LA CASA E' UN BENE DI PRIMARIA IMPORTANZA, SE HAI IN CORSO UN PIGNORAMENTO, CONTATTACI, PUOI ANCORA FERMARLO.
REGIONE: SICILIA
LEGGE SALVA CASA
Art. 41 bis Legge 19/12/2019 n. 157
Condizioni di applicazione della legge:
il debitore sia qualificabile come consumatore
il creditore sia una Banca rientrante D. lgs. 385/1993
il credito derivi da un Mutuo fondiario per l'acquisto della prima casa
il debitore abbia versato almeno il 10% del capitale originario alla data della presentazione della istanza
sia pendente una esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca per il credito, il cui pignoramento sia stato notificato tra il 01/01/2010 e il 30/06/2019
non vi siano altri creditori intervenuti oltre al creditore procedente o, comunque, sia depositato prima dell'istanza di rinegoziazione un atto di rinuncia degli altri creditori intervenuti
l'istanza di rinegoziazione sia presentata per la prima volta nell'ambito del medesimo processo esecutivo e comunque entro e non oltre il termine perentorio del 31/12/2021
il debito complessivo oggetto di rinegoziazione o rifinanziamento non sia superiore ad € 250.000,00
l'importo offerto non sia inferiore al 75% del prezzo base della successiva asta ovvero del valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d'ufficio nel caso in cui non vi sia stata la fissazione dell'asta. Qualora il debito complessivo sia inferiore al 75% dei predetti valori, l'importo offerto non può essere inferiore al debito per capitale e interessi.
Il rimborso del dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non superiore a 30 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione o del finanziamento e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non superi tassativamente il numero di 80.
il debitore rimborsi integralmente le spese liquidate dal giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del del creditore.
Non sia pendente nei riguardi del debitore, una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento Legge 03/2012.
se il debitore non riesce ad avere una rinegoziazione o rifinanziamento del mutuo, la facoltà può essere trasferita e accordata a un suo parente o affine fino al terzo grado di parentela.
A.E.C.I. Associazione Europea Consumatori Indipendenti
Regione Sicilia/Palermo
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2 ottobre 2020
Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu