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VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. Vizi formali e illegittimità degli atti.

REGIONE: SICILIA

Violazione al codice della strada. Vizi formali e illegittimità dell'atto. E' buona regola controllare prima di pagare. RIVOLGETEVI A  NOI. Vi esponiamo due temi per i quali è possibile richiedere l'annullamento della cartella esattoriale e del verbale di accertamento di violazione.

Verbale di accertamento:

Ogni verbale di accertamento deve contenere “Il nominativo del responsabile del procedimento nella procedura di riscossione dei tributi. L’art. 3 del Decreto Legislativo n. 39 del 12 Febbraio 1993 alla luce dell’ ordinanza n. 377 - novembre 2007 della Corte costituzionale”in tema di vizi formali del verbale di accertamento di violazioni al codice della strada, redatto con sistemi meccanizzati, in violazione dell’art. 3, comma 2 D.L.vo N. 39/1993.

stabilito con sentenza N. 14313/2008.

E' quindi da considerare giuridicamente inesistente l'atto che non contiene il nominativo del responsabile del procedimento e la sua firma.


Cartella di pagamento:

La mancata indicazione nella cartella di pagamento della data in cui sono stati consegnati i ruoli al concessionario della riscossione rende l’atto illegittimo; tale omissione, infatti, non consente al contribuente di verificare l’esatta quantificazione degli interessi liquidati sull’atto e determina una carenza di motivazione della cartella notificata.

Le cartelle esattoriali di pagamento notificate ai contribuenti prive della data di consegna dei ruoli saranno nulle per carenza di motivazione della pretesa creditoria e mancanza di uno degli elementi fondamentali ovvero la data di esecutività del ruolo circostanza che non consentirebbe al contribuente di quantificare e/o controllare esattamente il dovuto anche in base alle modalità di determinazione degli interessi. Il principio è stato emesso dalla Sezione Tributaria civile della Corte di Cassazione che ha spiegato la ragione sottesa alla decisione adducendo che la stessa è da individuarsi nell’art. 12 n.3 del d.p.r. n. 603/1973, così come modificato dal d. lgs. 46/1999, in cui viene stabilito che la cartella di pagamento deve contenere, tra le altre cose, anche la data in cui il ruolo diventa esecutivo.



A.E.C.I. Palermo 1

Agostino Curiale

26 agosto 2012

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

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