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Procedimenti di esdebitazione del debitore: piano del consumatore, alternativa liquidazione controllata.

REGIONE: EMILIA ROMAGNA

Si pubblica il presente articolo con il sereno auspicio che sia d'interesse e d'aiuto per gli interpreti di queste procedure e a seguito di un altro risultato utile ottenuto proprio nell'ambito delle procedure di esdebitazione del consumatore, cioè quelle procedure che consentono, in presenza di determinati requisiti, di liberarsi dai debiti, pubblici e privati, sia ricorrendo al c.d. piano del consumatore quanto all'alternativa liquidatoria.


E' una materia di strettissima attualità che nel corso degli ultimi anni, ha dato la possibilità a tante persone che si trovavano oppresse da debiti che non potevano rifondere o restituire di ricominciare a vivere.


Pertanto si tratta di un argomento delicato che in moltissimi stanno valutando; si cerca di usare un taglio espositivo di facile comprensione e come tale volutamente il più possibile espositivo ma inevitabilmente non è un articolo che contenga direttive o linee guida essendo che il consiglio è sempre quello di affidarsi alla supervisione di un Professionista di fiducia.


Ciò posto pare di non poco momento ricordare che la ratio dell'impianto normativo annida nel fatto che ci sono tante persone ancora giovani, ancora produttive che sono schiacciate e vessate da debiti che non fanno che aumentare, pertanto è più meritevole dare una seconda chance piuttosto che condannare alla difficilissima coesistenza debitoria singoli o interi nuclei famigliari.


Nel corso degli anni ho avuto modo di affrontare più volte questo "percorso" che può portare al Piano del Consumatore o all'alternativa Liquidatoria e che comincia con la richiesta di nomina di un Gestore della Crisi e finisce con una Sentenza del Tribunale competente (nel caso dell'a liquidazione controllata prosegue con il rapporto con il Liquidatore nominato).


Da ultimo poichè c'è soddisfazione per la pratica recentemente conclusa con successo (sentenza di accoglimento) sembra opportuno dare qualche suggerimento operativo a tutti coloro che volessero intraprendere questa procedura:


Primo:

Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell’art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti che si suggerisce siano acquisiti già dalla domanda di nomina del Gestore presso l'O.C.C:

1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l’indicazione delle ragioni dell’omessa presentazione;

2) inventario dei beni;

3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascun soggetto del domicilio digitale;

4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell’art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi;

5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all’intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all’art. 268, IV comma, lett. b, CCI).


Secondo:

Cercare di essere il più sintetici possibili e ben organizzati quindi anche analitici nel predisporre bene la domanda da inviare all'O.C.C. di competenza (più il Gestore sarà messo nelle condizioni di lavorare bene e meglio si potrà pianificare il documento da depositare davanti al Giudice); a tal fine nel documento "relazione di accompagnamento alla richiesta di nomina di un Gestore per la crisi da sovraindebitamento" si potrebbero già includere oltre alla documentazione anche queste tabelle:


ELENCO DEI BENI DEL DEBITORE





Beni immobili

Diritto





Beni mobili registrati

Diritto





Beni mobili

Diritto





Rapporti finanziari

Diritto







Enti impositori

Prelazione

Importo credito




 Totale

 



Terzo:

Dedicare un capitolo, già da subito, a individuare e indicare le spese correnti per il mantenimento del debitore e della propria Famiglia seguito da una breve e concisa relazione accompagnatoria sulle ragioni dell'indebitamento e l'incapacità a farvi fronte, poichè tutto ciò sarà utile al Gestore per impostare il proprio lavoro e meglio esporre i contenuti della relazione che andrà a redigere; a tal proposito giova rammentare che al termine dei lavori preparatori al Ricorso da depositare presso il Giudice competente (sezione procedure concorsuali) il Gestore allegherà la relazione particolareggiata contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal Ricorrente, in allegazione alla domanda, oltreché l’analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall’art. 269, II comma, CCI.

Pertanto la decisione poi assunta dai Giudici in sentenza deriverà sia dalla narrativa che dalla documentazione allegata affinchè risulti che il/la ricorrente si trovi in un effettivo stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c) CCI).

Sul punto in diritto pare altresì doveroso rammentare che da tale documentazione dovrà altresì risultare che sussitono pure i presupposti di cui all’art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza.


