AGENTE DELLA RISCOSSIONE: Intimidazione di pagamento e obbligo di motivazione.
REGIONE: SICILIA
In diverse occasioni, ci siamo occupati di provvedimenti amministrativi riferendoci alle Cartelle esattoriali. L'argomento che trattiamo oggi, per l'appunto, riguarda nello specifico il difetto di motivazione, che molto spesso rileviamo essere presente in alcuni atti recapitati al contribuente e l'atto c.d. Intimazione di pagamento che prevede il pagamento entro 5 giorni dalla notifica.
L’articolo 3 della Legge n. 241/1990 prevede espressamente che i provvedimenti amministrativi devono essere motivati. La motivazione deriva nell'indicare sia i presupposti di fatto che le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della Pubblica Amministrazione. L'art. 7 dello statuto del contribuente testualmente recita: “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 delle legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione degli atti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se la motivazione si fa riferimento ad un altro atto, queste deve essere allegato all'atto che lo richiama”
Quando la Pubblica Amministrazione, a seguito di una istruttoria ritiene che un qualsiasi contribuente abbia omesso un versamento e/o una dichiarazione obbligatoria, provvede a notificare al contribuente, quale primo atto, un avviso bonario di pagamento o un avviso di accertamento, questo atto, infatti, ha lo scopo di rendere edotto il debitore della specie di cui trattasi la richiesta della pretesa, e deve contenere un’adeguata motivazione della pretesa in modo di permettere al contribuente di verificarne la fondatezza, e nel caso di svolgere azioni al riguardo volte a garantire il diritto di difesa.
Avvenuta regolarmente la notifica del suddetto atto, qualora il contribuente, non eccepisca nulla in merito, e/o non provveda al versamento di quanto preteso dall'Ufficio Impositore, trascorsi 60 giorni dal ricevimento dello stesso, l'atto diviene definitivo.
In questi casi, la P.A., quale sua facoltà, provvede con l'iscrizione a ruolo e inizia, così, la fase del recupero coattivo.
Affidato l'incarico all'Agente di Riscossione, (Riscossione Sicilia) per quanto riguarda la Sicilia e/o (Agenzia delle entrate Riscossione) per il resto d'Italia, al contribuente viene notificata, la famosa Cartella Esattoriale.
Vediamo adesso, cosa comporta il ricevimento di questo atto.
Con l'iscrizione al ruolo si instaura l'avvio della procedura coattiva e cautelativa nei confronti del debitore, però, è da ricordare, che la fase esecutiva deve avvenire entro un anno dall'avvenuta notifica della Cartella esattoriale, qualora, venga superato il termine di un anno, allora, per procedere con l'esecuzione forzata, l'Agente della riscossione deve inviare al contribuente un altro atto, c.d. “Avviso di Intimazione” o Intimazione di pagamento, resta, comunque il fatto, che, nel corso di tale periodo, l'atto recapitato può essere stato raggiunto da decadenza e/o prescrizione dei termini, quindi, è molto importante, per prima cosa, verificare le notifiche degli atti ricevuti precedentemente tenendo sempre in considerazione il tipo di atto notificato.
Va
dunque rilevato, a norma dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/73
“Se
l’espropriazione forzata non è iniziata entro un anno dalla
notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve
essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità
previste dall’art. 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad
adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
E'
comunque importante ricordare, che tutti gli atti devono essere stati
notificati regolarmente presso l'indirizzo del contribuente e/o a
mezzo Pec e devono seguire una sequenza corretta, in caso di mancata
notifica di un atto propedeutico, ciò può comportare idoneo
presupposto di impugnazione.
Nel caso di irreperibilità del debitore bisogna stare attenti all'avvenuta giacenza, in quanto tale istituto comporterà la regolarità della notifica trascorsi 10 giorni a partire dall'avviso di giacenza, pur quando non si è venuti a conoscenza dell'atto. Non dimentichiamo che la cartella esattoriale, stante la sua natura di atto recettizio, produce effetti giuridici soltanto nel momento in cui giunge nella sfera di conoscibilità del debitore, sussiste inoltre, che con la notifica della cartella si realizza anche la notifica del ruolo ex art. 21, D.Lgs. n. 546/92.
Fermo restando all'avviso di intimazione, possiamo dire, che essendo anch'esso un atto amministrativo, deve anch'esso essere adeguatamente motivato, il contribuente deve essere messo in condizioni di contestare eventuali errori e illegittimità e, soprattutto, tale atto deve contenere sia la fonte che il dettaglio degli addebiti, e deve evidenziare il nominativo del responsabile del procedimento.
La funzione di quest'atto è quello di intimare il debitore al pagamento degli importi trascritti in un termine molto ridotto, ossia 5 giorni dalla notifica, ciò comporta, in caso di mancato pagamento, la facoltà del fisco di procedere all'esecuzione forzata.
L'avviso di intimazione, però, perde la sua efficacia trascorsi 180 giorni dalla data della notifica, ciò vuol dire che l'agente della riscossione deve procedere entro tale termine, per adottare le misure di pignoramento, trascorso un anno, per poter procedere, dovrà attivarsi alla notifica di un nuovo avviso di intimazione.
Una aspetto importante di questo atto, è quello che deve necessariamente contenere in allegato la relata di notifica, essa deve contenere, i dati del destinatario, data relativa all'avvenuta ricezione, modalità di notifica effettuata e la firma di chi riceve l'atto.
Al riguardo della prescrizione, invece, se l'atto di intimazione di pagamento comprende diverse cartelle, i termini prescrizionali sono soggetti a scadenze diverse e fanno capo al tipo di ciascun tributo trascritto. Poniamo il caso che nell'avviso di Intimazione siano compresi diversi debiti con cartelle diverse, una cartella riguarda il pagamento di bollo auto, e un'altra di Imu, come sappiamo la prescrizione del bollo auto è di tre anni mentre la prescrizione dell'Imu interviene trascorsi cinque anni.
Dobbiamo ricordare, come più volte abbiamo ribadito negli articoli precedenti, che le contestazioni devono essere azionate in relazione al merito dell'imposta pretesa, ed in riferimento all'atto ricevuto, dovendo questi essere sollevati solo contro i primi atti ricevuti, ossia, l'avviso di accertamento o l'atto successivo, la cartella esattoriale. Va ricordato dunque, che contro l'intimazione di pagamento sarà possibile sollevare contestazioni circa i soli vizi formali e/o vizi propri dell'atto stesso e l'eventuale opposizione dovrà essere proposta entro e non oltre 60 gg. dall'avvenuta notifica.
E' utile ricordare che il termine per la proposizione del ricorso contro l'avviso di intimazione, così come l'autorità giudiziaria competente da adire, dipende dal tipo pretesa oggetto dell'atto, per i debiti tributari, il ricorso dovrà essere presentato alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 gg. dalla notifica, per i debiti riguardanti le violazioni al Codice della strada e/o sanzioni amministrative il ricorso dovrà essere presentato presso il giudice di pace, per i contributi Inail e Inps il ricorso dovrà essere presentato presso il tribunale ordinario, ed è competente il giudice della sezione del lavoro.
In altri casi, qualora l’intimazione abbia ad oggetto somme già pagate, considerati i tempi brevi concessi prima dell’avvio dell’esecuzione forzata (5 giorni), è consigliabile presentare subito all'agente di riscossione copia dell'avvenuto pagamento.
Autore: Agostino Curiale, Presidente della Consulta Legale di A.E.C.I.
27 febbraio 2020
Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu