CONDOMINIO: termini di prescrizione per il pagamento degli oneri condominiali.
REGIONE: SICILIA
Pagare i debiti condominiali è una questione anche di rispetto verso tutti gli altri condomini proprietari di immobili. E' cura ovviamente dell'amministrazione provvedere che tutti i condomini siano in regola con i pagamenti, ed eventualmente per suo esclusivo dovere, è tenuto a rivolgersi al Giudice per richiedere un decreto ingiuntivo a carico dei morosi.
Costui infatti, ha il compito di riscuotere regolarmente le quote condominiali e curare i pagamenti di tutte le utenze. Molto spesso però, a causa di scarsa preparazione o per indolenza, alcuni amministratori lasciano trascorre tanto tempo, o addirittura ignorano del tutto quali siano i doveri e le norme che regolano il condominio, a volte, il tempo è così tanto che conduce i morosi a non pagare più. Infatti, il recupero dei crediti condominiali deve avvenire entro il termine dei cinque anni oltre i quali, il credito non è più esigibile.
Vediamo adesso come e sopratutto quando inizia il conteggio di questi anni. L'obbligo giuridico vero e proprio scatta dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto di tutti i condomini, infatti la sua approvazione deve essere effettuata almeno una volta all'anno a chiusura dei conteggi consuntivi, tutto questo ovviamente, deve avvenire sempre e comunque a cura dell'amministratore pro-tempore.
Il rendiconto con allegato il riparto di tutte le somme trascritte, assume valore legale con la sua approvazione, pertanto, esso è il documento importante e può essere fatto valere per richiedere al giudice un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo a carico dei morosi.
Come molto spesso avviene però, alcuni amministratori, non inviando neppure una lettera interruttiva, fanno scattare i termini per intervenuta prescrizione.
14 giugno 2015
Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu