SANITA' : prestazioni sanitarie, quello che c'è da sapere.
REGIONE: SICILIA
L'argomento su cui oggi accendiamo i nostri riflettori riguarda la sanità e nello specifico le prenotazione delle prestazioni in rapporto alle liste di attesa troppo lunghe.
Al riguardo, è necessario fare un po' di chiarezza sia per rispondere alle tante chiamate ricevute alla ns. sede, sia per conoscere e tutelare i propri diritti.
Ci risulta molto frequente, che alle richieste di prenotazione di prestazioni sanitarie avanzate dai cittadini, le risposte ricevute dal personale addetto sono: non possiamo accettare prenotazioni e/o non possiamo effettuare la prestazione perchè non abbiamo posto e ancora, le liste di prenotazioni sono bloccate, oppure, possiamo prenotarla per fine anno 2019.
Al riguardo, ebbene sapere, che chiudere le prenotazione è senz'altro una pratica vietata, come ben specificato nella Legge n. 266/2005 e precisamente all'art. 1, comma 282, mentre, sempre all'art. 1, comma 284 della stessa legge, prevede che ai soggetti responsabili delle violazioni del divieto di cui al comma 282, le regioni possono applicare una sanzione amministrativa che va da un minimo di € 1.000 ad un massimo di € 6.000. Sono pertanto ritenuti responsabili i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere.
In questi casi sarà necessario segnalare il fatto alla Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera e, altresì informare l'Assessorato alla Sanità della propria Regione.
Per gli effetti di tale circostanza, la segnalazione dovrà essere effettuata rigorosamente a mezzo lettera Raccomandata A.R. e si dovrà rimanere in attesa di una formale risposta da parte della Direzione Sanitaria Generale, come disposto e per gli effetti della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.
Nei casi dunque, in cui ci sia l’impossibilità di prenotare una prestazione attraverso il SSR, si ha il diritto di essere autorizzati ad effettuare la prestazione ricorrendo al regime di intramoenia, con il rimborso della parte eccedente il ticket.
In caso di superamento dei tempi massimi di attesa, il Piano Nazionale per le liste d'attesa prevede che in caso di mancato rispetto, dei tempi massimi, l'Ente Ospedaliero debba provvedere ad indicare le strutture pubbliche o private convenzionate al SSN, che assicurano il rispetto della tempistica. Verificatasi, dunque, l'impossibilità di effettuare la prestazione, l'Azienda Sanitaria deve autorizzare necessariamente la prestazione avvalendosi del Regime Intramurario che prevede al cittadino, comunque, come anticipato sopra, il solo pagamento del ticket e nei casi di esenzione, nessun onere economico potrà essere aggiuntivo al prestante.
Il Piano Nazionale di Governo delle liste d’attesa 2010-2012 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23/11/2010 n. 274, suppl. ordinario), tuttora valido, stabilisce per le prenotazioni elencate tempi massimi di erogazione: 30 giorni per le visite specialistiche e 60 giorni per le prestazioni diagnostiche,
Il Ministero della Salute ha diramato agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome la richiesta di elementi informativi in relazione ai lavori per il nuovo Piano Nazionale per il governo Liste d’attesa che fornirà indirizzi per dare una risposta efficace alle criticità riscontrate in questi anni sul territorio nazionale per consentire a tutti i cittadini l’accesso alle prestazioni nei tempi appropriati.
Inoltre, servirà sia per assicurare il diritto di libera scelta del cittadino e sia per garantire il controllo dell’attività Libero professionale intramuraria.
Affinché tale documento contribuisca a dare risposte concrete ai cittadini è necessario avere piena conoscenza del governo del fenomeno a livello regionale.
Ritornando dunque a parlare di diritti, possiamo dire che,
le prestazioni debbono essere erogate entro i tempi massimi stabiliti nel Piano di Governo delle liste d’attesa o dalle indicazioni del Medico prescrittore;
le ASL debbono provvedere ad individuare una struttura pubblica o accreditata che eroghi la prestazioni entro i tempi massimi stabiliti;
in caso di indisponibilità di strutture pubbliche o accreditate che possano erogare la prestazione secondo la prescrizione, la ASL deve provvedere all’erogazione della prestazione in intramoenia, senza oneri aggiuntivi da parte dei soggetti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 124/1998 articolo 3, comma 13.
Ci sono prestazioni sanitarie che sono certificati dal medico di famiglia, pediatri e guardia medica di tipo urgente, in questi casi viene applicato in ricetta un codice di priorità per cui, se indica la lettera U la prestazione dovrà essere erogata entro 72 ore, se B entro 10 giorni, se D entro 30 giorni le visite e 60 giorni le prestazioni di esami diagnoistici e se P, invece, la prestazione potrà essere programmabile.
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12.10. 2018
12 ottobre 2018
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