RIMBORSO DEL CANONE RAI
REGIONE: LAZIO
Il difficile cammino del nuovo Canone Rai si trova dinnanzi ad un nuovo punto di svolta: a seguito del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 125604 del 2/08/2016 è stato approvato il modello di istanza per le richieste di rimborso delle somme indebitamente versate, oltre alle relative istruzioni e le modalità di presentazione.
Il rimborso del Canone Rai già pagato in bolletta e non dovuto può essere richiesto solo in alcuni casi: se il contribuente aveva diritto all'esenzione perché ultrasettatacinquenne (o parte di nucleo familiare con ultrasettantacinquenne) e ha presentato la relativa dichiarazione sostitutiva, ma vi è stato comunque un addebito in bolletta; se il richiedente o un membro della famiglia anagrafica ha diritto all'esenzione in base a convenzioni internazionali e ha presentato la dichiarazione sostitutiva; nel caso in cui si sia pagato un doppio canone, cioè sia stato già pagato con il vecchio bollettino e poi di nuovo con l'addebito in bolletta, oppure sia stato addebitato sulla bolletta del richiedente e su quella di altro membro della famiglai anagrafica.
L'istanza per la richiesta di rimborso dovrà essere inviata telematicamente attraverso un'applicazione web che l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile dal 15 settembre. Potrà essere inviata non solo direttamente dal titolare del contratto di fornitura energetica con le credenziali Entratel o Fisconline, ma anche dagli intermediari abilitati (come i Caf) di cui all'art 3 comma 3 DPR 322/98. nel caso si opti per delegare uno degli intermediari abilitati, tali enti dovranno consegnare al richiedente una copia della ricevuta rilasciata dall'agenzia sulla corretta trasmissione dell'istanza, conservare per 10 anni l'originale del modello sottoscritto dal richiedente con la copia del documento d'identità e la delega ricevuta ed esibire la documentazione richiesta agli organi preposti al controllo.
La trasmissione dell'istanza potrà avvenire anche a mezzo servizio postale con raccomandata a questo indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. In questo caso la richiesta di rimborso si considera presentata il giorno della data di spedizione riportata sul timbro postale. Sarà cura del
Il motivo della richiesta di rimborso dovrà essere indicato utilizzando l'apposito codice per ogni causale prevista:
codice motivo 1: il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica possiede i requisiti di esenzione di cui all’art. 1 comma 132 della L. 244/2007 (cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva;
codice motivo 2: il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica possiede i requisiti di esenzione per effetto di convenzioniinternazionali (es. diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva;
codice motivo 3: il richiedente ha pagato il canone con addebito sulle fatture per energia elettrica e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato il canone anche con modalità diverse dall’addebito;
codice motivo 4: il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche con addebito sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica; in questo caso, l’istanza vale anche come dichiarazione sostitutiva di cui al provvedimento del 24 marzo 2016 e successive modifiche;
codice motivo 5: il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica;
codice motivo 6: altri motivi diversi dai precedenti.
Se ne sussistono i presupposti, le imprese elettriche anticiperanno i rimborsi spettanti mediante accredito sulla prima fattura utile o con altre modalità che assicurino all'utente l'effettiva corresponsione della somma entro 45 giorni dalla ricezione delle informazioni utili per procedere al rimborso. Qualora il rimborso dell'impresa elettrica non dovesse andare a buon fine, sarà la stessa Agenzia delle Entrate, tramite lo Sportello abbonamenti TV della Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T., a provvedere.
22 settembre 2016
Articolo a firma del responsabile Luisiana Marucci che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: m.marucci@euroconsumatori.eu