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BATTERIE AUTO E GARANZIA: chi risponde della garanzia in caso di guasti.

REGIONE: SICILIA

In questo articolo ci occupiamo di un quesito ancora oggi molto confuso e che riguarda nello specifico la garanzia delle batterie di automobili. Dalle tante chiamate ricevute in cui le perplessità sono tante, notiamo che sono molti i pareri come anche le informazioni tra loro molto discordanti. Alla base di tutto vi è una scarsa informazione dovuta in parte a fattori di comodo che si profila, nei maggiore dei casi nell'interesse di alcuni rivenditori scorretti.


Vediamo quali sono le dicerie che confondono i consumatori.


C'è chi sostiene che la garanzia delle batterie per auto deve necessariamente essere di 6 mesi dall'acquisto, c'è chi afferma invece un anno, e ancora c'è chi sostiene di non essere autorizzato a fare valere la garanzia, infatti proprio in quest'ultimo caso propongono l'articolo ad un prezzo bassissimo di quello di mercato, inoltre c'è chi sostiene che la garanzia può essere fatta valere solamente dai tecnici specializzati e/o montatori e ancora c'è chi dice che la garanzia può essere attivata solamente dalla casa costruttrice cui è contrassegnata dal marchio.


Ebbene, nulla di tutto ciò è corretto. Come ripetiamo sempre, è fondamentale essere bene informati per tutelare i propri diritti, specialmente in un mondo che va nella sola direzione sfrenata del marketing e del consumismo.


Allora, vediamo di fare un po' di chiarezza.


La garanzia per i beni di consumo è tutelata dal Decreto Legislativo n. 24 del 02/02/2002 una novità notevole per il mondo del commercio e per i consumatori finali. Su taluni aspetti delle garanzie sui beni di consumo deriva la Direttiva n. 99/44/CE la quale segna un passo importante sotto il profilo degli interessi dei consumatori a carattere europeo, rappresentando nel contempo un'ennesima prova dell'interesse da parte dell'Unione Europea nei confronti dei consumatori.


Con la citata Direttiva sono stati introdotti nella nostra dottrina una serie di importanti principi che incidono in modo decisivo e sostanziale nei rapporti tra produttori e beni destinati al consumo. Il D.lgs. di cui sopra, viene a novellare gli articoli del Codice Civile dal 1519 bis al 1519 nonies. L'obbligatorietà della garanzia legale, definita in 24 mesi dall'acquisto di beni nuovi ha portato il consumatore ad avere il diritto in caso di vizi e/o difetti di conformità a veder sostituito il bene entro due anni dall'acquisto. Nei casi in cui invece, l'acquisto riguarda un bene usato, allora la garanzia si riduce ad un anno.


Il criterio di conformità di un prodotto viene evidenziato nel concetto centrale della normativa contenuta nell'art. 1519 ter c.c.


Alla luce di quanto fino ad esso argomentato e per concludere, possiamo dire, che i rivenditori, sono gli unici soggetti su cui ricade la responsabilità di vendita nei confronti dei consumatori, che la garanzia della batteria auto deve essere equiparata ad un normale acquisto di bene, e che quindi se viziato o difettato deve essere garantito per 24 mesi dalla data di acquisto a cura del rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato.



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22 ottobre 2018

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

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