Hai bisogno di aiuto?

Le multe notificate dopo 90 giorni sono illegittime: i termini di notifica decorrono dalla data dell’infrazione

REGIONE: TOSCANA

Il primo comma dell’art. 201 del Codice della Strada stabilisce che in caso di contestazione non immediata della violazione, il verbale debba essere notificato all’effettivo trasgressore entro novanta giorni dall’accertamento, ovvero, in assenza di identificazione del trasgressore,  ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196 C.d.S. (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo), quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento. Il dubbio interpretativo nasce dalla controversa accezione che si intenda attribuire al termine “accertamento”, attività dalla quale inizia a decorrere il termine di novanta giorni fissato dall’art. 201 C.d.S..

Presso il Comune di Milano, gli uffici degli organi accertatori tendono a far coincidere il momento dell’accertamento con il momento effettivo della presa visione dei fotogrammi e dell’associazione dei dati della targa a quelli del titolare del veicolo.

Al contrario, le difese degli automobilisti multati sostengono che l’accertamento coincida con il momento della commessa violazione, sì come ha fatto un Nostro Associato, il quale si é visto notificare un verbale in data 20.10.2014, per una violazione commessa il 4.05.2014.

Pertanto, sono chiare le ricadute sul piano dell’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine: alla stregua dell’interpretazione sostenuta dagli organi accertatori del Comune di Milano, il termine inizierà a decorrere dal momento del perfezionamento dell’attività amministrativa di identificazione del soggetto interessato avvenuta, nel caso in esame, il 25.08.2014 come indicato nel verbale impugnato; secondo la prospettazione contraria, invece, il termine correrà dal momento della commessa violazione.

Tale seconda interpretazione ha di recente ricevuto l’avallo del Ministero dell’Interno, che con la nota n. 0016968 del 7 novembre 2014, resa su quesito avanzato sul punto dalla Prefettura di Milano, ha evidenziato che dalla lettura complessiva del primo comma dell’art. 201 C.d.S. emerge che il dies a quo per la decorrenza del termine in questione, di regola, “non può che essere individuato in quello della commessa violazione”.

Sulla stessa direttrice interpretativa si pone il Giudice della pronuncia in commento relativa, come detto, ad un ricorso presentato da un Nostro Associato.

Orbene, secondo il Giudice di Pace di Milano, con la sentenza n. 67/2015 del 13.01.2015, che si allega, “ La PA dunque, per la notifica del verbale di accertamento, dovrà osservare il termine di 90 giorni decorrente dall’accertamento che, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge (ed indicati nello stesso art. 201 cds), coincide con il giorno della commessa violazione”.

Se avete ricevuto una sanzione analoga, rivolgetevi a Aeci Ttoscana per ogni migliore tutela e per valutare la proposizione del ricorso, nel termine di 30 giorni dalla notifica, presso il Giudice di Pace competente. 

 

15 aprile 2015

Articolo a firma del responsabile Fabrizio Spinelli che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: toscana@euroconsumatori.eu

SCARICA L'ALLEGATO [clicca sull’icona]

HAI BISOGNO DI AIUTO? RIEMPI IL FORM PER CONTATTARCI

I campi con * sono obbligatori
500 Caratteri rimanenti

Compilando ed inviando il form il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa al Trattamento dei Dati personali [ vedi privacy ] e acconsentire al trattamento degli stessi.

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto DICHIARA di aver preso visione dell’Informativa al Trattamento dei Dati personali, ai sensi dell’art. 13 e ss del Reg. UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016

CONSENSO TRATTAMENTO DATI

Il sottoscritto, informato dell’identità del Titolare e Responsabile del trattamento dei dati, della misura, modalità con le quali il trattamento avviene, delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, del diritto alla revoca del consenso così come indicato nell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e sue integrazioni e modifiche, ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 e sue integrazioni e modifiche, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’Informativa al Trattamento dei Dati personali.