Hai bisogno di aiuto?

BUONI FRUTTIFERI POSTALI: Poste Italiane deve rimborsare i buoni postali secondo il calcolo di interessi pattuito in origine.

REGIONE: SICILIA

Ritorniamo ancora una volta a parlare di Buoni Fruttiferi Postali. Ci siamo occupati in precedenza, della materia e i nostri consigli sono sempre stati quelli di non firmare nessuna liberatoria nel caso di riscatto delle somme con riserva di agire giudizialmente in seguito per il recupero delle somme spettanti, secondo il calcolo degli interessi maturati e trascritti nel retro dei titoli.


Al centro della contesa ci sono, i buoni postali della serie O, ed anche serie P, ma sono diversi i tribunali, i quali, occupandosi di questa materia, in base le diverse interpretazioni, hanno dato pareri contrastanti.


Il Codice Postale prevedeva che i tassi di interesse applicati sui BFP potessero essere modificati da un decreto Ministeriale, come infatti è avvenuto, e il loro effetto poteva essere applicato retroattivamente. Ci siamo sempre opposti, ed eccepito la retroattività discriminatoria e illegittima.

Ricordiamo la sentenza della Cassazione n. 12979/2007 schieratasi a favore dei consumatori è che ha cassato “ il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. C'è da dire pertanto, che il valore degli interessi maturati deve riguardare il vincolo contrattuale pattuito con la sottoscrizione dei titoli.


Con sentenza ultima del Tribunale di Cassino n.974/2014, del 09.09.2016 è stato affermato che, i rendimenti degli interessi dei Buoni Fruttiferi Postali devono essere calcolati applicando i tassi originariamente pattuiti, senza che successive modifiche possano avere effetti retroattivi e proprio quelli emessi negli anni tra il 1974 e 1986 cadono in questo contesto.


Le Poste, però, ancora oggi calcolano gli interessi maturati tenendo conto del decreto ministeriale D.L. 30.09.1974 e successiva Legge 25.11.1974 n. 588 ed è chiaro in questo caso, che il consumatore per aver riconosciuto il proprio diritto dovrà necessariamente procedere legalmente per ottenere il giusto calcolo degli interessi maturati secondo la sentenza del Giudice di Cassino.


Tuttavia, dobbiamo anche ribadire, come di consueto, che in contrasto alla sopra citata sentenza, ci sono alcune decisioni presi da altri tribunali, i quali, si sono schierati dalla parte delle Poste Italiane e, in tal merito, enunciamo la Sent. di Cass. n. 33/2003 e la Decisione dell'ABF n. 1307 del 08.03.2013.


In riferimento a quanto detto, desideriamo sottolineare alcune diverse eccezione avanzate da Poste Italiane scaturite nel corso dei procedimenti legali intercorsi, e precisamente, il riconoscere una legittimazione passiva facente capo alla Cassa di Depositi e Prestiti, ed anche, al Ministero delle Finanze, c'è da dire però, e non lo dimentichiamo, che il rapporto diretto si instaura solamente fra Consumatori e Poste Italiane, ed è chiaro dunque, che il rapporto esiste solamente tra coloro che hanno accettano e sottoscritto i BFP.


In forza di quanto sopra detto, è palesemente necessario agire in Giudizio per avere riconosciuto legittimamente tutti gli interessi maturati trascritti nel retro di ogni buono, agire, con Atto di Citazione nei confronti di Poste Italiane e chiedere, in via principale, di accertare e dichiarare il diritto al rimborso dei titoli in conformità delle condizioni riportate sul retro dei buoni postali riguardanti la Serie O e P e per l'effetto ottenere il pagamento alla scadenza dei titoli che verrà ritenuta dal Giudice.


Ovviamente, è da premettere, che il consumatore è sempre la parte più debole, egli dovrà affrontare procedure legali lunghe e costose, sopratutto in caso di inerzia della controparte, quale, per esperienza di cui vantiamo, ormai è divenuto un uso frequente e strategico. Ma è anche vero, però, che le battaglie si vincono con determinazione e buona difesa legale.


Per consulenza chiamare i numeri sotto descritti: 


                                                                                A.E.C.I. Associazione Europea Consumatori Indipendenti
                                                                                                                REGIONE SICILIA  
                                                                                           Via Vincenzo Di Marco n. 19 - 90143 Palermo
                                                                                            cell. 333.9445449  Tel / Fax 091 5080178 
                                                                                                e-mail: palermo1@euroconsumatori.eu 


19 ottobre 2016

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

HAI BISOGNO DI AIUTO? RIEMPI IL FORM PER CONTATTARCI

I campi con * sono obbligatori
500 Caratteri rimanenti

Compilando ed inviando il form il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa al Trattamento dei Dati personali [ vedi privacy ] e acconsentire al trattamento degli stessi.

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto DICHIARA di aver preso visione dell’Informativa al Trattamento dei Dati personali, ai sensi dell’art. 13 e ss del Reg. UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016

CONSENSO TRATTAMENTO DATI

Il sottoscritto, informato dell’identità del Titolare e Responsabile del trattamento dei dati, della misura, modalità con le quali il trattamento avviene, delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, del diritto alla revoca del consenso così come indicato nell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e sue integrazioni e modifiche, ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 e sue integrazioni e modifiche, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’Informativa al Trattamento dei Dati personali.