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LE MULTE: cinque i casi per inficiarli. Vediamo quali sono.

REGIONE: SICILIA

Le multe sono molto spesso utili e giuste, servono ad evitare incidenti e mettere in riga i guidatori distratti o scorretti, ma, a volte sono ingiuste perchè è un meccanismo arbitrario usato per fare cassa.

Ci sono alcuni casi in cui le multe risultano nulle e in questi casi non vanno pagate.

Desidero pertanto evidenziare i cinque casi più comuni di nullità che riguardano i Verbali di Contestazione.

Il primo caso riguarda la prescrizione,  ovvero, il verbale di contestazione deve essere spedito cioè consegnato al notificatore (Poste Italiane) entro 90 giorni dall'avvenuto accertamento (dati del proprietario del veicolo).

Il secondo caso riguarda gli errori del verbale come:

  1. omessa descrizione della violazione contestata con mancanza dell'articolo del CdS.

  2. mancanza di numero civico che indichi la posizione dell'auto mentre commetteva la violazione.

  3. errore della data del verbale o addirittura assenza, la cui mancanza compromette il diritto per fare ricorso.

  4. errato numero di targa o denominazione del proprietario del veicolo.

  5. errore di data, per esempio, divieto di sosta per pulizia strade o altro e che in quel giorno non era previsto niente di simile.

Il terzo caso riguarda l'obbligo della contestazione immediata della multa per eccesso di velocità che fa capo se gli autovelox sono gestiti dalla polizia stradale. Inoltre se nel verbale non vengono spiegati i motivi della mancata contestazione immediata, la multa è nulla.

Il quarto caso riguarda le multe elevate dall'Autovelox le cui devono essere segnalati o gestiti dalla polizia stradale.

Il quinto caso riguarda le multe fatte dagli ausiliari del traffico per le auto posteggiate nelle aree strisce blu, se la multa viene elevata in una zona non di loro competenza, la multa deve essere contestata.

Il verbale può essere impugnato ricorrendo al Giudice Di Pace entro 30 giorni dall'avvenuta notifica o entro 60 giorni davanti al Prefetto. Presentando il ricorso al GdP è sempre meglio richiedere contestualmente anche il rimborso delle spese e la sospensione dell'efficacia esecutiva.

Se si decide di ricorrere al Prefetto, egli ha tempo 120 giorni per decidersi, scaduti i quali la multa decade e non si dovrà più pagare. Se il ricorso viene rigettato la multa dovrà essere pagata il doppio, ma in tutti i casi si può entro i 30 giorni successivi ricorrere al GdP. Se invece il Prefetto accoglie il ricorso avvisa le parti inviando una notifica con la quale comunica che la multa è stata annullata.


12 novembre 2014

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

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