BUONI FRUTTIFERI POSTALI: POSTE ITALIANE RIMBORSA IMPORTI PIU’ BASSI DI QUELLI INDICATI SUL RETRO. AECI ROMA SUD APPROFONDISCE L’ARGOMENTO.
REGIONE: LAZIO
Sono molti i risparmiatori della zona di Valmontone, Frascati e limitrofi che, in questi mesi si sono rivolti alla nostra associazione dei consumatori per chiedere un intervento sull’annosa questione dei buoni fruttiferi postali, dopo aver ottenuto, al momento della richiesta di liquidazione dei buoni stessi, un importo di gran lunga inferiore a quello sperato.
Quello che è accaduto, infatti, ai titolari dei buoni è stato il riconoscimento da parte di Poste Italiane di rendimenti molto più bassi, all’atto del rimborso, rispetto a quelli indicati sul retro dei titoli stessi.
E la domanda univoca che ci hanno rivolto i risparmiatori delusi è la seguente “perché non valgono le condizioni scritte sul retro???”. La risposta si trova nelle norme che, negli anni, hanno disciplinato la materia del risparmio postale.
Secondo l’art. 173 del D.P.R.
n. 156/1973 (Codice Postale) come novellato dall’art. 1 del D.L. n. 460/1974, convertito in legge n. 588/1974,
era infatti consentita
la variazione unilaterale dei tassi di interesse da parte di Poste Italiane su
disposizione del Ministero competente. Così è accaduto negli anni, con l’emissione
di decreti ministeriali, quali, da ultimo, il D.M. del 13/06/1986, che ha previsto
modifiche sfavorevoli ai risparmiatori per i buoni fruttiferi postali
sottoscritti fino al 30 giugno 1986.
Questa “regola” tuttavia, non si applicherebbe
in ogni caso.
Ed infatti, come ha precisato la Suprema Corte di Cassazione (cfr., in particolare, sentenza del n. 13979/2007 e da ultimo l’intervento delle SS.UU n. 3963/2019) è legittima la variazione del tasso di interesse originariamente previsto per effetto di decreti ministeriali sopravvenuti. Tuttavia, se in corso di rapporto, non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso stesso e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli, ciò che prevale è la dicitura a tergo dei buoni stessi.
Pertanto, il nostro consiglio è quello di fare attenzione alla data di emissione dei buoni fruttiferi postali, perché non sempre Poste Italiane S.p.A. potrebbe applicare rendimenti diversi da quelli indicati sui buoni stessi….
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2 aprile 2019
Articolo a firma del responsabile Natalia Gioia che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: romasud@euroconsumatori.eu