CARTELLA ESATTORIALE: valida la cartella se manca la firma del funzionario che l'ha redatta.
REGIONE: SICILIA
Un Atto di pignoramento dei crediti verso terzi emesso dall'agente della riscossione, anche se privo della sottoscrizione del dipendente che lo ha redatto è valido, è quanto stabilito dalla Sentenza di Cassazione n. 24541 del 18.11.2014
La firma del dirigente se non è presente o è stata riportata tramite computer il pignoramento del conto o dello stipendio fatto da Equitalia è valido anche se privo della sottoscrizione del dipendente che lo ha redatto, purché ci sia l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione.
È ormai costante l’orientamento interpretativo dei giudici secondo cui, in tema di riscossione delle imposte dirette, non solo per l’avvio in mora, ma anche per la cartella di pagamento, la mancata sottoscrizione da parte del funzionario addetto non comporta la nullità dell’atto.
La cartella, infatti, non richiede né l’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile. Per la sua validità è necessario solo che essa sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. Tuttavia è semplicemente necessario che ci sia l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione quale nome e cognome in modo che il soggetto possa essere identificabile quale titolare del potere di procedere ad espropriazione forzata per conto dell’ente impositore.
12 dicembre 2014
Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu