RISCOSSIONE SICILIA ED EQUITALIA: nuovi termini di decadenza a partire dal 22 ottobre 2015
REGIONE: SICILIA
In questo articolo, vedremo quali sono i termini di decadenza entro cui la cartella esattoriale deve essere spedita al contribuente. Con il termine DECADENZA si definisce il tempo massimo entro cui gli Enti della riscossione devono notificare le cartelle esattoriali ai contribuenti, il mancato rispetto di questi tempi, comporta, oltre a non potere più essere notificata la cartella, anche la sua completa nullità, in quanto, comporta l'invalidità della prima notifica e di conseguenza tutte le successive.
La Cartella Esattoriale, deve essere notificata al contribuente a cura degli Enti della Riscossione entro un tale periodo legale oltre il quale la cartella risulta nulla e non è più possibile validarne una nuova notifica. I termini di decadenza variano a secondo del tipo di imposta iscritta al ruolo, il calcolo del tempo va fatto a partire dalla data in cui l'Ente ha depositato il il plico alle Poste per la spedizione.
Vediamo adesso quali sono le imposte e il loro tempo di Decadenza.
IVA e IRAP (Art. 36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72) la notifica deve avvenire entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazione.
Controllo, Liquidazione della tassazione separata (dei redditi) indennità di fine rapporto e controllo formale della dichiarazione dei redditi (Artt. 19 e 20 DPR 917/86) la notifica deve avvenire entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta.
Compensazione di crediti inesistenti (Art. 36 ter DPR 600/73.) la notifica deve avvenire entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello in cui l’atto è divenuto definitivo.
Mancata impugnazione (art. 25 comma 1 lett.c DPR 602/73 la notifica deve avvenire entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello in cui l'atto è divenuto definitivo.
Sentenza (cass. Sent. n. 23614/11) la notifica deve avvenire entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello in cui l'accertamento e divenuto definitivo.
Nuovi termini di Decadenza per le notifiche a partire dal 22 ottobre 2015
Decadenza del beneficio di rateizzazione per mancato pagamento regolare di rate (art. 4 D.Lgs. 159/2015) la notifica deve avvenire entro il 31 dicembre del 3° anno successivo alla scadenza dell'ultima rata del piano di rateizzazione.
Risoluzione della crisi di Azienda, la notifica deve avvenire entro il 31 dicembre del 3° anno successivo alla pubblicazione del decreto di revoca o del mancato accordo.
Nel caso di notifica riscontrata oltre i termini sopra descritti, il modo per ottenere comunque l'annullamento e quindi evitare il pignoramento, è impugnare presentando ricorso presso il Giudice della Commissione Tributaria, in via preventiva, si può anche tentare di inviare un'istanza in carta libera all'Ente Riscossione, in forma di autotutela, descrivendo l'avvenuta decadenza dei termini e chiedendo lo sgravio per la nullità della pretesa. Quest'ultima procedura però, non ha valore interruttivo e quindi si rileva molto rischiosa, bisogna tenere presente che il tempo concesso dalla legge per impugnare la cartella esattoriale è di soli 60 giorni oltre il quale non può più essere proposta impugnativa.
Riepilogando dunque, ci rimane che, se si manda un'istanza in Autotutela e non si ottiene risposta entro 60 giorni, è necessario impugnare la cartella prima della scadenza del termine.
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REGIONE SICILIA
21 novembre 2015
Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu