La questione dei BPF appartenente alla serie Q/P – L'intervento di A.E.C.I. Sicilia/Palermo per l'ottenimento del corretto affidamento che merita di essere tutelato.
REGIONE: SICILIA
La questione delle condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi oggetto di modifiche nei rendimenti è stata più volte sottoposta all’attenzione dell’Arbitro bancario finanziario. In particolare si richiama il consolidato orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell’ABF (cfr. decisione n. 5674/2013), il quale, condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto dalla Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15.06.2007, ha riconosciuto che “con la sola eccezione dell’attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all’emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, invero, aggiunge, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono”.
Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del possessore sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.06.2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso.
Va tenuto, inoltre, presente, in relazione ai buoni emessi successivamente all’entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 (in vigore dal 01/07/1986) che i titoli emessi su moduli cartacei appartenente alla vecchia serie “P” e nel caso in cui sul retro dei titoli non vi fosse stampigliato alcun timbro modificativo relativo ai nuovi rendimenti, l'appartenenza alla serie Q/P riportata solamente sul fronte non può legittimare la corretta interpretazione della norma, pertanto, ai titoli in questione dovrà, a nostro avviso, essere riconosciuto quanto originariamente riportato sul retro.
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17 aprile 2021
Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu
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