BANCA : surroga “ trasferimento di un mutuo presso un'altro istituto di credito” Risarcimento per ritardi.
REGIONE: SICILIA
In questi giorni abbiamo ricevuto tante chiamate dai consumatori al riguardo delle richieste di surroga di un finanziamento. Vediamo adesso di comprendere meglio cosa si intende per "SURROGA" e ovviamente, conoscere i nostri diritti.
La manovra economica del 2010 ha imposto al decreto anticrisi tempi più stretti per ottenere la surroga di un mutuo e la sua portabilità, questo ovviamente per favorire i consumatori di passare in altre banche con applicazione più vantaggiose in termini di spread e tempi per il recupero. Decreto Bersani DL n.7 del 2007.
L'art. 1202 del c.c. obbliga le banche a non inserire nei contratti la clausola di non surrogabilità del mutuo. In pratica ogni condizione posta nel contratto di finanziamento che avesse avuto ad oggetto l'impossibilità del subentro e della portabilità del mutuo presso un'altra banca nel contratto di mutuo.
Il trasferimento di un mutuo o finanziamento presso un'altra banca deve essere attivato mantenendo le stesse o migliorando le condizioni precedenti e comunque, senza oneri o costi aggiuntivi, potranno essere riaddebitati solo eventuali oneri di carattere tributario, ovviamente in misura minima.
Effettuata la richiesta di surroga, essa deve essere concessa entro 30 giorni in termine perentorio che parte dal giorno in cui la banca cessionaria o subentrante notifica la richiesta alla banca originaria con la richiesta di avvio delle procedure di surrogazione.
E' possibile dunque, se la banca non si adegua, procedere con la richiesta di risarcimento, che sarà operata all'1 per cento del mutuo per ogni mese o frazioni di mese di ritardo, tale operazione dovrà essere a costo zero per il mutuatario.
La nuova Banca scelta accenderà nei nostri confronti un mutuo detto “di scopo” e dovrà dichiarare nel nuovo contratto di mutuo di surrogare in tutte le posizioni di credito, garanzie ed eccezioni precedenti, dovrà ricevere dalla banca originaria, copia della documentazione comprovante l'eventuale presenza di garanzie precedenti. Sui mutui fondiari per quello che concerne le ipoteche, si procederà attraverso l'apposizione a margine delle ipoteche da parte della nuova banca, della data, dell'importo del mutuo restante, del tempo di durata del mutuo e degli interessi.
E' dunque, buona regola, rivolgersi a diversi istituti di credito, prima di accettare, valutare chi propone il prodotto più vantaggioso e attinente alle proprie necessità.
12 giugno 2015
Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu