AZIENDA IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA: oggetto: opposizione a ordinanza su impugnativa di licenziamento ex art. 1 commi 51 e ss. L. n. 92/2012
REGIONE: SICILIA
Vittoria di A.E.C.I. Palermo.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo ha rigettato l'opposizione e per l'effetto, annulla il licenziamento, condanna la società ricorrente a reintegrare il convenuto nel posto di lavoro.
Condanna la società ricorrente a corrispondere una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto. dedotto quanto il lavoratore ha percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.
Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida, per entrambe le fasi del giudizio, in complessivi € 6.000,00, comprese spese IVA e CPA.
In termini conclusivi l'opposizione è stata respinta e il licenziamento annullato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 18, comma 4, Legge 300/70.
L'A.E.C.I. di Palermo è soddisfatta!!!
8 aprile 2015
Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu
