Affitti in nero: ora anche l'inquilino può registrare il contratto
REGIONE: VENETO
Finalmente
gli inquilini degli immobili ad uso abitativo, grazie all’articolo 3,
commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011, possono registrare
unilateralmente il contratto stipulato con il proprietario
dell’immobile.
Il diritto di denuncia unilaterale del contratto di locazione può essere esercitato:- dai locatari (gli inquilini) che hanno stipulato con il locatore un contratto verbale;- nei casi in cui il contratto è stato registrato con un canone di locazione inferiore a quello effettivamente pagato;- nei
casi in cui sia stato registrato un contratto di comodato gratuito
fittizio, che nasconde quindi un contratto di locazione vero e proprio.
Per la registrazione del contratto è necessario compilare dei moduli
predisposti dall’Agenzia delle Entrate e reperibili anche sul sito
internet dell’Agenzia: il modulo per la denuncia di un contratto verbale
(http://www1.agenziaentrate.gov.it/inglese/forms/pdf/mod1.pdf), oppure, negli altri casi, il modello 69, reperibile alla pagina http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/registrare/contratto+di+locazione/modello_istruzioni+contr_locazione, con le relative istruzioni per la compilazione.
In ogni caso, occorre dimostrare l’esistenza del contratto d’affitto
che si vuole registrare, ad esempio con il contratto scritto e non
registrato, o con le ricevute dei bonifici a favore del proprietario
dell’immobile per il pagamento del canone di locazione, o con
l’intestazione delle utenze domestiche…
I contratti registrati in seguito alla denuncia da parte dei locatari
(gli inquilini), avranno una durata di quattro anni, rinnovabili per
altri quattro, come stabilito all’articolo 2, comma1, della legge 431
del 1998.Il
canone annuale di locazione sarà pari al triplo della rendita catastale
(a meno che il canone concordato dalle parti sia inferiore), con un
enorme risparmio per gli inquilini, nel caso in cui le tariffe d’estimo
sulle quali si calcola la rendita catastale non siano state recentemente
aggiornate. Dal secondo anno, inoltre, ci sarà l'adeguamento del canone
di locazione, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai.
Per la mancata registrazione del contratto, come chiarisce anche la
circolare 26/E dell’1 giugno 2011 dell’Agenzia delle Entrate, devono
comunque essere corrisposte le sanzioni previste dal nostro ordinamento
per la registrazione tardiva, avvenuta cioè dopo 30 giorni dalla stipula
del contratto. In particolare la sanzione amministrativa può variare
dal 120% al 240% dell’imposta di registro dovuta (corrispondente al 2%
del canone di locazione pattuito) con gli interessi.
È possibile avvalersi anche dell’istituto del ravvedimento operoso,
che prevede una riduzione sulla sanzione da corrispondere, nel caso di
adempimento spontaneo, anche se tardivo, al pagamento dell’imposta
dovuta entro termini previsti normativamente.
Come sempre, potete ricevere informazioni e assistenza dai nostri
esperti per telefono nella sede A.E.C.I. a voi più vicina, per e-mail
verona1@euroconsumatori.eu.
4 settembre 2012
Articolo a firma del responsabile Filippo Verona che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: verona1@euroconsumatori.eu
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