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A.E.C.I. Sicilia/ Palermo - I DIRITTI DEI CONSUMATORI nei confronti delle Società del mercato dell'Energia Elettrica

REGIONE: SICILIA

Siamo quotidianamente occupati a rispondere alle tante domande che ci vengono poste in merito la correttezza e gli addebiti rilevati nelle fatture dei fornitori di Energia Elettrica.


Ci soffermiamo a chiarire in un primo momento come è possibile tutelare i propri diritti nel caso in cui ci si trovi nelle condizioni seguenti:


  • Come difendersi quando  la Società dell'energia elettrica ha errato i calcoli dei consumi e/o non si è convinti ?

  • Cosa fare se la Società dell'energia elettrica si rifiuta di fornire all'utente le opportune informazioni circa i consumi e/o le modalità di ricostruzione svolte per il ricalcolo?

  • Cosa fare se i ricalcoli effettuati dall'Esercente riguardano un periodo a ritroso di oltre due anni?

E' importante sapere che a partire dal 1 gennaio 2017 per le controversie sorte tra società e utente in materia di energia elettrica è divenuto obbligatorio, prima di adire le vie giudiziali, intentare l'esperimento di conciliazione presso una qualsiasi ADR.


Ebbene dunque sapere che il primo passo da seguire è quello di inviare alla Società di vendita di energia, un Reclamo scritto fornendo tutti gli elementi a dimostrazione della propria tesi che comporta la contestazione della fattura e i relativi calcoli;


- Molto spesso ci si accorge che la fatturazione relativa ai consumi avviene sulla base di consumi presunti e non reali, questo dato può essere corretto solo se rispettato per un breve periodo di tempo, ciò, infatti, non può e non deve gravare sull'utente finale, il consumatore ha il diritto di pagare in base i consumi effettivi rilevati periodicamente dal proprio misuratore.


- A volte, per i nuovi utenti, la prima fatturazione in acconto si effettua sulla base dei consumi che l’esercente ritiene possano essere attribuiti al cliente, questo avviene in relazione a quanto dichiarato dallo stesso in ordine alla destinazione d’uso dell’energia elettrica e al numero e/o al tipo di apparecchiature alimentate ad elettricità, nel caso di cliente vincolato domestico, ivece in dato di applicazione è dato dal numero dei componenti del nucleo familiare.


- Ricordiamo comunque che ogni esercente è tenuto a rendere note ai propri clienti le modalità di calcolo dei consumi presunti per la fatturazione in acconto, inoltre, lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati devono essere resi al minimo, mentre, al riguardo della revisione dei consumi essa deve avvenire secondo i parametri dei rilevamenti storici del cliente tenendo conto le letture o autoletture del gruppo di misura.


- In merito ad eventuali variazioni tariffarie, ebbene sapere che essi devono essere imputate su base giornaliera e limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo alla data della loro entrata in vigore, con osservanza a quanto stabilito dalle disposizioni finali del provvedimento del Comitato Interministeriale dei prezzi del 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale


- Nei casi in cui si ravvisano eventuali conguagli a favore del cliente, essi devono essere effettuati dall'Esercente sulla prima bolletta emessa successivamente al riconoscimento dell’errore.


Vediamo adesso quali sono i tempi di fatturazione ed entro quanto può essere pagata una bolletta.

Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta non può essere inferiore a venti giorni dalla data di emissione evidenziata nella bolletta medesima. Il pagamento della bolletta, deve avvenire entro i termini di scadenza presso i soggetti e con le modalità indicate dall’esercente, il pagamento dunque, libera immediatamente il cliente dai suoi obblighi. Da premettere che eventuali ritardi nella comunicazione dell’avvenuto pagamento all’esercente da parte del soggetto autorizzato alla riscossione non possono essere in alcun caso imputati al cliente.

Va inoltre contemplato che  l’esercente è tenuto ad offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta.

Tenuto conto che la bolletta deve sempre essere pagata entro la data di scadenza, adesso indichiamo cosa comporta l'avvenuto pagamento oltre i termini di scadenza:

- Qualora il cliente non rispetti i termini, l’esercente può richiedere al cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato del 3,5%.


- Il cliente vincolato domestico ritenuto buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo. L’esercente può eventualmente richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della bolletta. Non è in ogni caso ammessa la richiesta di risarcimento di eventuali danni ulteriori.


Vediamo adesso le disposizioni introdotte a tutela dei consumatori, in merito la prescrizione biennale. 


Nei contratti di fornitura relativi ai servizi di energia elettrica e non solo, è stato introdotto un termine di prescrizione pari a due anni del diritto al pagamento del corrispettivo.

Sono previste altresì norme relative, al diritto dell'utente alla sospensione del pagamento in attesa della verifica della legittimità della condotta dell'operatore;

al rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio e alla definizione, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (ARERA), di misure a tutela dei consumatori, di misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente, nonché di norme per l'accesso dei clienti finali ai dati riguardanti i propri consumi.

Si evidenzia che il contenuto delle disposizioni introdotte con la legge di bilancio riproduce in sostanza il testo della PDL A.C.3792 già approvata il 5 dicembre 2017   in prima lettura dall'Assemblea della Camera all'unanimità, e poi passata all'esame del Senato (A.S. 2993  ).

Nello specifico, dunque è previsto che, nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescriva nel termine di due anni, tale previsione opera sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese o i professionisti e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia nei rapporti con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera.

13 aprile 2022

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

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