corretto importo di rimborso ai clienti, dovuto al diverso
calcolo delle somme liquidate nel periodo dai 21 ai 30 anni
dall’emissione dei buoni.
Il cuore del problema riguarda i rendimenti e i tassi di interesse
applicabili ai buoni emessi dopo l’entrata in vigore del Decreto
Ministeriale del 13 Giugno 1986 n. 148, che ha modificato i tassi di
rendimento per i Buoni Fruttiferi Postali emessi a partire dal 1° luglio
1986.
In particolare, Poste Italiane ha applicato nuovi tassi di interesse
differenti da quelli originariamente concordati con i sottoscrittori e
indicati sul retro dei buoni stessi.
Questa recente ordinanza ha ribadito il diritto dei sottoscrittori di
ricevere il tasso di interesse calcolato secondo gli accordi stabiliti,
anziché quello previsto dal Decreto Ministeriale del 13 Giugno 1986 n.
148. Si è ritenuto che Poste Italiane abbia violato gli obblighi di
trasparenza, buona fede e correttezza previsti dagli articoli 1175 e
1375 del Codice Civile, mancando di adempiere agli obblighi contrattuali
di versare gli interessi conformemente alla tabella posta sul retro dei
buoni postali.
L’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere riveste una
notevole importanza poiché si discosta dalle posizioni precedentemente
espresse dalla Corte di Cassazione, aprendo ulteriori spazi di dibattito
e controversia.
Secondo il giudice di Santa Maria Capua Vetere, la ricostruzione operata
dalla Corte di Cassazione non rispecchia il convincimento del
risparmiatore, che è stato indotto a credere che i rendimenti
prestampati sul titolo fossero validi per gli ultimi 10 anni.
Inoltre, il Tribunale non condivide l’argomento presentato dalla
Cassazione, secondo cui le clausole aggiunte dall’Ufficio Postale
riguardano soltanto i primi 20 anni e non il periodo successivo.
Pertanto, l’articolo 1342 comma 1 del Codice Civile non sarebbe
applicabile in questo caso.
Va sottolineato che nell’ultimo anno diverse sentenze emesse dai
Tribunali e dalle Corti di Appello hanno confermato la linea espressa
dall’ordinanza di Santa Maria Capua Vetere, dimostrando una posizione
contraria a quella sostenuta dalla Corte di Cassazione. Questo indica
che la “battaglia” dei risparmiatori che rivendicano la differenza di
interessi non corrisposti da Poste Italiane può ritenersi ancora aperta.
27 giugno 2023
Articolo a firma del responsabile Francesco Giordano che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: firenze2@euroconsumatori.eu