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La responsabilità dell'intermediario sulle polizze unit linked

REGIONE: EMILIA ROMAGNA

Sembra opportuno fare il punto sulla responsabilità dell'Intermediario nell’acquisto delle polizze unit linked laddove la casistica è sempre più quella di Clientela che lamenta di essere stata convinta alla sottoscrizione di polizze a gestione separata e con garanzia del 100% del capitale.


Per poter affrontare l'argomento in modo sintetico ma nel contempo efficace sotto il profilo informativo l'esposizione è organizzata sulla base delle criticità elaborate con realismo da casi concreti una parte dei quali già passati allo studio in termini di consulenza da parte dello scrivente -


Ciò non toglie che ogni singola pratica andrebbe sempre esaminata a fondo e non esistono format precostruiti taglia e incolla da importare.


Fra le rilevanti criticità sul punto in diritto:


1) Deficit informativo


Si sostanza nel fatto che il Cliente non ha ricevuto chiare informazioni in merito alla tipologia dei prodotti proposti dall’Intermediario, in particolare relativamente all’incidenza che i costi avrebbero avuto sull’investimento finanziario e alla mancata garanzia del capitale investito.


A nulla vale che sia presente il documento: “caratteristiche del contratto”, contenente un indicazione del genere, che il prodotto “è una polizza di tipo unit linked la cui durata coincide con la vita dell’assicurato salvo la possibilità di rimborso anticipato, consente di investire il premio unico e gli eventuali versamenti aggiuntivi in quote di fondi interni dal cui valore dipendono le prestazioni finanziarie e assicurative previste dal contratto.


Tale documento infatti si palesa come troppo generico e di per sè non è idoneo ad informare in concreto e in modo adeguato il Cliente laddove il principio di consapevolezza già più volte esaminato necessita di una chiara, approfondita disamina degli elementi fondanti la scelta di investimento che non può dirsi assolta, essendo chiaro solamente, in una siffatta prospettazione, che il premio sarebbe stato investito in fondi interni.


2) la dichiarazione, prima della sottoscrizione, da parte del cliente di aver ricevuto altri documenti informativi.


Una siffatta clausola, peraltro di stile inserita nei contratti con metodo seriale è del tutto ininfluente laddove pacificamente orchestrata volutamente sulla base di un consenso non verificabile.


Ad avviso dello scrivente è del tutto pacifico che non sia sufficiente la mera sottoscrizione di presa visione della documentazione e ciò in considerazione del fatto che, tutto ciò non è idoneo a rendere informato il Cliente sulla “complessità già insita in una polizza unit-linked, atteso peraltro che, come ribadito in recenti decisioni ACF “la firma dei documenti contrattuali dimostra solo che l’operazione assicurativa è stata regolarmente perfezionata; ma altro è l’obbligo dell’intermediario collocatore, il quale – a fronte dell’allegazione dell’inadempimento – deve provare di avere fornito, in concreto, informazioni utili al cliente per illustrargli le caratteristiche del prodotto acquistato e tali da permettergli una consapevole scelta di investimento


A ciò si aggiunga che sul tema del rilascio effettivo della documentazione la presenza (magari in aggiunta) di un altra clausola dove il Cliente dichiara qualcosa di simile a essere stato informato che posso ottenere, su richiesta, anche dopo l'operazione di versamento aggiuntivo, il Set Informativo in vigore alla data dell’operazione” in realtà è un grave inadempimento da parte dell'Intermediario.


E non solo ma in sè depone contro l'Intermediario ed è per questo ragionevole ritenere che sia favorevole proprio al Cliente laddove appare inoltre piuttosto inverosimile che al modulo cartaceo di presa visione dell’informativa sia stata affiancata anche la consegna dei documenti d’offerta allegati alle deduzioni, i quali risultano quasi esclusivamente in formato digitale.


Peraltro, si rammenta anche che a far data dal 1° gennaio 2018, la consegna del KID all’investitore costituisce un preciso obbligo per l’Intermediario e non una facoltà, il cui esercizio non può essere rimesso ad una richiesta del cliente meno che meno poi successivamente all’esecuzione dell’ordine di investimento.


Tuttavia sia chiaro che la sola consegna del KID non è di per sè sufficiente perchè non è esaustiva, non consente all'investitore di cogliere con la necessaria consapevolezza le relative implicazioni


Siamo nell'ambito della valutazione di adeguatezza / appropriatezza pertanto gli obblighi informativi dell'Intermediario si collocano su di un diverso piano funzionale essendo volti a servire al meglio l'interesse del cliente, adattando la prestazione erogata alle caratteristiche soggettive di quest'ultimo.


Si rammenta sul punto in diritto che secondo il costante orientamento della Suprema Corte: per assolvere gli obblighi in discorso, occorre una condotta dell’intermediario intesa a rappresentare in modo puntuale e compiuto le caratteristiche dell’operazione inadeguata, con peculiare riguardo ai rischi che la stessa viene propriamente a proporre. La posizione e adempimento di tali obblighi tende, per l’appunto, al risultato di consentire all’investitore di addivenire a una scelta effettivamente «consapevole»; le specifiche ragioni, che rendono nel concreto inadeguata una data operazione, devono perciò venire trasmesse all’investitore con contenuti e termini tali da risultare destinate a porsi come reali co-fattori della decisione di questi: di non investimento, come anche, nel caso, di investimento


Tutto ciò posto, è importante concepire che la materia è oggetto di attuali evoluzioni. Non ci sono uniformità di vedute e di interpretazione come tale è essenziale uno studio meticoloso e attento di ogni singola pratica laddove le passate esperienze suggeriscono che per quanto siano tra loro simili, vi sono delle difformità che nel diritto possono rivelarsi fondamentali


Avv. Marco Solferini



22 maggio 2023

Articolo a firma del responsabile Marco Solferini che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: bologna@euroconsumatori.eu

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