PRESCRIZIONE DELLE BOLLETTE DI ENERGIA ELETTRICA e GAS
REGIONE: SICILIA
Riferimento normativo (legge di Bilancio 2018) resa operativa dalla delibera AGCM n. 97/2018/R/COM.
La legge 481/95, unitamente ai decreti legislativi 79/99, 164/00, alla legge 125/07, nonché al decreto legislativo 93/11, attribuisce all’Autorità il potere di regolare i servizi di pubblica utilità della filiera dell’energia elettrica e del gas naturale, ivi inclusi la vendita ai clienti finali, la distribuzione e il bilanciamento del gas naturale, nonché il trasporto e il dispacciamento dell’energia elettrica, con la finalità di promuovere la concorrenza, l’efficienza dei servizi e la tutela dei consumatori.
La legge di bilancio 2018 prevede, all’articolo 1, comma 4, tra l’altro, che “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”.
Il medesimo comma stabilisce altresì che l’Autorità “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo”.
Ancora il citato comma 4 stabilisce che: “in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità ha diritto alla sospensione del pagamento finche' non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti.
Il comma 5 della legge di bilancio 2018 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 4 sopra riportate non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente.
Il comma 6 della legge di bilancio 2018 prevede che l’Autorità con propria deliberazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi. Inoltre il comma 7 della legge di bilancio 2018 attribuisce all’Autorità la facoltà di definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente.
Infine all’articolo 1, comma 10, della legge di bilancio 2018 sono definite le disposizioni relative all’entrata in vigore della medesima legge; nel dettaglio, relativamente al settore energetico, il citato comma stabilisce che disposizioni di cui ai commi 4 e 5 della medesima legge si applicano alle fatture la cui scadenza di pagamento è successiva:
a) per il settore elettrico, al 1 marzo 2018;
b) per il settore del gas, al 1 gennaio 2019
Come sopra abbiamo evidenziato la legge in questione è molto chiara, tuttavia, l’istituto giuridico della prescrizione, come noto, non estingue il credito e non impedisce dunque al creditore di chiedere il pagamento, questo istituto infatti deve essere eccepito dal debitore, pertanto, che a sua volta ha l’onere di opporre al venditore l’eventuale prescrizione del credito. E', peraltro, richiesto dalle finalità protettive della legge che il cliente sia posto nelle condizioni di poter esercitare le posizioni vantaggiose attribuitegli dalle norme, in particolare disponga di una informazione chiara ed efficace sul diritto di rifiutare il pagamento della somma fatturata con ritardo, oltre i termini di legge.
Per Assistenza e/o informazioni chiamare il numero 091-5080178 o scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu
A.E.C.I. Associazione Europea Consumatori Indipendenti
Regione Sicilia/Palermo
Via Catania, 146 – 90141 Palermo – Tel/Fax 091 5080178 mob. 333 9445449
23 ottobre 2021
Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu
