AGENZIA DELLE ENTRATE: accertamento esecutivo e nuovi termini di riscossione.
REGIONE: SICILIA
La nuova riforma del D. Lgs. 159/2015 art. 5 ha stabilito che gli accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate riguardanti le imposte dirette e indirette quali per es: Irpef ed Iva sono direttamente esecutivi, essi infatti, essendo titoli esecutivi non necessitano più da parte dell'Agenzia l'invio della cartella esattoriale. In pratica l'Agenzia delle Entrate affida l'incarico di riscossione agli Enti Riscossione Sicilia per quanto riguarda il territorio sicilia ed Equitalia per tutto il resto d'Italia. Tale affidamento di incarico è una procedura molto più veloce rispetto a prima e che quindi necessita un'attenzione particolare per gli aventi diritto.
Tale riforma ha stabilito che gli accertamenti costituiscono Titolo Esecutivo a partire dal termine decorso per la proposizione del ricorso, in seguito al quale il titolo diventa definitivo per l'attivazione della procedura di pignoramento. In passato invece divenivano esecutivi dopo 60 giorni dalla loro notifica. Tuttavia, tutti gli avvisi ricevuti a partire dal 22 ottobre 2015 rientrano in questa riforma.
L'introduzione di questa riforma, è senza dubbio un'arma affilata per combattere l'evasione fiscale, ma come in ogni cosa chi ne subirà, sarà anche l'onesto cittadino magari un po' distratto.
Vediamo adesso quali sono i termini e le comunicazioni che dovrà ricevere il contribuente prima dell'avvio della procedura.
L'Ente riscossione, trascorsi 60 giorni dalla notifica senza che vi sia stata opposizione da parte del contribuente, assume dunque il potere, per forza del titolo esecutivo divenuto definitivo, di procedere all'espropriazione forzata, prima però deve inviare al contribuente un avviso c.d. Presa in Carico, la cosa buffa è che tale comunicazione può avvenire anche tramite l'invio di una semplice e-mail addirittura non certificata.
Inoltre, c'è da ricordare che prima di questa riforma l'Ente riscossione, prima di procedere al pignoramento, doveva attendere 6 mesi, oggi questi tempi sono stati aboliti.
Per concludere, l'accertamento divenuto definitivo a questo punto comprende oltre a quanto sopra specificato, anche le sentenze passate in giudicato e il recupero di somme che derivano da una decadenza della rateizzazione, non esiste più alcun termine di decadenza per l'inizio dell'espropriazione forzata e l'unica forma rimasta nel caso di presupposto, è la prescrizione dei termini.
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21 novembre 2015
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