DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE ABUSIVO: AECI ROMA SUD INTERVIENE A TUTELA DELLA CASA. QUANDO IL CONDONO...E' EMESSO IN DIECI GIORNI DOPO DIECI ANNI
REGIONE: LAZIO
DEMOLIZIONE DELL’IMMOBILE ABUSIVO
A.E.C.I. ROMA SUD INTERVIENE A TUTELA DEL DIRITTO ALLA CASA
QUANDO IL condono… E’ EMESSO in dieci giorni dopo 10 anni
Si è rivolto alla nostra associazione un altro cittadino del territorio delle colline romane che lotta per il suo diritto alla casa.
L’associato, nei lontani anni ’90, aveva costruito un immobile abusivo in zona all’epoca non sottoposta ad alcun vincolo e veniva condannato per il reato edilizio. Quando fu emanata la Legge 326/03 sul condono, il cittadino avviò immediatamente le procedure per richiedere la sanatoria straordinaria, istruendo correttamente la pratica e versando ingentissime somme a titolo di oneri concessori.
Nel frattempo, veniva istituito un vincolo paesaggistico ma, il Comune di riferimento, aveva comunque rilasciato autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgsvo 42/2004 a seguito di parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, alla realizzazione del muro di contenimento dell’immobile abusivo.
Nell’inerzia degli organi amministrativi che non definivano la pratica di condono, la Procura della Repubblica ha emesso l’ordine di demolizione dell’immobile, al quale ha fatto seguito l’istanza dell’associato al Giudice Penale, per ottenere la sospensione o la revoca dello stesso, in attesa dell’esito della procedura di sanatoria straordinaria.
Solamente a seguito dell’istanza, il Giudice, correttamente, ha chiesto il parere alla Soprintendenza e detto organo, dopo aver emesso solo in quel momento un preavviso di parere negativo, in seguito alle osservazioni dettagliate presentate dall’associato, ha mutato le sue determinazioni ed ha emesso parere favorevole, cosicchè in poco più di 10 giorni dal parere, il cittadino ha finalmente ottenuto il condono che attendeva da oltre 10 anni!
In questo caso la Corte di Cassazione è pacifica nel ritenere che l’ordine di demolizione, avendo natura di sanzione amministrativa non è suscettibile di passare in giudicato, ed è quindi sempre revocabile in sede esecutiva quando e nei limiti in cui risulti incompatibile con un provvedimento della pubblica amministrazione quale ad esempio, la sanatoria.
Ma ciò non basta! Nel caso del nostro associato, il Giudice penale dovrà fare due ulteriori verifiche fondamentali per ottenere la revoca dell’ordine di demolizione, ovvero la legittimità dell’atto abilitativo sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, e dei requisiti di forma e sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio.
Se anche queste verifiche, come auspichiamo, avranno esito positivo, il nostro associato potrà veder regolarizzato il suo immobile anche dal punto di vista penale, e potrà finalmente smettere di lottare con la burocrazia che per molti anni gli ha impedito di usufruire della sanatoria straordinaria, alla quale, evidentemente, aveva diritto!
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29 maggio 2017
Articolo a firma del responsabile Natalia Gioia che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: romasud@euroconsumatori.eu