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IMPOSTE NON VERSATE DAL NOTAIO: responsabilità solidale, obbligo dell'assolvimento le parti contraenti.

REGIONE: SICILIA

In questa semplice guida vedremo quali responsabilità ci sono in capo al Notaio che omette di versare per conto dei rogitati le relative imposte a seguito la trascrizione di atti. Nel caso di mancato versamento o tardivo versamento di imposte relative alla registrazione di rogiti, l'Amministrazione Finanziaria è tenuta a notificare la cartella esattoriale. Vedremo anche, come, nel caso di specie, un utente può tutelare i suoi diritti e rivalersi su chi ne era responsabile al momento di effettuare i versamenti.


Fermo restando, le parti obbligate quali destinatarie sostanziali degli effetti dell'atto, il notaio è tenuto a corrispondere all'Erario, per solidarietà passiva, le somme dovute a fronte della registrazione dell'atto è quanto specificato nel T.U. sull'imposta di registro di cui al D.P.R. 131/86 all'art. 57. Secondo la legge il notaio è responsabile e risponde in via solidale delle imposte dovute a fronte del conferimento in natura di registrazione di atti.


C'è da dire, che la disciplina in tema di responsabilità, impositive e sanzionatorie, a carico del notaio, rogante atti di compravendita soggetti ad imposta di registro è alquanto complessa.


Da un primo avviso, secondo le conferme giurisprudenziali possiamo dire che i notai non possono contestare la debenza di quanto eventualmente richiestogli dall'Agenzia delle Entrate, tramite una cartella di pagamento, emessa a titolo di sanzione pecuniaria per tardivo pagamento di un'imposta di registro relativa ad un atto di compravendita da loro rogato. Riportiamo per l'appunto il Dpr 132/86 e precisamente l'art. 10 che recita “Sono obbligati a richiedere la registrazione: 
a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all'art.4 
b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati
".


L'inosservanza della richiesta di registrazione genera infatti in capo al notaio una serie di responsabilità e, come tale, egli è solidamente obbligato con il contribuente al pagamento dell'imposta e pertanto, in via esclusiva è altrettanto obbligato per l'assolvimento delle relative sanzioni, in caso di omesso o tardivo versamento della medesima imposta.


Per meglio renderci conto, l'art. 69 del Dpr 132/86 dispone che chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'art. 19 è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell'imposta dovuta.


Inoltre, anche dal punto di vista della debenza dell'imposta non versata, l'art. 57 della stessa legge sancisce in capo ai notai degli obblighi e responsabilità e afferma che oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'Atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidamente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti ciò a dire le parti in causa.


Come abbiamo visto, possiamo benissimo affermare che l'Amministrazione Finanziaria può in questi casi notificare l'avviso di pagamento o la cartella esattoriale direttamente al notaio, laddove, nel caso di sanzioni per tardivo versamento o per omissione, in entrambi i casi la responsabilità non sarà solidale con i clienti, bensì esclusivamente del notaio.


L'art. 1292 del Codice civile stabilisce però, che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri, in forza di tale norma, l'Amministrazione Finanziaria per il fatto della coobligazione solidale è tenuta a chiamare a rispondere ciascuno dei obbligati per intero, laddove, come detto, il debitore adempiente potrà poi comunque rivalersi sugli altri per la quota di debito a carico di essi.


Ciò premesso, per tali motivi i due aspetti relativi all'imposta da versare e alle sanzioni per l'omesso o tardivo versamento cono così intimamente connessi tra loro, il notaio ha infatti un'obbligazione autonoma rispetto quella dei suoi clienti, essendo egli tenuto al pagamento dell'imposta in ottemperanza a un dovere a lui imposto, quale appunto la tempestiva registrazione degli Atti.


L'accusa secondo la legge, se il notaio non versa tempestivamente l'imposta principale dovuta, può essere di peculato, in quanto reato istantaneo come disposto dall'art. 314 C.P.


La Corte Suprema, mediante richiamo dell'acclarata giurisprudenza, ha chiarito con sent. 33879 del 31 luglio 2015 che il comportamento del notaio responsabile, sostanzia il reato di peculato.


In rilevanza di quanto sopra accennato, i soggetti tuttavia obbligati al pagamento delle imposte dovute sono e rimangono comunque le parti sostanziali dell'atto stesso questo è quanto cassato dalla Corte di Cassazione con sent. n.4019/15.


La responsabilità del notaio con riferimento al mancato versamento delle imposte, in base alla solidarietà passiva implica all'adempimento di corrispondere all'Erario le somme dovute, infatti tale versamento perfeziona la registrazione dell'atto e i compiti del professionista, tanto più che il notaio riceve dal cliente le somme occorrenti a tal fine. Sotto il profilo tributario però rimane fermo il principio secondo cui, i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta restano sempre le parti sostanziali dell'atto, citiamo la sentenza, Cassazione sent. del 10/08/2010 n. 18493.

Rimanendo in tema di responsabilità, giova ricordare, che il capo al notaio poco attento si perfeziona anche il reato di falso ideologico, mentre l'appropriazione di somme asseritamente dovute a fronte di imposte non versate per conto dei clienti, configura il reato di truffa aggravata. Cass. Penale sent. n.20132/2015.

In questi casi, come abbiamo potuto constatare, occorre essere molto attenti alla scelta del professionista a cui si vuole dare incarico di eseguire gli atti notarili. Fra l'altro, c'è da dire che in virtù di pregressi giudizi giurisprudenziali, l'Amministrazione Finanziaria è tenuta a notificare la cartella esattoriale non solo al responsabile Notaio ma anche ai responsabili solidali, i quali, poi si faranno carico di pagare nuovamente le somme precedentemente versate al notaio.

Tuttavia, si palesa rischioso impugnare una cartella esattoriale in CTP e/o in CTR ricorrendo per l'annullamento della cartella, in quanto si richiede, in virtù della responsabilità del notaio la condanna dello stesso. La Corte di cassazione in merito si è espressa più volte accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ribaltando le decisioni dei primi due gradi di giudizi.

Non ci resta che dire come ogni volta, la parte, la quale risulta essere colpita è sempre la più debole e, si chiama, CONSUMATORE.

Per consulenza chiamare i numeri sotto descritti: 


                                                                                A.E.C.I. Associazione Europea Consumatori Indipendenti
                                                                                                                REGIONE SICILIA  
                                                                                           Via Vincenzo Di Marco n. 19 - 90143 Palermo
                                                                                            cell. 333.9445449  Tel / Fax 091 5080178 
                                                                                                e-mail: palermo1@euroconsumatori.eu 

19 febbraio 2017

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

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