VERBALE NOTIFICATO IN RITARDO, LA MULTA E' ILLEGITTIMA
REGIONE: TOSCANA
Le tempistiche di notifica
di una violazione delle norme stradali devono avvenire entro tempistiche ben
precise. Il primo comma dell’articolo
201 del Codice della Strada stabilisce che, in caso di contestazione non immediata
di una violazione, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro un
massimo di 90 giorni dalla data in cui avviene l’infrazione.
Tale verbale deve,
inoltre, contenere “gli estremi precisi e dettagliati della violazione” e deve
indicare i “motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata”. Il
mancato rispetto dei tempi indicati o l’assenza delle informazioni necessarie
comporta l’annullamento del verbale e la sua archiviazione.
L’associazione ha
affrontato un caso in cui un tesserato ha ricevuto la notifica del verbale
oltre 18 mesi dopo l’avvenuta infrazione. In questo contesto, date le
tempistiche, il verbale è da ritenersi illegittimo per via del mancato rispetto
del termine di 90 giorni prescritto dalla normativa. Nel caso in esame, la
notifica è avvenuta diversi mesi dopo la scadenza dei tempi previsti ed è stata
seguita da un successivo avviso bonario in cui si richiedeva al tesserato il
pagamento di una sanzione di importo superiore.
Il verbale (n.xxxxxx/2015
del 30/07/2016) è stato, infatti, notificato in data
25/01/2018. La Polizia Municipale di Firenze, competente sul caso, ha
riconosciuto la data di tale notifica ma, con “Avviso Bonario” del 28/05/2019,
ha incrementato la sanzione senza però allegare copia della notifica del
verbale originale, avvenuta a loro dire nel 2015.
L’importo originario della sanzione era di € 163.00
con decurtazione di 6 punti della patente. La seconda intimazione di pagamento,
inoltre, richiedeva all’associato un pagamento di un importo pari a € 643.00.
L’associazione si è attivata un primo ricorso impugnando il verbale di
accertamento di violazione per via di un’illegittimità riscontrata, sia nei
modi che nei tempi della notifica.
Successivamente, in data 29/01/2019, è stato
presentato un ricorso al Perfetto di Firenze, seguendo quanto prescritto
dall’articolo 203 del Codice della Strada, per evidenziare l’illegittimità del
verbale di cui si è richiesto l’annullamento per il mancato rispetto delle
tempistiche e delle modalità di notifica prescritte dalla normativa vigente.
La Polizia Municipale di Firenze ha risposto al
ricorso dell’associazione, prendendo atto di quanto prodotto a tutela del
tesserato. È, quindi, stata comunicata l’archiviazione del verbale n°
XXXXXX/2016 e l’annullamento dell’avviso bonario del
28/05/2019. Come conseguenza, è stato archiviato anche il verbale di
riferimento n° XXXXXX/2018.
Grazie al consulente dell’associazione, è stato possibile completare l’iter di annullamento del verbale ritenuto illegittimo per via del mancato rispetto delle tempistiche di notifica previste dall’articolo 201 del Codice della Strada. In questo modo, per il cittadino colpito dal verbale, è stato evitato il rischio di dover far fronte al pagamento di una sanzione illegittima che, considerando il dilatarsi delle tempistiche di notifiche, aveva registrato anche un notevole incremento dell’importo richiesto.
A.E.C.I. TOSCANA
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22 luglio 2020
Articolo a firma del responsabile Irene Giacchetto che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: regionaletoscana@euroconsumatori.eu