RESPONSABILITA’ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2043 E 2051 C.C.
REGIONE: SICILIA
Una buca sul manto stradale, una macchia d'olio, un dissesto in un marciapiede, sono tanti i possibili pericoli a cui l'utente della strada può andare in contro.
Se si verifica un incidente è
però possibile, se sussistono determinate condizioni, ottenere il
risarcimento del danno.
In
linea di massima i
danni da insidie stradali sono
risarcibili nel momento in cui l'anomalia si trova su una strada di
apparente normalità e riveste le caratteristiche di un pericolo
occulto, non visibile e non evitabile.
La
responsabilità della Pubblica Amministrazione può essere inquadrata
o nell’ambito della fattispecie generale di responsabilità
extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c. o in quella più
specifica della responsabilità da cose in custodia prevista
dall’art. 2051 c.c.
Il prevalente indirizzo giurisprudenziale ravvisa nella fattispecie di cui all’art. 2051 c.c. una presunzione di responsabilità a carico di colui che ha in custodia la cosa, il quale, per andare esente da responsabilità dovrebbe dimostrare il caso fortuito e cioè, secondo tale impostazione, dovrebbe dimostrare che il danno si è verificato per un evento non prevedibile né superabile con l’uso della normale diligenza adeguata alla natura della cosa.
Tale responsabilità si fonda, infatti, esclusivamente sul rapporto di custodia e sul nesso di causalità tra la res e il danno e nella struttura della norma non vi è spazio per una valutazione del comportamento del custode: questi non potrà liberarsi dalla responsabilità dimostrando di essere stato diligente, ma dovrà fornire la prova positiva del caso fortuito.
Dovrà fornire cioè la prova dell’esistenza di una causa a lui estranea che valga ad interrompere o ad escludere il nesso di causalità materiale tra la cosa in custodia ed il danno, rimanendo a suo carico la causa ignota.
In ogni caso, per le ipotesi di sinistri stradali causati dalla cattiva manutenzione di strade ed autostrade, va segnalata l’introduzione, nell’ambito della generale responsabilità di cui all’art. 2043 c.c., dei concetti di insidia e trabocchetto utilizzati per indicare una situazione di pericolo occulto e cioè, secondo una giurisprudenza ormai cristallizzata, una situazione caratterizzata dalla non prevedibilità ed invisibilità del pericolo.
Ne consegue che la P. A. è sempre soggetta al principio generale del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c. incontrando, nell’esercizio della sua attività, limiti derivanti non solo da norme di legge e regolamentari ma anche dalle comuni norme di diligenza e prudenza.
Tale limite fa sì che la P. A. sia tenuta ad evitare che dal bene possa generare una situazione di pericolo occulto (insidia o trabocchetto) caratterizzata dal duplice e concorrente requisito della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità soggettiva.
Al danneggiato, pertanto, incombe l’onere di provare in giudizio l’insidiosità della situazione di pericolo e cioè la sua non prevedibilità né visibilità, mentre all’amministrazione pubblica spetterà di provare quei fatti impeditivi o modificativi che la liberano da responsabilità.
In altri termini se il cittadino chiede il risarcimento alla P.A. per i danni subiti dovrà dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, mentre la PA potrà esimersi da responsabilità dimostrando il "caso fortuito" che può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato.
Una
volta dimostrato il nesso di causalità tra la cosa e il danno,
dunque, è sempre configurabile la responsabilità del custode.
Quest'ultimo può però dimostrare che l'evento lesivo si è
determinato a seguito del verificarsi del c.d. "casofortuito".
La
Pubblica Amministrazione quindi può
superare la presunzione di colpa e
può farlo anche dando la prova che la situazione di pericolo è
stata provocata dagli utenti o è insorta all'improvviso rendendo
impossibile un tempestivo intervento.
Anche nella disciplina di
cui all'art. 2051 c.c., il comportamento del danneggiato può
avere rilevanza sotto il profilo del concorso di colpa e può in
certi casi addirittura integrare una ipotesi di "caso
fortuito".
Detto
questo la Cassazione ha anche chiarito che il carattere oggettivo
della responsabilità ex art. 2051 c.c. fa sì che la stessa sia
fondata sulla relazione
intercorrente tra il custode e la cosa e
non su un comportamento, un'attività o una particolare condotta,
prudente o negligente, dello stesso, per cui affinchè possa
configurarsi in concreto è
sufficiente che sussista il nesso causale tra il bene in custodia e
il danno arrecato (Cass.
n. 8229/2010; 4279/2008; 28811/20008).
Ad
assumere rilievo nell'evento lesivo, in sostanza, è la mera
sussistenza del rapporto di custodia, quale "relazione
di fatto, e non semplicemente giuridica, tra il soggetto (custode) e
la cosa, che legittima una pronunzia di responsabilità ex art. 2051
c.c., fondandola sul potere di governo della cosa".
E tale
potere di governo si compone di tre elementi:
"il
potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione
di pericolo creatasi, nonchè quello di escludere qualsiasi terzo
dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno"
(Cass. n. 5669/2010).
Per consulenza chiamare i numeri sotto descritti:
REGIONE SICILIA
Vice Presidente Arianna Picarella
15 maggio 2017
Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu