CONDOMINIO: CONTROLLO PIU' STRETTO SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRATORE.
REGIONE: SICILIA
Nuove norme sul condominio: DDL senato 26 gennaio 2011, n. 71
Viene modificato l’art. 1129 c.c. in tema di nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore. In particolare, a seguito della nomina, l’amministratore, la cui carica dura ora per circa 2 anni, è obbligato a dichiarare i propri dati anagrafici, l’ubicazione, la denominazione ed il codice fiscale degli altri condominii (dei quali abbia eventualmente la gestione), i locali in cui conserva i documenti indicati dai numeri 6 e 7 del novellato art. 1130 c.c. (ovvero il registro anagrafico condominiale, il registro dei verbali delle assemblee, il registro di nomina e revoca dell’amministratore ed il registro contabilità.
Obbligo dell'amministratore all'apertura di un c/c intestato al condominio
Con il DDL viene introdotto l’obbligo, per l’amministratore, di procedere all’apertura di un conto corrente intestato al condominio, in modo da evitare confusione tra il patrimonio personale e condominiale, ovvero tra i patrimoni dei vari stabili condominiali eventualmente gestiti. Quindi, quella che prima era una facoltà diviene, oggi, un obbligo. Ai sensi del novellato art. 1129 comma 6 c.c., poi, devono essere anche identificate delle modalità di verifica del conto da parte dei condomini, nonché presa visione di tutta la documentazione da parte di ogni condomino che potrà ottenere, pagandole, le fotocopie con attestazione di conformità all’originale.
Condomini Morosi e responsabilità dell'amministratore.
Nel caso in cui non si provveda ad agire per il recupero forzoso delle somme nei confronti di un condominio moroso; al riguardo, infatti, il nuovo art. 1129 c.c. prevede espressamente che “l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa della somme dovute al condominio, anche ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. comma 1, entro 3 mesi dal giorno in cui il credito è divenuto esigibile, a meno che non sia stato espressamente dispensato dall’assemblea”. In mancanza, scaduto il termine indicato, gli obbligati, i quali siano in regola con i pagamenti, sono liberati dal vincolo di solidarietà passiva e lo stesso amministratore risponde solidalmente, con i condomini inadempienti, delle somme non riscosse o dei danni che ne siano eventualmente derivati;
Se il vicino non paga risponde in proprio
Ne consegue che i creditori del condominio non potranno più rifarsi indifferentemente sul patrimonio del condomino moroso su quello di qualunque altro condomino, anche se in regola con i pagamenti.
Questi, infatti, dovranno prima procedere alla esecuzione forzata nei confronti del solo individuo che non ha pagato. Il testo novellatodell’art. 63 disp. att. c.c. prevede, infatti, che i creditori del condominio, esercitando le azioni che spettano all’amministratore nei confronti dei condomini inadempienti, non possono pretendere il pagamento dai condomini in regola con i versamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini. In ogni caso, i condomini che, pur se in regola con i versamenti, subiscano il pregiudizio per il fatto di altri condomini o dell’amministratore, hanno diritto di rivalsa nei confronti di questi ultimi.
5 agosto 2012
Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu