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DOCENTI PRECARI E IL TFR: Tempi lunghi a partire dal 13 agosto 2011

REGIONE: SICILIA

Il TFR matura per periodi continuativi superiore a 15 giorni. Con  la cessazione del rapporto di lavoro sia a contratto determinato che a quello indeterminato si ha diritto alla somma di denaro che viene accantonato ogni mese relativamente alla retribuzione spettante. 
Dal momento in cui un docente cessa il rapporto di lavoro per scadenza dei tempi in riferimento ai contratti determinati, la scuola ha il dovere di trasmettere all'Inpdap l'avvenuto nominativo la data di cessazione del rapporto di lavoro e la relativa retribuzione percepita.  Il tempo di erogazione del TFR a cura dell'Inpdap era di 90 giorni dalla data in cui è avvenuta  la cessazione del rapporto di lavoro, ma molto spesso,  non riuscendo ad evadere in tempo le pratiche di Rimborso del TFR, l'Inpdap  era costretta a calcolare gli interessi legali e riconoscerli al dipendente. Oggi i tempi previsti sono di molto allungati e cioè, 180 giorni dall'avvenuta ricezione da parte dell'Ente e 90 giorni entro i quali lo stesso è tenuto a rimborsare, questo, però per quanto concerne  la sola eccezione dei contratti determinati.  Con nota operativa n. 41 del 30 novembre 2011, l'Inpdap ha fornito chiarimenti e precisazioni in merito ai nuovi termini di liquidazione e pagamento dei trattamenti di fine rapporto. L'istituto fornisce ulteriori istruzioni operative che si applicano alle cessazioni avvenute dal 13 agosto 2011. Il legislatore ha previsto un nuovo termine generale per il pagamento delle prestazioni del TFR dei dipendenti pubblici, pari a 24 mesi, cui si aggiungono ulteriori 90 giorni previsti dal DL 79/1997 quale tempo massimo, entro il quale il soggetto obbligato deve provvedere all'erogazione. 

A.E.C.I. Palermo 1
Il Presidente
Agostino Curiale

15 novembre 2013

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

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