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Il danno da ritardo nella riconsegna del bagaglio Cassazione Civile, sez. III, sentenza 14/07/2015 n° 14667

REGIONE: TOSCANA

Vittoriosa innanzi il Giudice di Pace adito, una neo sposa si vede parzialmente soccombere in grado d’appello, interposto dalla compagnia area già riconosciuta responsabile del ritardo nella riconsegna del bagaglio, avvenuto dopo ben due settimane dal volo di andata in occasione del viaggio di nozze.

 

La donna aveva quindi soggiornato in Venezuela senza poter utilizzare i propri effetti personali, impossibilitata a partecipare ad escursioni e cena di gala. Il giudice di secondo grado aveva ritenuto che, in conformità agli artt. 19, 22 e 23 della Convenzione di Montreal in tema di trasporto aereo internazionale, ratificata nel nostro ordinamento con L. 10 gennaio 2004, n. 12, la responsabilità del vettore per i danni, patrimoniali e non, derivanti dalla perdita del bagaglio, restava circoscritta a 1.000 diritti speciali di prelievo, corrispondenti ad Euro 1.164,00.

 

Lo stesso giudice aveva riconosciuto, nella fattispecie, un danno patrimoniale di Euro 682,00, corrispondente all’esborso sostenuto dalla convenuta, provato attraverso la testimonianza del coniuge e le fatture depositate.

 

In merito al danno non patrimoniale, aveva escluso che potesse riguardare il cd. pregiudizio da vacanza rovinata, ai sensi del d.lgs. n. 111 del 1995, vigente ratione temporis rispetto ai fatti di causa, come asserito dalla donna, del quale non poteva rispondere il vettore aereo, bensì il tour operator fornitore del servizio turistico: il Tribunale aveva ritenuto che nulla fosse dovuto a tale titolo, mancando la prova sulla lesione di diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale, e sul nesso eziologico con la ritardata consegna dei bagagli.

 

Lo stesso giudice di merito, infine, aveva osservato che la deposizione del marito in ordine alla mancata partecipazione della neosposa ad escursioni e serata di gala, risultava generica e priva di riscontro. La donna ricorre quindi ai giudici di Piazza Cavour, asserendo, peraltro, che il valore risarcitorio di 1.000 diritti speciali di prelievo, statuito all’art. 22 della Convenzione, fosse limitato al solo pregiudizio patrimoniale, mentre il danno non patrimoniale fosse ancorato alla fattispecie normativa della cd. vacanza rovinata, di cui al D.Lgs. n. 111 del 1995.

 

La III Sezione civile, nel motivare l’infondatezza della tesi difensiva, ricapitola, in modo analitico, i contenuti della Convenzione di Montreal, evidenziando in particolare l’ipotesi normativa di cui all’art. 19. In dettaglio, il “vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci”, e la responsabilità per danni da ritardo risulta comunque esclusa ove il vettore aereo, nell’ambito del trasporto internazionale, “dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”.

 

Rileva, inoltre, che l’art. 22 della Convenzione di Montreal disciplina le limitazioni di responsabilità per il ritardo, per il bagaglio e per le merci, prevedendo al c. II che, in ipotesi di trasporto di bagagli, “la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o i ritardo è limitata alla somma di 1.000 diritti speciali di prelievo per passeggero”, facendo salva la dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, a fronte del pagamento di un’eventuale tassa supplementare. Solo in presenza di siffatta dichiarazione, insussistente nel caso di specie, la compagnia aerea sarebbe tenuta al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che non dia prova che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.

 

Peraltro, quanto richiamato al predetto c. II, non trova applicazione se venga data prova che il danno deriva da un atto o omissione del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati, posto in essere con l’intento di provocare un danno, o con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno, semprechè, nel caso di atto o omissione di dipendenti o incaricati, venga anche fornita prova che questi hanno agito nell’esercizio delle loro funzioni.

 

La Cassazione, ad ulteriore riscontro dell’infondatezza della tesi sostenuta dalla ricorrente, richiama una pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione Europea (sentenza del 6 maggio 2010, in C-63/09) dove si afferma che la nozione di “danno” di cui alla Convenzione di Montreal, ai fini della limitazione della responsabilità del vettore aereo per la fattispecie di perdita del bagaglio, include tanto il danno materiale quanto il danno morale. A tale nozione omnicomprensiva di danno si riferisce, quindi, l’art. 22, c. 2, che circoscrive la responsabilità del vettore in ipotesi di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo.

 

L’esposta ermeneutica, a dir dei collegio di ermellini, risulta coerente con gli obiettivi che hanno portato all’adozione della Convenzione di Montreal, componendosi gli stessi in un “giusto equilibrio” tra l’interesse degli utenti del trasporto aereo internazionale e quelli dei vettori aerei, relativamente ai quali è posta la limitazione del risarcimento per ciascun passeggero, nelle richiamate ipotesi di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo di bagagli. La Cassazione, conferma, inoltre, quanto affermato dal Tribunale in grado d’appello, ritenendo non pertinente il richiamo al cd. “danno da vacanza rovinata” che attiene al differente ambito, peraltro non fatto valere dall’attrice, della responsabilità dell’organizzatore per le obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico.

 

La Cassazione riassume quindi l’esposto pronunciamento nel seguente principio di diritto: “Ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (recante l’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale), ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile del ritardo nella consegna al passeggero del proprio bagaglio (art. 19 della Convenzione), la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore fissata (nella misura di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero) dall’art. 22, n. 2, della Convenzione opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, sia nella sua componente meramente patrimoniale, che in quella non patrimoniale, da risarcirsi, quest’ultima, (allorquando, come nella specie, trovi applicazione il diritto interno) ai sensi dell’art. 2059 c.c., come conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati”.

 

Fonte Altalex, 22 luglio 2015.

Aeci Firenze2 


23 luglio 2015

Articolo a firma del responsabile Fabrizio Spinelli che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: toscana@euroconsumatori.eu

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