CARTELLA ESATTORIALE: criterio di calcolo degli interessi e anatocismo.
REGIONE: SICILIA
L'argomento su cui intendo accendere i riflettori, riguarda il criterio di calcolo degli interessi che l'Ente della riscossione applica prima e dopo la scadenza dei 60 giorni dell'avvenuta notifica della cartella.
La cartella esattoriale è composta di imposte o contributi non versati, gli interessi di ritardo iscrizione al ruolo, le sanzioni civili pecuniarie, i compensi di riscossione e le spese di notifica della cartella.
Vediamo allora quanto incidono i compensi di riscossione detto (AGGIO) se si paga entro i 60 giorni la misura è del 4,65% calcolato sulle somme iscritte al ruolo e le spese di notifica degli avvisi notificati prima della cartella.
Nel caso di pagamento OLTRE i 60 giorni dalla notifica, la cartella oltre il calcolo degli interessi di mora l'AGGIO sarà dell'8% per i ruoli emessi dopo il 1° gennaio 2013 e del 9% per i ruoli emessi prima del 2013, inoltre la cartella sarà compresa di eventuali spese per le procedure cautelari ed esecutive.
L'importo preteso dall'Ente è assolutamente difficile da comprendere, poiché nelle singole cartelle è riportato unicamente la somma totale degli interessi dovuti, senza alcuna indicazione del metodo di calcolo adottato e senza specificare le singole aliquote applicate negli anni. Nel merito, La Corte di Cassazione, Sez. Tributaria con la sentenza n. 4516 del 21.03.2012 ha affermato che non competono al contribuente svolgere difficili indagini per ricostruire i conteggi svolti dall'ufficio, in tale situazione si riscontra un difetto di motivazione della cartella, che pertanto la rende annullabile.
l’Ordinanza n. 8934 della Cassazione Civile sez. VI-T, del 17 aprile 2014 ribasce che “l’obbligo di una congrua, sufficiente ed intelligibile motivazione non può essere riservato ai soli avvisi di accertamento della tassa” e che “alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo”. Pertanto, le cartelle che non dettagliano puntualmente il conteggio degli interessi e le aliquote applicate alle varie annualità sono affette da nullità.
Per la Cassazione si tratta di atti lesivi del diritto alla difesa del contribuente e a nulla vale che l’iter dell’accertamento sia già giunto a conclusione.
In tema di Anatocismo, ai sensi dell'art. 1283 del cod.civ. consiste nel calcolare interessi su interessi quindi, nel caso di specie i conteggi svolti sono considerati illegittimi.
Lo statuto del Contribuente legge 212 del 2000 art. 7 e art. 3 della legge 241/90 stabiliscono che ogni atto posto in essere dall'amministrazione deve essere debitamente motivato, in modo da consentire la ricostruzione di quanto logico Giuridico ci sia alla base della pretesa. Considerato dunque, la mancata chiarezza nelle cartelle esattoriali per carenza di motivazione, la cartella è nulla. Inoltre, qualora il provvedimento impugnato risulti viziato da carenza di motivazione, il Giudice tributario deve limitarsi ad una pronuncia di annullamento, senza proseguire ulteriormente l'indagine sull'effettiva sussistenza del debito di imposta e sostituirsi quindi all'Amministrazione Finanziaria.
12 giugno 2015
Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu