Il danno da ritardo nella riconsegna del bagaglio Cassazione Civile, sez. III, sentenza 14/07/2015 n° 14667
REGIONE: TOSCANA
Vittoriosa innanzi il Giudice di
Pace adito, una neo sposa si vede parzialmente soccombere in grado d’appello,
interposto dalla compagnia area già riconosciuta responsabile del ritardo nella
riconsegna del bagaglio, avvenuto dopo ben due settimane dal volo di andata in
occasione del viaggio di nozze.
La donna aveva quindi soggiornato
in Venezuela senza poter utilizzare i propri effetti personali, impossibilitata
a partecipare ad escursioni e cena di gala. Il giudice di secondo grado aveva
ritenuto che, in conformità agli artt. 19, 22 e 23 della Convenzione di
Montreal in tema di trasporto aereo internazionale, ratificata nel nostro
ordinamento con L. 10 gennaio 2004, n. 12, la responsabilità del vettore per i
danni, patrimoniali e non, derivanti dalla perdita del bagaglio, restava
circoscritta a 1.000 diritti speciali di prelievo, corrispondenti ad Euro
1.164,00.
Lo stesso giudice aveva
riconosciuto, nella fattispecie, un danno patrimoniale di Euro 682,00,
corrispondente all’esborso sostenuto dalla convenuta, provato attraverso la
testimonianza del coniuge e le fatture depositate.
In merito al danno non
patrimoniale, aveva escluso che potesse riguardare il cd. pregiudizio da
vacanza rovinata, ai sensi del d.lgs. n. 111 del 1995, vigente ratione temporis
rispetto ai fatti di causa, come asserito dalla donna, del quale non poteva rispondere
il vettore aereo, bensì il tour operator fornitore del servizio turistico: il
Tribunale aveva ritenuto che nulla fosse dovuto a tale titolo, mancando la
prova sulla lesione di diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela
costituzionale, e sul nesso eziologico con la ritardata consegna dei bagagli.
Lo stesso giudice di merito,
infine, aveva osservato che la deposizione del marito in ordine alla mancata
partecipazione della neosposa ad escursioni e serata di gala, risultava
generica e priva di riscontro. La donna ricorre quindi ai giudici di Piazza
Cavour, asserendo, peraltro, che il valore risarcitorio di 1.000 diritti
speciali di prelievo, statuito all’art. 22 della Convenzione, fosse limitato al
solo pregiudizio patrimoniale, mentre il danno non patrimoniale fosse ancorato
alla fattispecie normativa della cd. vacanza rovinata, di cui al D.Lgs. n. 111
del 1995.
La III Sezione civile, nel
motivare l’infondatezza della tesi difensiva, ricapitola, in modo analitico, i
contenuti della Convenzione di Montreal, evidenziando in particolare l’ipotesi
normativa di cui all’art. 19. In dettaglio, il “vettore è responsabile del
danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci”,
e la responsabilità per danni da ritardo risulta comunque esclusa ove il
vettore aereo, nell’ambito del trasporto internazionale, “dimostri che egli
stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure
necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno
oppure che era loro impossibile adottarle”.
Rileva, inoltre, che l’art. 22
della Convenzione di Montreal disciplina le limitazioni di responsabilità per
il ritardo, per il bagaglio e per le merci, prevedendo al c. II che, in ipotesi
di trasporto di bagagli, “la responsabilità del vettore in caso di distruzione,
perdita, deterioramento o i ritardo è limitata alla somma di 1.000 diritti
speciali di prelievo per passeggero”, facendo salva la dichiarazione speciale
di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento
della consegna al vettore del bagaglio, a fronte del pagamento di un’eventuale
tassa supplementare. Solo in presenza di siffatta dichiarazione, insussistente
nel caso di specie, la compagnia aerea sarebbe tenuta al risarcimento sino a
concorrenza della somma dichiarata, a meno che non dia prova che tale somma è
superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.
Peraltro, quanto richiamato al
predetto c. II, non trova applicazione se venga data prova che il danno deriva
da un atto o omissione del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati, posto in
essere con l’intento di provocare un danno, o con la consapevolezza che
probabilmente ne deriverà un danno, semprechè, nel caso di atto o omissione di
dipendenti o incaricati, venga anche fornita prova che questi hanno agito
nell’esercizio delle loro funzioni.
La Cassazione, ad ulteriore
riscontro dell’infondatezza della tesi sostenuta dalla ricorrente, richiama una
pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione Europea (sentenza del 6 maggio
2010, in C-63/09) dove si afferma che la nozione di “danno” di cui alla
Convenzione di Montreal, ai fini della limitazione della responsabilità del
vettore aereo per la fattispecie di perdita del bagaglio, include tanto il
danno materiale quanto il danno morale. A tale nozione omnicomprensiva di danno
si riferisce, quindi, l’art. 22, c. 2, che circoscrive la responsabilità del
vettore in ipotesi di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo.
L’esposta ermeneutica, a dir dei
collegio di ermellini, risulta coerente con gli obiettivi che hanno portato
all’adozione della Convenzione di Montreal, componendosi gli stessi in un
“giusto equilibrio” tra l’interesse degli utenti del trasporto aereo
internazionale e quelli dei vettori aerei, relativamente ai quali è posta la
limitazione del risarcimento per ciascun passeggero, nelle richiamate ipotesi
di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo di bagagli. La Cassazione,
conferma, inoltre, quanto affermato dal Tribunale in grado d’appello, ritenendo
non pertinente il richiamo al cd. “danno da vacanza rovinata” che attiene al
differente ambito, peraltro non fatto valere dall’attrice, della responsabilità
dell’organizzatore per le obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto
turistico.
La Cassazione riassume quindi
l’esposto pronunciamento nel seguente principio di diritto: “Ai sensi della
Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (recante l’unificazione di alcune
norme sul trasporto aereo internazionale), ove il vettore aereo internazionale
si renda responsabile del ritardo nella consegna al passeggero del proprio
bagaglio (art. 19 della Convenzione), la limitazione della responsabilità
risarcitoria dello stesso vettore fissata (nella misura di 1000 diritti
speciali di prelievo per passeggero) dall’art. 22, n. 2, della Convenzione
opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero
medesimo e, dunque, sia nella sua componente meramente patrimoniale, che in
quella non patrimoniale, da risarcirsi, quest’ultima, (allorquando, come nella
specie, trovi applicazione il diritto interno) ai sensi dell’art. 2059 c.c.,
come conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della
persona, costituzionalmente tutelati”.
Fonte Altalex, 22 luglio 2015.
Aeci Firenze2
23 luglio 2015
Articolo a firma del responsabile Fabrizio Spinelli che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: toscana@euroconsumatori.eu