TELEFONIA: illegittimità di fatturazione a seguito di avvenuta disdetta. Modi di recedere dal contratto.
REGIONE: SICILIA
In diverse occasioni ci siamo adoperati a tutela dei nostri iscritti e dei consumatori in generale, ad esperire ricorsi in tutta Italia affinchè venisse riconosciuta, a tutela dei diritti dei nostri assistiti l'annullamento delle pretese da parte delle compagnie di telefonia, le quali sono rimasti del tutto silenti nel riconoscere il diritto di disdetta contrattuale, continuando così, ad emettere fatture.
Nei percorsi da noi affrontati, durante le fasi di conciliazione, abbiamo rilevato che solamente in sede di procedimento di definizione alcune compagnie hanno contestato che il recesso avrebbe dovuto essere comunicato, secondo le condizioni generali di contratto, ossia, a mezzo di raccomandata a/r.
Come molto spesso accade, molti consumatori, sono soliti a disdire un contratto telefonico solamente a mezzo vie brevi tramite operatore, altri, dispongono invece, di una semplice lettera inviata a mezzo fax, escludendo comunque l'invio di una raccomandata a.r.
Secondo la regolarità contrattuale, deve correttamente essere esercitata, in ogni caso, la facoltà di disdetta del contratto da parte dell’utente, mediante invio di raccomandata a/r presso la sede legale dell’operatore.
Tuttavia, è' il caso di dire, che in difetto di una norma di legge che imponga agli operatori di riconoscere agli utenti la facoltà di recedere dal contratto con qualsiasi mezzo, la modalità di esercizio del diritto di recesso fissata dalle condizioni generali di contratto nella forma scritta della raccomandata a.r. deve ritenersi l’unica valida ai fini del recesso dell’utente.
Vediamo adesso, quali possono essere le alternative e i casi in cui fare valere altre forme di comunicazione.
Fermo restando, c'è da ritenere illegittimo il comportamento dell’operatore che rimanga del tutto silente e continui ed emettere fatture successivamente ad una comunicazione di disdetta, infatti, qualora l’utente abbia comunicato all’operatore la propria volontà di recedere dal contratto dapprima a mezzo fax e, successivamente, a seguito di richiesta dell’operatore stesso, a mezzo mail, tale pratica risulterebbe valida, pertanto in questi casi, sarebbe buona norma, esperire ricorso per ottenere il rimborso e/o lo storno di quanto versato.
In altri luoghi, sollevando qualche eccezione, sempre in relazione alla manifestazione da parte dell'utente della propria volontà di recedere dal contratto, possiamo dire che, sebbene la disdetta avvenga con modalità difforme da quelle previste dalle condizioni di abbonamento e nel caso in cui si manifesti la volontà di recedere a mezzo fax, quindi, con modalità diverse da quelle indicate dalle condizioni generali di abbonamento, la restituzione dei terminali e delle Sim secondo le modalità consigliate dal sito internet dell’operatore, con l’accettazione dei medesimi da parte dell'operatore, di fatto, va considerata come modalità idonea a porre il gestore telefonico a conoscenza della volontà dell’utente di recedere dal contratto.
Un altro aspetto, considerato valido, in proposizione di ricorso, è quello secondo il quale viene ritenuto giuridicamente efficace e produttivo lo scioglimento del vincolo contrattuale in seguito all'invio della lettera da parte dell'utente a mezzo fax, qualora, a dare la comunicazione sia stato lo stesso operatore del Call Center a seguito di richiesta di informazioni. Peraltro, a dare valore probatorio, è proprio quando successivamente l'operatore precisa all'utente che la modalità di presentazione della disdetta non era corretta, e che quindi, tale azione, conferma proprio il fatto dell’avvenuta conoscenza della disdetta da parte dell’operatore.
Rimanendo sempre sull'argomento, è il caso, inoltre, di aggiungere, rispondendo ai consumatori che ci hanno interpellati, che il recesso, effettuato dall’utente per il tramite del proprio legale, sebbene manifestato in modo non conforme a quanto previsto dalle carte dei servizi, dovrebbe a tutti gli effetti essere considerato valido, anche in assenza di una sottoscrizione nella nota inviata dal legale, da parte del cliente, anche alla luce del fatto che la raccomandata a.r. e/o la PEC viene inviata alla sede legale della società, indirizzo al quale, teoricamente sono inviate tutte le comunicazioni ufficiali.
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18 settembre 2020
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