Rammentando, come già in apertura che il contenuto di questo articolo è volutamente e ricercatamente sintetico e di facile lettura per chiunque, non è questa la sede per esaminare le differenze tra il Piano del consumatore e l'alternativa liquidatoria, la qual cosa tuttavia sarà sempre più facile svolgere unitamente al Gestore nominato proprio in ragione della analiticità e della correttezza con cui è stata inoltrata la domanda di nomina del medesimo affinchè quest'ultimo possa pertanto effettuare le debite valutazioni in ragione dell'una o dell'altra opportunità.


Pare interessante anche precisare, tenuto conto dell'alternativa della liquidazione laddove consente un apprensione di una quota sullo stipendio, e che rappresenta un ottima opportunità in tutti quei casi in cui vi può essere incertezza sull'accoglimento o meno del Piano del consumatore, pure alla luce del fatto che si tratta di una procedura che comporta una durata come le norme del Codice della Crisi e dell’Insolvenza non contengono indicazioni analoghe a quelle previste nella legge 3/2012 (artt. 14quinquies, IV comma e 14undecies). La procedura può essere chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all’art. 233 CCI (richiamato dall’art. 276).

Non va tuttavia trascurato che il Codice della Crisi ha introdotto una nuova disciplina dell’esdebitazione nella Liquidazione giudiziale e nella Liquidazione controllata (artt. 278 e ss.), consentendo al debitore di ottenere l’esdebitazione anche nel corso della procedura, purché siano trascorsi tre anni dall’apertura (art. 282 dedicato alla liquidazione controllata dispone: “l’esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale”). Tale norma è coerente con l’analoga previsione contenuta all’art. 279 CCI in cui si consente espressamente all’imprenditore ammesso alla liquidazione giudiziale di ottenere l’esdebitazione nel corso della procedura, anche quando l’attività di liquidazione del patrimonio non sia conclusa, ma siano decorsi almeno tre anni dall’apertura.

Nondimeno rispetto alle previsioni dettate in materia di liquidazione giudiziale vi sono alcune differenze:

a) in caso di liquidazione controllata è espressamente previsto che l’esdebitazione sia dichiarata d’ufficio (art. 282 CCI) non essendo espressamente richiesta – al contrario di quanto indicato dall’art. 281, II comma, CCI per la liquidazione giudiziale – l’istanza del debitore;

b) in secondo luogo, l’art. 279 CCI dispone che il debitore possa ottenere l’esdebitazione “decorsi tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura, se antecedente”, “così lasciando intendere che la procedura può avere durata anche inferiore i tre anni, laddove l’art. 282 (per la liquidazione controllata) fissa il diritto alla esdebitazione “a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura”, così lasciando intendere che prima del decorso di tre anni il debitore non può essere esdebitato e, dunque, continuano ad essere esigibili i crediti della massa” (Trib. Padova, 20.10.2022)


Al riguardo va osservato che la Direttiva 1023/2019 (Direttiva sulla ristrutturazione e l’insolvenza – recepita in Italia con il d.lgs. 83/2022), nel disciplinare i termini per l’esdebitazione, prevede (art. 21, III comma) che gli Stati membri possano consentire l’esdebitazione nel corso di "una procedura di insolvenza che comporti la realizzazione e la distribuzione dell'attivo dell'imprenditore che rientrava nella massa fallimentare di tale imprenditore alla data di scadenza del termine di esdebitazione”. Tale norma permette “ai singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell’attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell’esdebitazione; ne consegue che, una volta dichiarata l’esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l’acquisizione di beni futuri, come le quote del reddito non ancora maturate in quel momento” (Trib di Verona 20 settembre 2022).

Ne deriva dunque che se è vero che la procedura può certamente proseguire finché tutti i beni non sono liquidati, si deve tuttavia rilevare che qualora il debitore ottenga l’esdebitazione riconoscibile dopo tre anni dalla apertura della procedura, “l’apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell’attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento” (Trib. Verona citato). Sicchè, sembrerebbe anche che il termine di tre anni, pertanto, costituisce – in caso di riconoscimento dell’esdebitazione - anche il limite temporale massimo per l’acquisizione della quota di stipendio. 

22 giugno 2023

Articolo a firma del responsabile Marco Solferini che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: bologna@euroconsumatori.eu

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