CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE: bollette sproporzionate di energia elettrica e bollette del servizio idrico.
REGIONE: SICILIA
In questi giorni ci stiamo occupando di alcune problematiche legate alle bollette sproporzionate che arrivano puntualmente nelle case di molti cittadini, sia per quanto riguarda il servizio elettrico e sia del servizio idrico.
Vogliamo informare i consumatori quali siano i loro diritti e quali siano invece le norme che i gestori devono rispettare.
Se l'utente si trova davanti una bolletta sproporzionata, che non rientra nei suoi consumi abituali, la prima cosa da fare è contestarla, inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno intestata al gestore all'indirizzo riportato in bolletta. La contestazione deve essere fatta indicando tutti i numeri riferiti al contatore, quali cod. cliente, numero contatore, nominativo dell'intestatario, indirizzo e i consumi effettivi rilevati. Molte volte, anzi spessissimo, mi riferisco ai contatori acqua, non vengono regolarmente controllati ne tanto meno letti da chi di competenza, tutto questo ovviamente crea in capo ai consumatori un danno economico, infatti essi si trovano a versare somme di denaro in base ai consumi stimati e non in base ai consumi effettivi. A differenza invece dei contatori di energia elettrica, essi sono dotati di rilevamento elettronico eseguito in telelettura, ma i problemi in questo caso risultano di vario tipo, è comunque la Società elettrica prima di procedere al distacco dell'energia, deve inviare risposta di riscontro alla contestazione avanzata dell'utente in merito gli eccessivi addebiti risultati in bolletta.
Per quanto riguarda il servizio idrico, i più penalizzati risultano essere i Condomini i quali si trovano a versare somme anche piuttosto ingenti visto il numero delle unità immobiliari di cui essi sono costituiti. Ebbene ricordare che il corretto pagamento deve avvenire in base agli effettivi consumi rilevati dai contatori e non dai consumi stimati ipoteticamente raddoppiati o addirittura triplicati. I rilevatori di consumo devono essere controllati e letti in cadenze periodiche come stabilito nelle norme dettate dalla Autorità e dalle carte dei servizi, purtroppo però, tutto questo viene assolutamente disatteso dalle Società erogatrici e sistematicamente i consumatori ricevono bollette di importi eccessivamente sproporzionate in riferimento all'effettivo consumo.
Alla luce di quanto sopra, c'è da precisare che, nelle controversie in materia di contratti di somministrazione, ai fini del riparto dell'onere della prova trova applicazione il principio della vicinanza della prova, il che significa, in termini pratici che, difronte alle contestazioni degli utenti è il fornitore a dover dimostrare la regolarità del funzionamento dei rilevatori di consumo. In tal senso si è espressa la Cassazione con la Sent. n. 13193 del 2011 e di recente, anche il Giudice del Tribunale di Caltanissetta con Sentenza del 14 gennaio 2015.
Il gestore a seguito delle dettate norme, deve nominare un tecnico a sue spese per verificare il corretto funzionamento del contatore e accertarsi della regolare registrazione dei consumi, tenendo anche in considerazione, ai sensi del Dpr 854/1982 il limite di tolleranza del consumo che non può eccedere il 2%
16 febbraio 2015
Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu