LA TUTELA DEL PROPRIO FABBRICATO confinante con strutture in totale stato di degrado e abbandono.
REGIONE: SICILIA
Nelle nostre città è molto usuale notare molti immobili che hanno bisogno di manutenzioni, ci riferiamo a tutti quei fabbricati o strutture murarie, i quali risultano totalmente in uno stato di degrado e di totale abbandono. A volte è causa di incuria dei proprietari, mentre a volte si tratta di mancato accordo degli eredi, ma che comununque, e in ogni caso, risultano sempre i soli responsabili.
L'argomento che affronteremo riguarda, per l'appunto, la tutela dei fabbricati i quali proprietari spesso si trovano in situazioni veramente assurde e che in molti casi sono spesso costretti a convivere con immobili confinanti totalmente degradati e abbandonati.
Fermo restando che, chi trascura la manutenzione di un immobile è tenuto a rimuovere la causa di pericolo di un danno grave temuto ai fabbricati adicenti, questa regola però, molto spesso viene sistematicamente disattesa, come spesso accade, infatti, in presenza di rotture di tetti, muri ad essere coinvolti possono essere i fabbricati adiecenti che hanno pareti comuni e di conseguenza, riferendoci nei casi di infiltrazioni di acqua piovana, sono spesso vittime di ingenti danni.
A questo proposito è bene ricordare che il proprietario, il titolare di diritto reale di godimento e/o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio limitrofe sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può avvalersi dell'autorità giudiziaria per ottenere, secondo le ciorcostanze, un provvedimento affinchè il pericolo venga rimosso.
In relazione dunque, è legittimato passivo colui che essendovi obbligato non abbia messo in atto le oppurtune accortezze finalizzate a togliere una situazione di pericolo, e pertanto, l'obbligo di espletare tali funzioni ricade sempre sul proprietario, il titolare di tale diritto reale, il possessore o chi abbia comunque la disponibilità della cosa.
La denuncia di danno temuto non deve necessariamente essere identificata in una condizione di danno certo o verificatosi, ma può anche riconoscersi nella ragionevolezza di incombente pericolo.
Infatti, qualora sia proposta denuncia di danno temuto, per esempio nei casi di crollo e venga accertato un pericolo di danno per il fondo appartenente ai proponenti, deve essere ordinato, da parte del giudice, che vengano attuate le opere necessarie atte ad impedire il verificarsi di ulteriori pregiudizi.
Insomma, come abbiamo sopra accennato, la legge prevede che i soggetti responsabili debbano attivarsi e togliere il pericolo, ma vediamo adesso quali sono le pratiche da seguire per difendersi da tali insidie.
In primo luogo, sarà bene attivarsi con la massima urgenza inviando una diffida ad adempiere ai proprietari dell'immobile, l'intimazione dovrà riguardare in primo luogo la messa in opera e provvedere alla manutenzione necessaria per togliere l'immedito pericolo, e inoltre dovrà contenere la richiesta di risarcimento del danno.
In questa fase, sarà, preventivamente necessario accertarsi presso il comune, la conservitoria immobiliare e/o presso il catasto, chi sono i reali proprietari, spesso si verifica, come sopra accennato, che molti immobili risultano ancora a nome di soggetti deceduti da anni, ciò significa che non risulta esperita ancora la successione o che magari non si è provveduti, alla trascrizione dei nominativi nei registri della conservitoria immobilare, in questi casi, sarà necessario conoscere gli eredi legittimi, e comunque sarà sempre meglio interessare il comune.
La richiesta di risarcimento danni e diffida ad adempire deve essere inviata per raccomandata a.r. e deve contenere le foto rappresentando il danno subito e la parte interessata che necessita di manutenzione o comunque la parte interessata cui è stata causa del danno. Nel caso di silenzio o diniego da parte del responsabile proprietario si potrà benissimo ricorrere per vie giudiziali esperendo attraverso il proprio legale di fiducia denuncia per danno temuto (periculum in mora e fumus boni juris), la segnalazione, nel caso di pericolo di incolumità per se e per altri, dovrà anche essere fatta presso il comune di riferimento e presso i Vigili del Fuoco.
L'autorità giudiziaria interessata, qualora ne sia il caso, disporrà idonea garanzia per i danni eventuali, e quindi, l'azione diretta alla pronuncia dei provvedimenti necessari saranno rivolti per l'eliminazione del pericolo stesso per effetto della situazione determinatasi al fabbricato adiacente.
Vi sono casi, oltre a quelli sopra citati, che riguardano inconvenienti di carattere igienico e quindi una violazione delle norme sanitarie. In queste circostanze ci si può rivolgersi all'ASL del luogo presso cui l'immobile è ubicato e richiedere un immediato intervento. Le strutture abbandonate spesso sono covi di ratti, sporcizia, colombe, insetti, in tutti questi casi, si dovrà procedere alla presentazione di un esposto scritto indirizzato al Distretto Socio-Sanitario locale di base.
L'esposto produrrà l'effetto per avviare un controllo da parte dell'Ente che a sua voltà avrà il dovere di interessare la Pubblica Amministrazione, la quale è tenuta a sanzionare i responsabili e prendere tutte le precauzioni. Al riguardo, nei casi più gravi, l'ASL potrà avvalersi anche di un intervento dell'Autorità Giudiziaria.
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REGIONE SICILIA
26 febbraio 2018
Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu