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IMPOSTA DI REGISTRO: registrazione atti giudiziari

REGIONE: SICILIA

Ci sono pervenute tantissime richieste di informazione al riguardo di richieste di pagamento a titolo di Imposta di Registro dovuta per la registrazione di Atti Giudiziari.


Alcuni consumatori, a seguito di procedimenti giudiziari già da anni conclusi, sia la parte soccombente che quella attiva, si sono visti recapitati nelle loro residenze Cartelle Esattoriali, le richieste sono state emesse dall'Agenzia delle Entrate, e riguardano i mancati versamenti dovuti a titolo di Imposta di Registro.


Solitamente, la maggior parte degli utenti pensano che questa Imposta di Registro sia dovuta solamente per la registrazione riguardanti i contratti di locazione, è quanto ci risulta, dalle risposte ottenute da molti di loro, riscontriamo purtroppo, che i legali e/o i professionisti ai quali essi si sono rivolti, non hanno mai dato chiare informazione e addirittura, alcuni, risultano non conoscere bene la natura di questa imposta.


Cercheremo adesso di dare qualche informazione nel merito di tale imposta, vedremo quali sono i soggetti obbligati al pagamento e quali sono le sentenze civili assoggettati, vedremo su quale importo deve essere calcolata l'imposta e quali aliquote dovranno essere applicate.

Possiamo benissimo dire, che la registrazione degli atti giudiziari è di difficile comprensione per gli avvocati, essi infatti, si affidano alla prassi degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, che inesorabilmente interviene anche a distanza di anni. Scopriamo inoltre, tuttavia, che questa imposta è spesso difforme nei vari uffici d’Italia.


Occupandoci della materia, intendiamo consentire un primo approccio a questa Imposta, cercando di far comprendere la ratio sottostante alle numerose regole esistenti, sottolineando che l’imposta di registro serve a tassare la ricchezza evidenziata nell’atto portato alla registrazione.


Per comprendere l’imposta di registro e, perciò, anche la registrazione degli atti giudiziari è utile ricordare che essa è un’imposta d'Atto, ossia va a tassare la ricchezza espressa nell’Atto.


Questo implica che occorre analizzare nei dettagli quali siano gli effetti dell’Atto e bisogna considerare con lo stesso principio, la natura della sentenze e degli atti giudiziari, in modo di accertare se la sentenza sia di mero accertamento o se abbia un certo effetto sulle parti processuali e, conseguentemente, a secondo della natura, se o meno abbia un certo tipo di tassazione diversa per ognuno.


Il riferimento legislativo è il decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (c.d. Testo Unico Registro o T.U.R.).


In base al TUR n. 131, l’atto giudiziario è soggetto ad una imposta di registro, e non vi è alcuna differenza se lo stesso risulta impugnabile o impugnato, in tal caso l'imposta assolta sarà considerata solamente un acconto della sentenza che sarà di seguito emessa e cosi successivamente dovrà essere conguagliata. Dal punto di vista pratico, possiamo benissimo dire che, se l'Atto giudiziario rientra nell'art. 37 del T.U.R. deve essere registrato entro i termini stabiliti dalla legge e pertanto, si dovrà effettuare il versamento dell'Imposta di Registrazione.


Vedremo adesso, in modo sintetizzato, quali sono le aliquote applicabili in relazione gli Atti civili.


Tutte le Sentenze recanti costituzione o trasferimento di diritti reali su beni immobili sono assoggettati al versamento.


  • Se il trasferimento è assoggettato ad Iva l'imposta di registro sarà fissa di € 200,00


  • Se il trasferimento non è assoggettato all'Iva sarà del 2% per la prima casa – 9% per tutte le restanti specie e il12% per terreni agricoli e affini.


Invece per quanto riguardano le seguenti sentenze le aliquote sono


  • Sentenze di condanna di pagamento importi o valori 3%

  • Sentenze di accertamento di diritto patrimoniale 1%

  • Sentenze che dichiarano la nullità di atti € 200,00

  • Sentenze di omologazioni € 200,00

  • Decreti ingiuntivi emessi in base a riparto spese condominiali 3 %.


Il calcolo dovrà essere eseguito applicando l'aliquota dovuta all'importo trascritto nella sentenza di condanna.


Vediamo invece adesso quali Atti risultano esclusi al pagamento dell'Imposta di Registro.


Sono esenti:


Gli atti della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, i provvedimenti della Corte di Cassazione, delle commissioni tributarie e degli organi di giurisdizioni speciali e dei relativi procedimenti, i provvedimenti dei TAR, gli Atti e i provvedimenti alle controversie individuali di lavoro, di previdenza ed assistenza obbligatoria INPS, gli Atti e le decisioni dei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa.



Vediamo adesso chi sono i soggetti obbligati al versamento dell'Imposta di Registrazione.


Il legislatore, a tal proposito ha emanato la Legge 241/1990 per disciplinare le attività della Pubblica Amministrazione, dettando una normativa specifica in materia dei procedimenti amministrativi e con lo scopo di accelerare e nello stesso tempo snellire, le azioni della pesante macchina pubblica al fine di non aggravare la parte più debole che è senza dubbio sempre il cittadino.


Vediamo nello specifico adesso cosa avviene.


L'Agenzia delle Entrate invia la solita raccomandata contenente gli Atti giudiziari alle parti, con indirizzo separato con il quale le avvisa che per la registrazione della sentenza non sono state versate le Imposte dovute, l'importo ovviamente è con aggiunta di interessi e sanzioni maturati, la somma viene così richiesta ad entrambi le parti responsabili in solido, in allegato alla missiva ci sono anche il mod. F23 e tutti i fogli inerente per assolvere regolarmente il pagamento.


In molti dei casi il consumatore poco esperto, o poco attento, non trova spiegazioni e a volte paga, nel caso contrario, si rivolge al legale che ha curato la sua pratica, e ad ogni modo si riesce cosi, a divenire ad un accordo pacifico con la controparte ed effettuare il versamento. C'è da premettere, in questi casi, che la prassi instaurata dall'Agenzia delle Entrate si riduce ad una irregolare comunicazione vessatoria inviata a ciascun soggetto interessato separatamente, con la forzatura di imporgli il pagamento, anche se non è dovuto.

Se i soggetti, senza interpellarsi tra loro pagassero ognuno per proprio conto, lo Stato incasserebbe somme non dovute, che poi, condurrebbero i cittadini non obbligati ad intraprendere azioni di recupero che spesso finirebbero nei costosi tempi della burocrazia.


Ricordiamo, in riferimento a quanto detto, che l'art. 1 comma 2 della legge 241/90 da' obbligo all'Agenzia delle Entrate a mezzo del suo nominativo responsabile del procedimento, al quale compete di aprire con l'istruttoria e fino alla conclusione di accertare e individuare la parte o le parti tenute a pagare l'Imposta, individuare il soggetto obbligato, il responsabile dunque, dovrà avviare nei suoi confronti la procedura coatta senza più gravare sui soggetti che non risultano obbligati.


Un altro aspetto di rilevata importanza è stata portata da una ultima Circolare emanata dal Ministero della Giustizia nota n. 4128 del 2016, con la quale, il Ministero ha statuito, che il regime di esenzione prima circoscritto esclusivamente agli atti del Giudice di Pace venisse esteso ad ogni altro provvedimento adottato in tutti i gradi di giudizio che si riferiscono a cause i cui valori non siano superiori ai 1.033,00 euro.


Conforme risulta essere una ultima recentissima Ordinanza della Corte di Cassazione che allineandosi alla più recente giurisprudenza, ha statuito che sulle sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore modesto non si paga più l'Imposta di Registro.


Per consulenza chiamare i numeri sotto descritti: 


                                                                                A.E.C.I. Associazione Europea Consumatori Indipendenti
                                                                                                                REGIONE SICILIA  
                                                                                           Via Vincenzo Di Marco n. 19 - 90143 Palermo
                                                                                            cell. 333.9445449  Tel / Fax 091 5080178 
                                                                                                e-mail: palermo1@euroconsumatori.eu 

9 novembre 2016

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

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