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DEBITI: Composizione della crisi da sovra-indebitamento

REGIONE: SICILIA

La composizione delle crisi da sovra-indebitamento è una procedura concorsuale avente lo scopo di “porre rimedio” alle situazioni di sovra-indebitamento non soggette, né assoggettabili, alle altre procedure concorsuali.

Tale procedura ha carattere “volontario”, in quanto prende l’avvio da un’apposita istanza del debitore che si trovi nell’impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni e che intenda porvi rimedio approfittando dei vantaggi derivanti dal fatto che il procedimento abbia natura concorsuale.

Il ricorso a tale procedimento impedisce, infatti, ai creditori di esperire azioni cautelari o esecutive individuali e sospende, altresì, il corso degli interessi convenzionali o legali. E’ prevista, inoltre, la possibilità per il debitore di un pagamento parziale dei propri creditori e, qualora ricorrano determinati requisiti, di ricorrere all’istituto dell’esdebitazione, che lo libera dai crediti non soddisfatti in sede concorsuale.

Sono previste tre forme di composizione della crisi: l’accordo del debitore, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio.

L’accordo del debitore ha per oggetto la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che deve essere approvato dai creditori.

Il piano del consumatore prevede, analogamente all’accordo del debitore, la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, ma è riservato al debitore persona fisica che abbia assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il piano del consumatore prescinde, inoltre, da un accordo con i creditori, in quanto è soggetto esclusivamente all’omologazione da parte del giudice.

La liquidazione del patrimonio, infine, consiste nella liquidazione di tutti i beni del debitore, compresi quelli sopravvenuti – dedotte le passività incontrate per il loro acquisto e la loro conservazione – ad eccezione dei beni aventi carattere personale, la quale viene eseguita da un liquidatore con il ricorso a procedure competitive. Quest’ultima forma di composizione delle crisi da sovra-indebitamento consiste, quindi, in un procedimento di liquidazione analogo a quello fallimentare e, come il piano del consumatore, prescinde da un accordo con i creditori, in quanto è soggetto esclusivamente all’omologazione da parte del giudice.

La disciplina dei procedimenti di composizione delle crisi da sovra-indebitamento è contenuta nella legge 27 gennaio 2012, n. 3, artt. 6-16, entrata in vigore il 29 febbraio 2012, la quale è stata successivamente modificata dall’art. 18 del d.l. 8 ottobre 2012, n. 179, recante le "Modifiche alla disciplina del procedimento di composizione delle crisi da sovra-indebitamento”, che a sua volta ha subito ulteriori modifiche nella legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.

A.E.C.I. Palermo 1

Agostino Curiale


23 settembre 2013

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

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