LEGGE 3/2012 PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ED ESDEBITAZIONE
REGIONE: LAZIO
Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento
Legge 3/2012: cos’è e qual è la procedura?
A.E.C.I. ROMA SUD approndisce l’argomento.
L’introduzione della legge sul sovraindebitamento (legge 3/2012, successivamente modificata dal D.L. 179/2012) disciplina la nuova procedura concorsuale per i soggetti non fallibili ( ex art. 1 della legge fallimentare) Tutte le persone che non rientrano nelle procedure di fallimento possono accedere alla legge 3/2012 , nuova procedura per agevolare il risanamento della propria condizione debitoria, ovvero di sovra-indebitamento, quale situazione perdurante di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, nonché la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
Il procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento permette quindi di rivolgersi ad un organismo apposito o ad un professionista abilitato (ad es. commercialisti e avvocati) per presentare in Tribunale (competente per territorio di residenza) un piano di rientro per i debiti contratti. Se l'accordo viene approvato dal giudice, il debitore ha la cd. esdebitazione che permette di ridurre il debito a quanto effettivamente è in grado di pagare in base alle sue disponibilità, e, il resto del debito viene cancellato. Nel caso di non accoglimento, il consumatore può comunque accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio.
Con la legge del sovraindebitamento è quindi il Giudice a decidere, sulla base di un'attenta analisi dei redditi del debitore quanto è in grado di pagare, valutando anche il merito creditizio e la effettiva capacità di restituzione del debito.
Durante l’esecuzione della procedura, il giudice sospende ogni azione esecutiva (es. pignoramento) dei creditori nei confronti dei beni del debitore ed una volta terminata con successo la procedura, il debitore e/o consumatore sarà esdebitato, ovvero avrà un fresh start, cioè un nuovo inizio.
Il debitore ha a disposizione tre procedure:
Accordo di ristrutturazione;
Piano del consumatore;
Liquidazione del patrimonio.
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE
prevede che la proposta presentata dal consumatore sia sottoscritta dai creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti.
PIANO DEL CONSUMATORE
E’ la procedura solitamente più utilizzata in questi casi, soprattutto per i consumatori che siano persone fisiche e non imprese, con debiti estranei all’attività professionale o imprenditoriale e che si trovano in una situazione debitoria tale da non poterla risanare con il proprio patrimonio. Per questa procedura, non è necessario l’accordo dei creditori, ma il consumatore dovrà comunque produrre documentazione idonea a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale e garantire di riuscire a ripagare una quota di debiti maggiore rispetto a quanto i creditori potrebbero ottenere tramite la liquidazione di tutti i beni del consumatore. Caratteristica peculiare per accedere a tale procedura è la “meritevolezza” del consumatore.
Alla proposta dev’essere allegata una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi, che, oltre a contenere una valutazione sul comportamento pregresso del consumatore, deve esprimere anche un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, nonché sulla fattibilità e sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
Tale procedura permette un certo margine di scelta su quali beni cedere, si rinuncia a tutti i propri beni (ad eccezione di quelli impignorabili) per avere l’esdebitazione. Si può accedere a questa procedura anche se si è soggetti a procedure concorsuali diverse, o se si è già fatto ricorso nei precedenti cinque anni al piano del consumatore o all’accordo con i creditori.
Per tutte è tre le procedure il Tribunale di competenza è quello della provincia di residenza del debitore e consumatore.
Ognuna delle tre vie comunque porta all’esdebitazione, con il beneficio per il consumatore di essere liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.
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15 marzo 2016
Articolo a firma del responsabile Natalia Gioia che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: romasud@euroconsumatori.eu