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AGENZIA DELLE ENTRATE Agente di Riscossione: la mancata notifica dell'atto prodromico inficia tutti gli atti successivi.

REGIONE: SICILIA

Il contribuente per fare valere i propri diritti, può sempre e comunque impugnare un qualunque atto ricevuto da parte dell'Agente di Riscossione.  

Tornando a parlare ancora una volta del diritto di difesa sul procedimento di formazione della pretesa tributaria che interessa tutti i contribuenti, ribadiamo ancora una volta che la Pubblica Amministrazione in questo caso AdE deve assicurare il corretto rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti e così la relativa notifica affinchè il contribuente possa essere messo in grado di impugnare la pretesa tributaria.

Secondo il principio del corretto procedimento, la mancata e corretta notifica di una imposizione tributaria, inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi, pertanto, il contribuente che abbia ricevuto un atto impositivo sequenziale, potrà dunque impugnarlo e con esso anche gli atti presupposti ovvero quelli precedenti.

Risulta ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, l’omissione della notifica di un atto precedente quale Cartella di pagamento e/o l'Avviso di accertamento, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021

L’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, consente appunto al contribuente di scegliere se fare valere l'impugnazione del solo atto consequenziale ricevuto, eccependo il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto prodromico o di impugnare cumulativamente anche quelli nell’ordine, quali cartella di pagamento e avviso di accertamento non notificato, facendo valere così i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria.

L'ipotesi è quella di ottenere dal Giudice l'annullamento delle cartella, per il primo caso, infatti, riguarda la mancata notifica dell'atto prodromico, nel secondo caso, facendo valere i vizi delle mancate notifiche degli atti precedenti, riguarda nel contestare radicalmente la pretesa tributaria. (Cass., 1144/2018)

Alla luce di di quanto sopra, è senz’altro consentito al contribuente di impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata notificazione dell’atto impositivo prodromico senza alcun bisogno di contestare l'atto stesso sotto il profili di invalidità per vizi propri, tenendo conto oltretutto che non sussiste alcun onere al riguardo da parte del contribuente.

E' molto importante però essere abbastanza sicuri, un atto impositivo notificato a mezzo il servizio postale può essere ritenuto valido anche in assenza della nostra firma che attesti l'avvenuto ricevimento, ci riferiamo per l'appunto all'istituto della compiuta giacenza.

Da non dimenticare, dunque, qualora l’atto notificato non venisse consegnato al destinatario magari per rifiuto oppure per temporanea assenza del destinatario stesso, e di altre persone legittimate a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura di notifica può essere assolta da parte contraria, mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della seconda raccomandata contenente proprio l'avviso di giacenza. Questo avviso consiste nell'informare il debitore che la raccomandata contenente un atto giudiziario si trova in giacenza presso l'ufficio Postale per essere ritirata, nel caso poi di mancato ritiro, trascorsi 10 giorni dalla data dell'avviso, la notifica si considera perfettamente  compiuta. 

18 ottobre 2021

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

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