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MULTE IRROGATE NELLE ZTL: Quando è possibile contestarle - Presupposti per fare ricorso.

REGIONE: SICILIA


Intendiamo con questo articolo fare un po' di chiarezza circa le comminate multe elevate nelle Aree a Traffico Limitato. Analizzeremo alcuni aspetti di nullità e quelle che possono essere le misure da adottare nei casi si voglia impugnare una multa. Vedremo anche, in occasione, come si è orientata la giurisprudenza in merito.

In primo luogo, occorrerà analizzare nel contesto, la segnaletica posta nei luoghi detti Varchi a ZTL. In molti casi proprio i cartelli di prescrizione risultano paradossalmente fuori norma, causa delle quali ogni automobilista può impugnare la multa. L'aspetto principale e comune in molte città è quello che evidenzia il mancato rispetto delle distanze, alcuni cartelli ZTL, infatti, risultano molto spesso poco visibili sia perchè vengono posizionati tra gli alberi, tra la confusione di altri cartelli di segnaletica stradale e/o a ridosso dei varchi d'accesso, comunque, senza il minimo rispetto della distanza. Ci sono casi in cui i segnali di ZTL sono addirittura collocati sul l'altro lato della corsia, non sul lato relativo al senso di marcia, per non parlare poi, della totale assenza dei segnali di preavviso.

Il principio in materia di segnaletica stradale è importante per eccepire la nullità della sanzione amministrativa, è stato espresso più volte a conclusione di diversi processi incardinati dinanzi ai Giudici di Pace che i rilevamenti posti al ridosso del varchi di accesso ZTL non danno all'automobilista una visione corretta del divieto ZTL oltre che, una volta superato il varco non vi è più possibilità di retrocedere e si è quindi, costretti ad accedere nell'area vietata. Per questi motivi molto spesso i ricorsi sono stati ritenuti fondati e accolti dai Giudici.

Nelle limitazioni prescritte per il tratto di strada specifico, bisogna tenere conto, con una vista ordinaria, che, l'automobilista deve essere in grado di osservare la norma espressa nei segnali che avverte la ZTL, molto spesso invece, a causa dei cartelli troppo piccoli posizionati proprio a ridosso dei varchi, ciò non può essere possibile. Molti Giudici hanno scritto che non si può attribuire la responsabilità di un'infrazione se non si dimostra la colpa dell'automobilista che, in questi casi, sarebbe stata esclusa per non avere visto la segnaletica, peraltro, tenendo conto, ovviamente, della non conformità alle prescrizioni di legge e/o regolamenti.

La giurisprudenza di legittimità, del resto, ha più volte posto l'evidenza sulla necessità di dare informativa agli automobilisti circa l'esistenza di divieti e utilizzo degli strumenti di rilevamento elettronico. Va ricordato, che secondo il legislatore e per la giurisprudenza maggioritaria, la segnaletica deve essere sempre idonea per dimensioni, visibilità, leggibilità e posizionamento e che la violazione di uno solo di questi parametri può provocare l'illegittimità dell'accertamento sanzionatorio.

L'art. 79 del Reg. Att. CdS regola la distanza e lo spazio minimo di avvistamento dei segnali di prescrizione, il cartello, dunque, deve essere posto in uno spazio minimo di 80 mt, considerando un andamento del mezzo a circa 50 km orari, questo per consentire all'automobilista una corretta visione di lettura sia di giorno che di notte.

    Sulla scorta della pronuncia della Corte di Cassazione n.608 del 2011 è stato ribadito quanto stabilito dall'art. 7, comma 10, del CdS ossia, l'obbligo per il Comune di segnalare le zone a traffico limitato ed i relativi varchi di accesso. Tale segnaletica infatti, per indicazioni, forma e dimensioni deve essere idonea ad essere percepita dall'utente della strada a norma dell'art.77 e ss. del Reg.Att. del Codice della Strada. Pertanto, nel caso contrario è rilevabile l'invalidità del sistema e per corollario la nullità del verbale elevato tramite il predetto sistema per radicale violazione dell'art. 79 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Un altro aspetto di giusta importanza, secondo l'ordinamento giuridico in tema di funzione della pena come sancito dall'art. 27, comma 3, Cost., riguarda il caso di plurime violazioni, infatti, se da un lato l'utente della strada debba essere multato perchè transitava in ZTL senza permesso, dall'altra, qualora lo stesso fosse stato sin da subito reso edotto del fatto che se fosse ripassato nella medesima zona sarebbe stato nuovamente multato, di certo, non avrebbe reiterato la condotta. In tal caso, quindi, la sanzione amministrativa elevata per la prima violazione avrebbe avuto l'effetto educativo costituzionalmente tutelato, infatti la funzione della norma sopra citata, è quella di rieducare il sanzionato al fine di fargli capire la portata lesiva della sua azione di omissione.

In questi casi, sarebbe corretto pagare la prima multa, è utile ritenere dunque che le successive violazioni integrati dai singoli accessi alla ZTL non possono essere avvenute per dolo o per colpa, in quanto traggono origine unicamente dalla precedente omissione. (Trib.Reggio Emilia, Sent. n. 1330/2014). (GdP di Pisa Sent. n. 3398/2007) (Sent. n. 1835/2015 dal Giudice di pace di Parma)(Trib.Reggio Emilia, Sent. n. 1330/2014)

Occorre precisare che le infrazioni commesse nelle zone a traffico limitato, nel caso di rilevazioni simultanee, non costituiscono un illecito distinto e, per logica conseguenza non è possibile elevare più contravvenzioni. (Sent. n. 854 del 2016 Tribunale di Pisa)

L'art. 8, legge n. 689/81 prevede espressamente “ chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo”

Con corretta specifica l'ex art. 3, comma 1, del D.p.r. n. 250/1999 stabilisce che le violazioni contestate devono essere documentate attraverso le immagini recuperate dagli appositi dispositivi elettronici posizionati nei varchi di accesso e devono riportare, oltre all’identificazione del veicolo, il luogo e l'ora dell'avvenuta violazione, inoltre, deve riportare anche il tipo e il modello del dispositivo elettronico usato e la data della sua omologa.

Vi sono poi ulteriori motivi di nullità accertati dalla giurisprudenza, ad esempio, quello relativo al caso in cui non venga indicata l’ordinanza e i suoi estremi dell'istituzione della ZTL, in tale ipotesi, l’automobilista deve essere sempre messo a conoscenza quale sia l'Autorità amministrativa che abbia assunto la relativa determinazione. Sul retro dei cartelli segnaletici, come nei verbali, deve essere riportato il riferimento dell'OD.

Allo stesso modo l’articolo 7 del codice della strada prescrive anche che la contravvenzione deve indicare se i rilievi riscontrati con le telecamere siano stati autorizzati dal Prefetto o meno.

Un altro aspetto, nel caso si decida di contestare una multa ZTL, è quello che, l’ordinanza del sindaco che regolamenta sosta, accessi e sanzioni per la ZTL della città, può essere presupposto di nullità dell'infrazione, tale potere, infatti, spetta al dirigente dell’Ente Locale responsabile del Servizio Traffico e Mobilità e non al sindaco, salvo alcune eccezioni di carattere urgenti. Nel caso di specie, quindi, nonostante i pareri non univoci dei giudici, laddove il Comune nella causa di impugnazione non esibisca il provvedimento del dirigente comunale, si può tentare l'eccezione della nullità del verbale. (Tar Lombardia, sent. n. 132/16)


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10 febbraio 2019

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

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