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INPS: debiti di qualsiasi titolo – avviso bonario e avviso di addebito – forma del titolo esecutivo senza l'iscrizione a ruolo. Come tutelare i propri diritti.

REGIONE: SICILIA

In questo articolo parleremo di misure necessarie da adottare nel caso in cui non ritenessimo dovute alcune pretese emesse dall'Ente di Previdenza.


Ricordiamo che non esiste più, da diversi anni, la procedura di iscrizione al ruolo con l'invio della cartella esattoriale da parte dell'Agente di Riscossione, infatti, dal 1° gennaio 2011, l'Inps notifica, al posto della cartella di pagamento, l'Avviso bonario facoltativo, e l'Avviso di Addebito come primo atto o come passo successivo all'avviso bonario.


L'Avviso Bonario è una comunicazione di irregolarità inviata dall'Inps, mediante la quale l'Istituto richiede il pagamento di somme dovute e non ancora versate, il contribuente, grazie a questo Avviso, può regolarizzare la propria posizione debitoria pagando interessi e sanzioni in forma ridotta e, può anche richiedere, eventuale dilazione di pagamento in forma rateale.


Contro il suddetto avviso, può essere proposto, nel caso di disconoscimento delle somme e/o nell'ipotesi di calcoli errati e/o per qualsiasi altro motivo, Ricorso Amministrativo, questo, deve essere esperito entro 90 giorni dall'avvenuta notifica, nel caso, si può anche, prima di procedere al ricorso, recarsi presso l'Istituto entro il termine di 30 giorni dalla notifica e richiedere informazioni relativi agli addebiti, esprimere le proprie ragioni, contestare, produrre documentazione e quant'altro necessario per sistemare la propria posizione pendenti con l'Istituto.


Il Ricorso Amministrativo deve essere esperito Online, ci si può avvalere direttamente del portale Inps alla sezione ricorsi online, deve essere avanzato c/o il Comitato Provinciale Inps e deve essere proposto in ottemperanza all'art. 46 della Legge n. 88 del 09.03.1989, nel caso poi, di assenza di riscontro o ottenuta una risposta non soddisfacente, il contribuente ha facoltà di proporre ricorso giudiziale entro il termine di 3 anni da calcolare a far data della ricezione della risposta o dalla scadenza dei 90 giorni senza che vi sia stato alcun riscontro.


L'Avviso di Addebito è ben diverso e proprio su questo Atto bisogna prestare molta ATTENZIONE. Questo Atto dal momento dell'avvenuta notifica assume un valore immediatamente esecutivo.


Come abbiamo brevemente accennato, l'Inps non ricorre più all'iscrizione del Ruolo come avveniva precedentemente la riforma, dal 1° gennaio 2011 come disposto dall'art. 30 del D.L. n. 78/10 convertito con la Legge n. 122/10, l'Istituto previdenziale invia al contribuente e, anche a Riscossione Sicilia, l'Avviso di Addebito, questo Atto assume carattere esecutivo e se entro 60 giorni dall'avvenuta notifica il contribuente non propone opposizione, l'Agente di Riscossione è tenuta, senza alcun altro avviso, ad avviare la procedura esecutiva di espropriazione.


E' possibile, nel caso esistessero dei presupposti, contestare l'Avviso e agire in modo tempestivo per tutelare i propri diritti.


Se si vuole contestare il merito della pretesa dell'Istituto, nel caso di ricevimento dell'Avviso di Addebito, bisogna proporre ricorso giudiziale presso il Tribunale Ordinario sez. Giudice del lavoro, il ricorso dovrà essere esperito, entro il termine di decadenza di 40 gg. dal ricevimento dell'Atto.


Attenzione però, nel caso di contestazione relative alle pretese di carattere contributive è possibile procedere direttamente al ricorso in Tribunale, al contrario invece, nel caso di pretese legate alle prestazioni previdenziali sarà obbligatorio esperire prima il ricorso amministrativo a pena di improcedibilità dell'azione giudiziaria.

E' da tenere bene in mente che, il ricorso amministrativo, non sospende i termini di opposizione di cui all'art. 24 comma S, D.lgs. N,46/99 considerando fra l'altro che l'Inps dovrà rispondere entro 90 giorni e nel caso di mancato riscontro vale come rigetto.


Vedremo adesso cosa deve contenere un Avviso di Addebito emesso dall'Inps per non essere considerato nullo. Armandoci di buona pazienza esamineremo con attenzione che esso sia formato dai seguenti dati:


  • data di formazione dell'avviso

  • le somme richieste ripartite tra loro, quota capitale, sanzioni e interessi dove dovuti

  • periodo esatto di riferimento del credito vantato dall'Inps

  • codice fiscale del soggetto tenuto al pagamento

  • l'intimazione a pagamento entro i 60 gg. della notifica dell'Atto

  • l'indicazione, nel caso di mancato pagamento, dell'avvio della procedura, da parte dell'Ente riscossione, all'espropriazione forzata divenuti poteri esecutivi


Ricordiamo che, la notifica del suddetto Atto dovrà avvenire tassativamente a mezzo messo comunale o a mezzo polizia municipale o a mezzo Poste Italiane per raccomandata a.r. e in fine,

anche a mezzo posta certificata PEC.


I termini e le modalità di impugnazioni dell'Avviso di Addebito sono quelli in origine dettati per la Cartella Esattoriale dall'art. 24 comma 5, Dlgs. n.46/99 in quanto richiamato dall'art. 30 co. 14, D.L. n. 78/2010.


Deve però segnalarsi come la giurisprudenza maggioritaria riconduce l'impugnazione per vizi formali alla fattispecie dell'opposizione agli atti esecutivi, come tale da introitare entro 20 giorni dalla notificazione. Si richiama la Sentenza di Cassazione Civile Sez. lavoro del 24/10/2008 n. 25757. Ciò in virtù dell'art. 29 comma 2, Dlgs. n. 46 del 1999, che si richiama alle forme ordinarie di opposizione tra cui l'art. 617 del c.p.c.


Alla luce di quanto sopra, possiamo benissimo dire, che quest'Atto con cui viene richiesto il pagamento dei debiti, può essere impugnato per motivi riguardanti il merito della pretesa entro 40 gg. dalla notifica e per i motivi di forma entro 20 gg.


Un altro aspetto di rilevata importanza per il contribuente, è, che l'impugnazione giudiziale non arresta l'efficacia esecutiva dell'Avviso di Addebito, sarà dunque onere di chi ricorre, chiedere al Giudice la Sospensione dell'Esecuzione, dimostrando e deducendo la situazione di periculum.


Per consulenza chiamare i numeri sotto descritti: 


                                                                                A.E.C.I. Associazione Europea Consumatori Indipendenti
                                                                                                                REGIONE SICILIA  
                                                                                           Via Vincenzo Di Marco n. 19 - 90143 Palermo
                                                                                            cell. 333.9445449  Tel / Fax 091 5080178 

                                                                                                e-mail: palermo1@euroconsumatori.eu 




12 marzo 2017

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

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