CARTELLE ESATTORIALI: Intervenuta Decadenza dei termini - Quando il contribuente può agire per richiedere l'annullamento.
REGIONE: SICILIA
Un argomento su cui oggi desideriamo porre particolare attenzione, riguarda il TERMINE DI DECADENZA, delle cartelle esattoriali, ossia, l'intervenuto superamento del termine oltre il quale l'Ente Pubblico non può più svolgere azioni per recuperare quanto dovuto dal contribuente.
Molte domande in merito ci vengono poste tutti i giorni, e purtroppo, come spesso capita, il consumatore poco attento, e/o poco informato, è costretto a pagare le pretese del Fisco, nonostante l'atto ricevuto presenti dei vizi sostanziali come l'intervenuta decadenza dei termini.
Il superamento dei termini di decadenza, qualora non rispettati, comportano per la Pubblica Amministrazione, la perdita della possibilità di esercitare un determinato potere. Infatti, nel caso della cartella esattoriale notificata oltre il termine di decadenza, l’Ente creditore non ha più il potere di richiedere tali somme, da non dimenticare però, che il debito preteso dal Fisco potrebbe essere recuperato mediante le procedure ordinarie previste dal Codice di Procedura Civile.
Al riguardo di tale istituto, è utile sapere, che i termini di Decadenza, non possono essere né sospesi né interrotti, contrariamente a quanto avviene con la Prescrizione dei Termini, infatti, a differenza del primo caso, i termini di quest'ultima possono essere interrotti con una semplice comunicazione inviata al debitore per raccomandata a.r. o, a mezzo Posta certificata, ma di questo ci occuperemo un'altra volta.
Vediamo, adesso, parlando di questo importante Istituto la “Decadenza dei termini”, cos'è importante ricordare per non trovarsi impreparati quando si riceve una cartella esattoriale e/o un avviso di accertamento.
Facendo una una brevissima premessa, riferendoci agli Avvisi di Accertamento, ricordiamo, che prima della cartella esattoriale, il contribuente deve ricevere un avviso di accertamento motivato ai sensi e per gli effetti dei commi 161 e 162 art. 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, anch'esso comunque, per essere regolare deve rispettare i termini di decadenza.
Vediamo adesso come riconoscere quando un atto appena notificatoci è da pagare o invece può essere impugnato.
Sappiamo bene, che pagare le tasse è un dovere di tutti i cittadini, e che tutti siamo tenuti sempre ad onorare, ma sappiamo anche, nel rispetto di tutte le norme, che nessuno ci dirà mai se la cartella appena ricevuta è stata inviata per errore, se presenta dei vizi, o magari, se la stessa, può essere ritenuta nulla.
Come abbiamo detto, la Pubblica Amministrazione può richiedere il pagamento di un tributo entro un determinato arco di tempo, trascorso il quale, il debito non può più essere richiesto.
Per prima cosa, riconoscendo che il contribuente è costretto ad agire per fare valere i propri diritti, dobbiamo sapere, che l'annullamento della cartella non avviene automaticamente e neppure può essere annullata senza fare nulla, l'utente, in questi casi, esistendo i presupposti, è costretto ad esperire necessariamente un ricorso.
Vero è che potrebbe avvalersi dell'istanza in autotutela perchè la legge lo prevede, ma ciò, oltre a comportare la non sospensione dei termini, può, nel caso di silenzio dell'amministrazione precludere il diritto di proporre ricorso per l'intervenuto superamento dei famosi 60 gg.
Il superamento dei termini di decadenza, in termini di tempo, però, non sono validi per tutte le imposte, ciò significa che ogni tributo ha la sua scadenza.
Di seguito riportiamo i vari tributi con il relativo calcolo della Decadenza dei Termini.
L’articolo 1, comma 131, della Legge n. 208/2015 ha così modificato, il citato articolo 43 del DPR n. 600/73, che attualmente dispone che i poteri di accertamento a disposizione dell’Amministrazione finanziaria devono essere così esercitati:
Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione, in caso di corretta presentazione della dichiarazione dei redditi o Iva (in luogo del quarto anno) da parte del contribuente;
Entro il 31 dicembre del settimo anno successivo rispetto a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, in caso di dichiarazione omessa o nulla (in luogo del quinto anno), da parte del contribuente.
La novità è applicabile a decorrere dal periodo di imposta 2016 con riferimento, cioè, al modello Unico 2017. Per tutte le annualità precedenti, ancora accertabili, si renderà applicabile la vecchia disciplina sui termini di accertamento. A partire da queste dichiarazioni, l’Amministrazione finanziaria potrà svolgere accertamenti:
Entro il 31 dicembre del quinto anno a quello di presentazione (quindi entro il 31 dicembre 2022 per il periodo 2016);
Entro il 31 dicembre del settimo anno a quello in cui si sarebbe dovuta presentare in ipotesi di omissione o nullità della dichiarazione (quindi entro il 31 dicembre 2024 per il periodo 2016).
Per quanto riguarda i tributi locali, quali IMU, TASI e TARI come anche il Bollo Auto, la cartella esattoriale deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Per definitivo si intende il conseguimento del periodo entro il quale bisognava effettuare il pagamento richiesto risultante nell'Atto di Accertamento, ovvero, 60 gg. quindi, possiamo dire che il tempo corretto da tenere presente risulta essere (3 anni e due mesi).
Al riguardo degli avvisi di accertamento, non dimentichiamo che al disposto dell'art. 1 comma. 161 della Legge n. 296/2006, la notifica deve avvenire a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.
Da notare però, che per tutte le violazioni, sia dichiarative o sui versamenti, è previsto un solo termine. Ai fini del dies a quo, invece, è da tenere presente se si tratta di omessa/infedele dichiarazione o di tardivo/omesso pagamento.
Per quanto riguarda le Multe per violazione del Codice della Strada, dal 1° gennaio 2008, la notifica deve avvenire entro 2 anni, e questo vale non da quando è avvenuta l'infrazione, ma, dalla data dell'avvenuta consegna del ruolo all'Agente di Riscossione, ciò in forza dell’articolo 1, comma 153, della Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), che ha modificato l’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
E' utile inoltre ricordare, che a decorrere sempre dal 1º gennaio 2008 l'Agente della Riscossione non può svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada con riferimento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui recita il comma 7, la cartella di pagamento non è stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.
Facendo riferimento alla norma di cui sopra, dunque, il termine di due anni, vale per le sole multe elevate dalla Polizia Municipale, e non per quelle elevate dagli altri organi di Polizia.
Per le richieste di pagamento ricevute da parte dell'Inps, invece, la data da tenere presente per il calcolo, è quella dell'effettiva iscrizione a ruolo, che deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento mentre, per la richiesta di pagamento dei contributi dovuti in seguito ad accertamenti effettuati, la decadenza interviene nell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento per i contributi dell’anno successivo.
1 ottobre 2020
Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu