Hai bisogno di aiuto?

BANCHE E USURA : superamento tassi soglia – commento alla sent.di Cass. n. 350 del 2013

REGIONE: SICILIA

Vedremo in questo articolo di spiegare come può essere semplice riconoscere in un primo momento  l'usura bancaria, quali devono essere i controlli da effettuare prima di accendere un mutuo, e quali possono essere le insidie che nessuno per ovvie ragioni non ci rivelerà mai.


L'usura, in tanto, nel nostro ordinamento, è riconosciuta un reato perseguibile sia civilmente che penalmente ma è chiaro che prevenire è sempre meglio che curare.


E' buona norma dunque, qualora si voglia accendere un Prestito o un Mutuo conoscere alcune nozioni principali per tutelare i propri diritti.


La Banca D'Italia ogni tre mesi stabilisce i tassi di interessi che dovranno essere applicati dalle banche ad ogni tipo di contratto in relazione alla loro tipologia. Il superamento di questi tassi, detti tassi soglia, come più avanti vi mostreremo meglio, determina l'usura bancaria, essa può essere di due specie, usura originaria, contratta all'atto della stipula contrattuale, e usura sopravvenuta che si manifesta durante il normale andamento del piano di rimborso.


Il tasso d'interesse è dato dal TAN (tasso annuo nominale) e TAEG (tasso annuale effettivo globale) queste due sigle, articolati e combinati in conteggi, sono differenti da una banca all'altra, il loro rilevamento è dato da fattori che li determinano quali: tipo di contratto, durata e rata, il superamento della soglia, quindi, stabilita dalla Banca D'Italia, determina l'USURA.


Un'altra sigla a cui bisogna stare attenti è il TEGM (tasso effettivo globale medio) in questa sono calcolati tutte le spese accessorie contratte in un prestito, e sono: interessi corrispettivi, tasso di mora, spese assicurative, penali, insomma, tutto quello che riguarda le spese contratte e quelle periodiche.


Attenzione, è possibile, facendo un confronto semplicissimo sulle sigle TAEG e TEGM, verificare in un primo momento se il prestito che ci viene offerto sia per noi vantaggioso o meno, infatti, se la percentuale del Taeg risulta inferiore al Tegm, vuol dire che il prestito si mostra vantaggioso e corretto per noi e, che soprattutto, mantiene i canoni regolari dell'andamento di mercato, nel caso contrario invece, e cioè, se il Taeg è superiore al Tegm, allora, il consiglio che vi diamo è quello di cambiare immediatamente Banca.


La tipologia dei tassi di interessi applicata sui Mutui o prestiti, sono, Tasso Fisso e Tasso Variabile, in questi casi bisognerà calcolarne i vantaggi prima di scegliere, ovvero, valutare il risparmio. La cosa più importante in questi casi è, ovviamente, quella di farsi due conti prima di firmare. Può verificarsi in seguito alla stipula di un mutuo, a secondo dei mercati e all'incidenza dei saggi d'interessi, che vi sia un vantaggio passare dal tasso fisso al tasso variabile, o viceversa, a secondo insomma delle nostre convenienze, c'è sempre, comunque, la possibilità di chiedere alla propria banca una rinegoziazione, che peraltro, questa procedura,  può essere in qualsiasi momento richiesta e tutte le volte che vogliamo.


Diffidate,  ovviamente, ogni forma restrittiva in tal senso, la banca è tenuta a dare corretta informazione per via delle norme che regolano tali rapporti, i tassi, come abbiamo detto, cambiano trimestralmente e pertanto, è un nostro diritto scegliere e cambiare il tasso d'interesse a nostro vantaggio, valutarne  l'effetto, e nel caso, cambiarlo.


Facciamo adesso un esempio di calcolo per capire quale sia il Tasso Soglia Usura (TSU).


Dal 14 maggio 2011 il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato aumentando il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) di un quarto cioè 25% , a cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali,  la formula è la seguente: TSU= TEGM*1,25+4


Con un esempio sarà facilissimo comprendere meglio.


Allora, se il nostro TAEG è 6, il limite soglia oltre il quale sarà riconosciuta l'usura sarà: 6+1,5+4 = 11,5, quest'ultimo come possiamo vedere è considerato il limite Soglia. 


Inoltre la differenza tra tasso Soglia e il Tasso Effettivo Globale Medio non può e non deve comunque mai essere superiore a 8 punti percentuali


Commento alla sentenza 350/2013 sulla natura dell' USURA


In ordine a quanto è avvenuto negli ultimi anni in molte aule di tribunali, molti mutuatari sono stati indotti a fare causa alle banche per usura bancaria, molti studi professionali e professionisti elaboravano Perizie Econometriche applicando quanto interpretato dalla sentenza della Corte, gli attori deducevano la natura usuraria del proprio mutuo e chiedevano, in base le loro risultanze, che nella valutazione del superamento dei tassi soglia venissero tenuti conto anche gli interessi di mora e delle altre spese previste in caso di ritardato pagamento, ebbene, il tutto si è rivelato un grosso abbaglio che non ha portato a niente se nella fattispecie lo sforamento dei tassi soglia avveniva solamente per sommatoria del tasso nominale con quello del tasso soglia.


Riportiamo alcuni spunti giuridici sulla materia che stiamo affrontando - Sentenza n. 206/2017 pubbl. il 24/02/2017 RG n. 3870/2013 superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1.


Le verifiche effettuati dai CTU, chiamati a periziare, in molti tribunali, hanno ritenuto che le prospettazioni attoree, in questo senso, sono del tutto infondate, le loro richieste venivano avanzate solamente sulla base di interpretazioni di una sentenza ma non sull'effettiva natura dell'usura.


Riportando alla luce la sentenza di Cassazione n. 350/2013 in senso stretto del commento, possiamo dire che le interpretazioni della sentenza sono state ben discordanti tra loro, la Cassazione ha semplicemente affermato che anche la pattuizione relativa al saggio degli interessi moratori debba essere oggetto di valutazione in ordine al superamento del tasso soglia, senza tuttavia esprimere il principio secondo cui i tassi pattuiti con funzioni distinti ed autonome, debbano essere considerati fonti unitarie.


In altre parole, in nessun punto della sentenza n. 350 del 2013 risulta scritto che gli interessi corrispettivi e quelli di mora debbano essere sommati, la maggiore osservazione assunta dalla giurisprudenza fino ad ora è stata quella di avere un orientamento univoco, la tesi del cumulo fra interessi moratori e corrispettivi non deve e non può essere condivisa in ragione della diversità funzionale delle due categorie di interessi.


Difatti, il tasso di mora ha una autonoma funzione quella della penalità per il fatto imputabile al mutuatario e solo eventuale, del sopraggiunto ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va esclusivamente rapportata al protrarsi ed anche alla gravità della inadempienza, del tutto diversa la funzione di remunerazione propria che riguardano gli interessi corrispettivi o nominali che siano.


Sussiste, inoltre, una notevole differenza tra interessi nominali ed interessi moratori con riferimento alla base di calcolo ed ai periodi di applicazione. Gli interessi corrispettivi, per la propria natura, si applicano sull’ammontare totale del credito e per il periodo di durata di tutto il finanziamento. Gli interessi di mora si applicano, invece, sull’ammontare delle rate non pagate ed esclusivamente per il periodo relativo all’inadempimento.


Sulla base di tale tesi, va osservato dunque, che gli oneri derivati dagli interessi di mora non partecipano alla natura corrispettiva, quindi non possono essere oggetto di rilevazione dell'usura e poi, in riferimento alla normativa in materia di usura il corrispettivo è il tasso inequivocabilmente legato al fisiologico ed ordinario svolgimento del contratto, al contrario invece, gli oneri derivanti dagli interessi di mora, essi, infatti, non partecipano alla natura corrispettiva in quanto per la loro applicazione non possono rientrare nell'orbita naturale della rilevazione dell'usura.

Per consulenza chiamare i numeri sotto descritti: 


                                                                                A.E.C.I. Associazione Europea Consumatori Indipendenti
                                                                                                                REGIONE SICILIA  
                                                                                           Via Vincenzo Di Marco n. 19 - 90143 Palermo
                                                                                            cell. 333.9445449  Tel / Fax 091 5080178 
                                                                                                e-mail: palermo1@euroconsumatori.eu 

30 luglio 2017

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

HAI BISOGNO DI AIUTO? RIEMPI IL FORM PER CONTATTARCI

I campi con * sono obbligatori
500 Caratteri rimanenti

Compilando ed inviando il form il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa al Trattamento dei Dati personali [ vedi privacy ] e acconsentire al trattamento degli stessi.

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto DICHIARA di aver preso visione dell’Informativa al Trattamento dei Dati personali, ai sensi dell’art. 13 e ss del Reg. UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016

CONSENSO TRATTAMENTO DATI

Il sottoscritto, informato dell’identità del Titolare e Responsabile del trattamento dei dati, della misura, modalità con le quali il trattamento avviene, delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, del diritto alla revoca del consenso così come indicato nell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e sue integrazioni e modifiche, ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 e sue integrazioni e modifiche, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’Informativa al Trattamento dei Dati personali.