Obbligazioni Portugal Telecom - accoglimento del ricorso e decisione favorevole per i ricorrenti da parte dell'A.C.F.
REGIONE: EMILIA ROMAGNA
Nella nota vicenda delle Obbligazioni Portugal Telecom il Cliente, assistito dall'Avv. Marco Solferini (Presidente della sede A.E.C.I. di Bologna) ha ottenuto la restituzione di quanto investito.
Dopo una prima contestazione formulata a mezzo di reclamo e il successivo ricorso all'A.C.F., la decisione dell'arbitro ha dato ragione al ricorrente il quale ebbe a comperare tali obbligazioni tramite il servizio di home banking.
In particolare, accogliendo la prospettazione difensiva del ricorrente lo stesso non fu in alcun modo impedito o quantomeno allertato nel procedere ad un acquisto di un prodotto non solo inadeguato rispetto alla sua profilazione ma altresì complesso e non adatto a un risparmiatore.
Tutto ciò pure tenuto conto del fondamentale criterio "del più probabile che non" ma altresì degli importanti orientamenti dell'ESMA che si rivelano sempre più determinati per una migliore comprensione e analisi dell'investimento nonchè per un attenta attività di studio e pianificazione del ricorso che ha portato ad argomentare le ragioni del ricorrente in modo tale da persuadere correttamente gli arbitri del pregio dei contenuti.
Premiando per effetto il giusto inquadramento giuridico di quelle cautele che devono assistere il risparmiatore anche nelle ipotesi in cui proceda all'acquisto attraverso una piattaforma on line.
L'Istituto di credito ha dato seguito alla decisione dell'Arbitro rifondendo al ricorrente la cifra investita in obbligazioni Portugal Telecom.
Giova osservare che sono sempre più frequenti le compravendite di prodotti finanziari e spesso si tratta di obbligazioni come nel caso delle Portugal Telecom ma anche delle recenti Astaldi in cui il risparmiatore fatica a far valere le proprie ragioni ricadendo nello stereotipo del "trader" condannato per il solo fatto di avere fatto acquisti analoghi in passato.
Complice a volte il fatto che la strategia difensiva non venga adeguatamente sviluppata e personalizzata con un'attenta analisi e approfondimento di numerose fattispecie riferibili alla scienza del diritto nel settore degli investimenti fra le quali ricordiamo sono imprescindibili il TUF, il regolamento intermediari, gli orientamenti di ESMA, le comunicazioni di Consob e alcuni aspetti della contrattualistica tipica del settore bancario, tenuto conto del ruolo degli intermediari, oltre ad altre e più specifiche norme che caso per caso possono e devono essere tenute in considerazione dopo essere state attentamente studiate alla luce del caso in concreto.
Doveroso infine ricordare che il contratto di "custodia e amministrazione titoli" non esime l'Istituto di credito dal rendere note quelle vicissitudini determinanti per i prodotti finanziari nel portafoglio del risparmiatore soprattutto nelle ipotesi in cui gli stessi versino in una situazione di possibile default se non altamente probabile.
26 novembre 2021
Articolo a firma del responsabile Marco Solferini che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: bologna@euroconsumatori.eu