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RISCOSSIONE SICILIA: I poteri dell'Agente di riscossione nei confronti dei contribuenti.

REGIONE: SICILIA

Molto spesso, ci viene chiesto, “ a cosa vado incontro se non pago una cartella esattoriale?”


Abbiamo più volte affrontato questo problema, e malgrado tutto continuiamo a dire sempre che le tasse vanno pagate, nel caso,  anche a rate, ma spesso, come di consueto, ci viene riferito, che prima di pagare le tasse bisogna pensare ad acquistare il latte ai figli.


In queste circostanze, è chiaro  sentirsi molto deboli, è proprio il caso di dire che oggi giorno sono molte le famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese.


Vedremo adesso cosa si rischia non pagare una cartella esattoriale.


Il mancato pagamento di una cartella esattoriale, può comportare delle conseguenze negative per il futuro del debitore e anche della sua famiglia.


In via generale, il tempo entro il quale si deve pagare un avviso di pagamento emesso dell'Agente di Riscossione è di 60 giorni dall'avvenuta notifica. Trascorsi 60 giorni, il fisco assume dei poteri pesanti a carico del debitore.


In forma cautelare, il fisco prima di attivare la procedura di pignoramento, può adottare delle cosiddette azioni Cautelari, che non riguardano atti di espropriazioni di beni, bensì, sono atti con i quali il fisco ottiene, per forza maggiore, delle garanzie, e che servono soprattutto per fare pressione sul debitore al fine di ottenere il pagamento. Si tratta, per l'appunto, di azioni quali: il Fermo Auto e/o Ipoteca dell'immobile, quest'ultimo si sappia che può investire, anche, la prima casa di abitazione.


Il pignoramento vero e proprio, può interessare qualsiasi bene intestato al debitore e riguarda, beni mobili, e immobili, un'altra forma di pignoramento riguarda quello emesso presso terzi, e, può investire, stipendi, pensioni, conti correnti, questi, a sua volta, possono essere pignorati entro dei limiti di impignorabilità, di cui rimandiamo la lettura dei nostri articoli precedenti.


Il procedimento che riguarda il pignoramento dei beni Immobili, azionato da parte dell'agente di riscossione, sono la vendita all'asta del bene, esso si svolge mediante pubblico incanto, questi, procedimenti non necessitano di alcuna autorizzazione da parte del tribunale, tale facoltà è ovviamente un privilegio abbastanza incisivo. Un aspetto di rilevata importanza, riguarda che, l'agente di riscossione non può chiedere l'assegnazione diretta dei beni pignorati né rendersi acquirente degli stessi, e questo, vale anche nei confronti di interposte persone. L'incanto stesso, però, viene tenuto ed eseguito dallo stesso ufficiale della riscossione.


Ogni azione promossa dall'Ente di Riscossione deve comunque essere portata a conoscenza del contribuente, questo dovrà avvenire necessariamente e solamente a mezzo notifica. Per le ragioni, pertanto, su esposti, sono senza dubbio i motivi per cui, non bisogna rifiutare di prendere una raccomandata, tale distrazione può certamente comportare la preclusione di ogni diritto alla difesa.


Nel caso si tratti di pignoramento Immobiliare, l'avvio della procedura deve essere posta a precisi e rigide condizioni, in primo luogo, la procedura relativa all'iscrizione di ipoteca dell'immobile può essere attivata solo quando il debito sia superiore a 20.000,00 euro, mentre, il pignoramento, che riguarda il passaggio successivo può essere disposto solamente nei casi in cui il debito sia superiore ad euro 120.000,00 tutto ciò, a condizioni, che, l'immobile non sia l'unica casa di residenza del contribuente moroso.


Vedremo adesso quali sono i tempi entro i quali un pignoramento immobiliare possa attivarsi.


Decorsi 60 dall'avvenuta notifica dell'accertamento esecutivo di ipoteca Immobiliare (debito oltre 20.000 mila euro) il termine complessivo dilatorio è di 270 giorni, che sarebbero (60 giorni, termine di proposizione del ricorso, 30 giorni, il termine dilatorio di affidamento incarico e 180 giorni il termine stabilito per la sospensione legale della riscossione).


Si ricorda, che l'esecuzione forzata deve aver luogo con la notifica dell'atto di pignoramento, e questo, dovrà avvenire non oltre il termine di un anno dalla notifica del titolo esecutivo, infatti, prima di procedere, il fisco, deve notificare al debitore un atto riguardante l'Intimazione ad adempiere da assolvere entro 5 giorni, quest'ultimo, deve avvenire con il modello conforme emanato dal Ministero. Nei casi del genere è necessaria la massima attenzione, questo atto di intimazione, deve in tutti i casi contenere i dati del responsabile del procedimento, tale omissione, secondo gli ultimi orientamenti giurisprudenziali, lo renderebbe del tutto privo di effetto.


Altri casi che interessano le azioni esecutive, sono quelli, i cui debiti sono sotto la soglia di 1.000 euro.


Nel casi di specie, l'Ente di Riscossione, prima di procedere con l'esecuzione forzata, deve inviare al debitore, e questo a nostro avviso può essere un dramma, una comunicazione a mezzo Posta Ordinaria, contenente le descrizioni e il dettaglio della somma iscritta a ruolo, in seguito, poi, decorsi 120 giorni, senza che sia avvenuto il pagamento da parte dell'intimato, l'agente di riscossione ha facoltà di iniziare la procedura coattiva....


Palermo, 16/06/2019 



A.E.C.I. Associazione Europea Consumatori Indipendenti

Regione Sicilia/Palermo

Via Vincenzo di Marco, 19 – 90143 Palermo – Tel/Fax 091 5080178 mob. 333 9445449

Mail: palermo1@euroconsumatori.eu - PEC: palermo1@pec.euroconsumatori.eu




16 giugno 2019

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

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