LA CAMBIALE E IL SUO PROTESTO: rischi per il mancato pagamento.
REGIONE: SICILIA
Abbiamo ricevuto in questi giorni molte telefonate riguardanti richieste di aiuto per difendersi dalle azioni esecutive per il mancato pagamento di cambiali o assegni. Ci vengono richiesti quali siano le procedure scaturite dal mancato pagamento di questi titoli di credito, quali siano i tempi e quali i rischi per il mancato pagamento.
Bene, l'argomento è alquanto delicato, e visto i periodi di crisi, sono molti i casi in cui un consumatore si possa trovare in questa situazione spiacevole. Vediamo adesso di chiarirli passo passo.
Il mancato pagamento di una cambiale viene accertato con un atto formale detto Protesto, esso è un atto pubblico redatto da un notaio o pubblico Ufficiale o Ufficiale Giudiziario nel quale si accerta in forma solenne l'avvenuta presentazione del titolo in tempo utile e il conseguente rifiuto di pagare.
Il creditore, entro due giorni dal mancato pagamento della cambiale, consegna il titolo ad un Pubblico Ufficiale (Ufficiale Giudiziario) il quale si reca presso il domicilio del debitore per chiedere il pagamento, a seguito del rifiuto lo stesso, procede alla stesura del protesto (verbale), rendendo il titolo esecutivo.
La dichiarazione di protesto viene scritta sul titolo o su un foglio di allungamento attaccato al titolo stesso, vi sono riportati tutti i dati riguardanti il protesto comprese le spese e bolli che devono essere pagati per l’operazione, da quel momento il portatore del titolo può iniziare l’azione di regresso.
I
nominativi delle persone che non hanno pagato la cambiala o tratta
accettate vengono pubblicati a cura della Camera di Commercio nel
Bollettino dei protesti cambiari.
Questa pubblicità rende quasi
impossibile per il protestato l’accesso al credito.
Il pubblico ufficiale, o il notaio, che ha notificato il protesto nei confronti del debitore, deve iscrivere quest’ultimo in un registro con l’elenco di tutti i protestati di quel periodo e ogni fine o metà mese consegnare (mediante documentazione cartacea e informatica) il tutto al Presidente del Tribunale e al Presidente della Camera di Commercio.
Quest’ultimo provvederà alla pubblicazione dei protestati su un apposito registro chiamato Pubblico Registro Informatico dei Protesti , che sarà visibile entro dieci giorni dell’avvenuta recensione.
La pubblicazione dei protestati è utile a tutte le società di intermediazione creditizia o istituti bancari che intendono concedere prestiti personali o mutui a chiunque ne faccia richiesta. Tuttavia i dati inseriti nel registro dei protestati sono accessibili a tutti i cittadini tramite una visura negli uffici competenti.
Il passo successivo è l'Atto di Precetto mediante il quale il creditore ( può essere sottoscritto dalla parte personalmente, da un rappresentante o da un avvocato munito di mandato), intima il debitore di pagare entro 10 giorni con l’avvertimento che, in caso di mancato adempimento, si procederà all’esecuzione forzata dei beni.
L‘Atto di Precetto per essere valido deve essere notificato al debitore con raccomandata a.r. o consegnato personalmente e deve contenere le seguenti diciture:
-indicazione delle due parti;
-data di
notifica;
-trascrizione integrale del titolo esecutivo;
-dichiarazione di residenza ed elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente.
Se il debitore intende fare opposizione deve dichiararlo verbalmente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notifica.
Trascorso
questo tempo e il debitore non ha pagato, il creditore può chiedere
all’ Ufficiale Giudiziario il pignoramento di tutti i beni del
debitore fino al totale soddisfacimento del proprio credito inclusi
eventuali interessi e spese.
L’atto di precetto non risulta
valido se trascorsi 90 giorni dalla data di notifica non è iniziata
l’esecuzione forzata dei beni.
Il Precetto è l’atto del creditore con il quale viene intimato al debitore di pagare il suo debito, può essere emesso per i titoli che sono già esecutivi come ad es. la cambiale, assegno bancario, vaglia.
A differenza del primo, il Decreto Ingiuntivo è un atto emesso dal giudice che rende esecutivo il debito, a seguito del quale si può procedere al pignoramento dei beni del debitore.
Il titolo esecutivo può formarsi anche fuori dal processo art. 474 c.p.c. Sono titoli esecutivi stragiudiziali, sono scritture privati autenticate limitatamente alla sola obbligazione di denaro, sono atti autorizzati dalla legge inviati da notai o da altro pubblico ufficiale.
Tutti i titoli sopra considerati, con la sola eccezione della cambiale, delle scritture private autenticate e degli altri titoli di credito, consentono di promuovere l'azione esecutiva solo quando siano muniti della formula esecutiva dettata dall'art. 475 c.p.c.
L'apposizione della formula deve essere richiesta al cancelliere competente per i titoli giudiziali o al notaio per i titoli stragiudiziali.
La formula, riportata sull'originale o sulla copia conforme richiesta, è la seguente:
« Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti »
15 luglio 2014
Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu