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ATTI FISCALI NULLI: se non portano la firma del dirigente o del suo delegato.

REGIONE: SICILIA

Principi di diritto sono stati di recente ribaditi da una sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna n. 1425/14

Un atto del fisco senza la firma del dirigente o del funzionario delegato dal dirigente è nullo.

E' altrettanto inesistente la notifica dell’avviso di accertamento se l’ufficiale giudiziario non ha apposto la propria firma sulla busta di colore verde.

In caso di impossibilità del dirigente, detta firma deve essere apposta dal funzionario delegato purché munito di delega da parte del dirigente stesso. Anche, infatti, la mancanza di detta delega produce la nullità dell’atto.

La sottoscrizione dell’avviso si deve considerare un requisito essenziale dell’atto fiscale, richiesto espressamente dalla legge . Diversamente esso si considera inesistente.

Controllate bene, dunque, che l’ultima pagina dell’avviso riporti fedelmente non solo il nome del dirigente riportato al computer, ma anche la firma o sottoscrizione autografa a penna.

Altrettanto dicasi nel caso in cui, una volta consegnato il plico all’ufficiale giudiziario per la notifica, quest’ultimo non sottoscriva la relazione di notifica. Diversamente la notifica si considera anche essa inesistente.

Generalmente l’atto viene notificato a mezzo posta utilizzando gli appositi moduli di raccomandata verdi, per come previsto dalla legge.

L’ufficiale giudiziario, però, non può limitarsi a consegnare il plico al destinatario, ma deve anche presentare all’ufficio postale la copia dell’atto impositivo da notificare in busta chiusa al contribuente, apponendo su quest’ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o domicilio del contribuente, nonché il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione e il timbro dell’ufficio accertatore.

Se dall’esame della copia della busta utilizzata per la notificazione emerge che, sotto l’indicazione del numero del registro cronologico, è stato lasciato in bianco lo spazio riservato alla firma dell’ufficiale giudiziario, la notifica si considera come mai esistita. Questo, ovviamente, non preclude l’amministrazione di rinotificare l’atto; sempre però che, nel frattempo, non siano decorsi i termini prescrizionali.

24 ottobre 2014

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

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