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Cartelle Esattoriali: come tutelare i nostri diritti – Istanza di autotutela o Sospensione Legale della Riscossione. Differenze tra loro.

REGIONE: SICILIA

In questo articolo parleremo del potere ma anche dei doveri che l'Amministrazione Finanziaria assume nell'espletare il proprio ruolo.


Parleremo come e quando il contribuente può avvalersi del diritto in Autotutela e/o quando può richiedere la Sospensione Legale, vedremo anche la differenza tra le due procedure e quali delle due Istanze possono essere presentate per tutelare i propri diritti.


Iniziamo con ordine


Chi riceve una cartella esattoriale, non può dire certo di dormire sogni tranquilli.


E' ormai consolidato che l'Ente di Riscossione invia le Cartelle Esattoriali inserendo nel loro contesto tutti i debiti scaturiti dai mancati pagamenti, i debiti trascritti sono comprensivi di more e interessi e in relazione alla loro natura sono anche elencati gli Enti ai quali le somme sono destinate.

  • Per le Imposte dirette l'Ente creditore è l'Agenzia delle Entrate

  • Per i Tributi quali Ici, Imu, Tasi,Tari,Tosap l'Ente è il Comune locale

  • Per contributi pensionistici è l'Istituto di Previdenza, l'Ente è Regione o Inps

  • Per infrazioni al Codice della Strada, l'Ente è il Comando dei Vigili Urbani - Comune


Individuato l'Ente Creditore e letto nei dettagli le descrizioni degli addebiti è facile capire di cosa si tratta. Il primo passo da fare, rimanendo sull'argomento riguardante le Istanze e tralasciando quelli che possono essere i vizi della cartella stessa, è di controllare le pretese iscritte al ruolo, è buona abitudine verificare sempre se in date precedenti sono state notifiche avvisi interruttivi di prescrizione e/o magari la cartella è già stata pagata.


Un aspetto importante riguarda l'anno di imposizione del debito, e precisamente le date in cui sono state notificate gli atti. Infatti, è possibile che si tratti di debiti già Prescritti.


Come sappiamo e già replicato più volte nei nostri articoli, ogni imposizione di pagamento ha per legge dei termini differenti di prescrizioni, l'Ente è tenuto a rispettare tali tempi e non dovrebbe emettere alcuna cartella per richiedere un pagamento di un credito già prescritto. Purtroppo l'esperienza ci porta ad affermare che in capo al contribuente rimane sempre l'onere di difendersi per tutelare i propri diritti.


Detto quanto, vedremo adesso come il consumatore può tutelare i sui diritti trovandosi in mano una cartella esattoriale i cui ruoli sono prescritti.


L'Autotutela, costituisce il potere /dovere da parte dell'Amministrazione di correggere e sgravare, e così anche annullare, tutti i propri Atti che sono stati emessi ma che risultano illegittimi o infondati


Istanza in Autotutela


Con l'Istanza in Autotutela l'Amministrazione Finanziaria può correggere un proprio errore, i casi frequenti di annullamento di un atto o di revoca dello stesso si hanno quando l'illegittimità deriva da:


  • errore sul presupposto dell'imposta

  • errore del nominativo

  • errore di conteggi e di calcoli

  • errori di doppia imposizione

  • pagamento già eseguito

  • debiti prescritti o prodotta a seguito di decadenza

  • errori materiale riguardanti il contribuente.


L'Istanza di Autotutela, in tanto, deve essere trasmessa all'ufficio competente creditore, deve contenere un'esposizione sintetica dei fatti e deve contenere la documentazione idonea a comprovare l'illegittimità dell'Atto. L'ufficio, esaminata la documentazione prodotta darà comunicazione a mezzo raccomandata a.r. sia all'Ente Riscossione che al contribuente.


Attenzione però, l'Istanza non sospende i termini per la presentazione del ricorso in Commissione Tributaria, pertanto, occorre prestare molta attenzione a non fare passare i termini di prescrizione che sono 60 giorni dall'avvenuta notifica, nel caso, consigliamo di preparare il ricorso e tenersi pronti a depositarlo.


L'annullamento dell'atto illegittimo, è chiaro che comporta automaticamente anche l'annullamento di tutti gli atti successivi conseguenziali.


Ci possono essere casi in cui l'ufficio, il quale ricorrendo i requisiti per l'esercizio dell'autotutela, non annulli l'Atto, in questi casi, ci si può rivolgere in via sostitutiva alla Competente Direzione Regionale o alla Sede Compartimentale dalla quale l'ufficio stesso dipende.


Istanza di Sospensione Legale


Con l'Istanza di Sospensione Legale o di Sgravio legge n.228/2012 modificata con il D.lgs n. 159/2015, il contribuente può presentare richiesta direttamente all'Ente di Riscossione. Gli eventi, i quali riconoscono tale diritto sono:

  • prescrizione o decadenza del credito, antecedente alla formazione del ruolo

  • sospensione giudiziale a seguito pronunzia o amministrativa

  • annullamento a seguito di sentenza

  • pagamento avvenuto precedentemente

  • sgravio emesso dall'Ente impositore


Vi è una notevole differenza con la precedente procedura dell'Autotutela, infatti l'Istanza di Sospensione legale deve essere presentata direttamente all'Ente Riscossione Sicilia, il quale, assumendo il carico ha il compito di inoltrare la documentazione ricevuta all'Ente Creditore, al quale spetta poi, il compito di verificare gli atti prodotti e comunicare l'esito di sgravio, sospensione o annullamento. Tale comunicazione dovrà essere sempre inviata sia all'Ente Riscossione incaricata a riscuotere che al contribuente che ha proposto l'Istanza di Sospensione Legale.


L'aspetto più importante di questa procedura è stabilita dalla legge 228/2012 e rimasta ancora in vigore con la più recente legge 159/2015, essa riguarda il Silenzio/Assenzio, in pratica, grazie a questa legge, nel caso di mancata risposta entro 220 giorni dalla presentazione dell'Istanza, il contribuente non dovrà più versare nulla, le somme per le quali è stata avanzata l'istanza sono annullate di diritto e non possono più essere richieste.


Inoltre, la presentazione dell'Istanza di Sospensione legale produce degli effetti molto importanti a favore dei contribuenti, si tratta  della sospensione in automatico di tutte le  misure cautelari in corso, quali fermi amministrativi, ipoteche, atti esecutivi e pignoramenti.  


Per consulenza chiamare i numeri sotto descritti: 


                                                                                A.E.C.I. Associazione Europea Consumatori Indipendenti
                                                                                                                REGIONE SICILIA  
                                                                                           Via Vincenzo Di Marco n. 19 - 90143 Palermo
                                                                                            cell. 333.9445449  Tel / Fax 091 5080178 
                                                                                                e-mail: palermo1@euroconsumatori.eu 

6 marzo 2017

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

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